Parere del Garante n. 494 del 26/10/2023
Parere all'Agenzia delle entrate sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate recante “Modalità e termini di comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi ai rimborsi erogati per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive - “bonus vista” - 26 ottobre 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante si pronuncia sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate che disciplina la comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi ai rimborsi erogati per l’acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto correttive (c.d. bonus vista). Il parere è favorevole. Il Garante ricostruisce il quadro normativo: la disciplina del bonus vista prevista dalla legge n. 178/2020 e dal decreto interministeriale 21 ottobre 2022, che già prevedeva la comunicazione dei dati dei rimborsi all’Agenzia delle entrate ai fini della dichiarazione precompilata e dei controlli. Lo schema specifica i dati da trasmettere, le modalità tecniche di invio tramite file cifrato, l’utilizzo dei dati da parte dell’Agenzia e le misure di sicurezza. Secondo il Garante, i trattamenti sono coerenti con la finalità di assistenza e controllo connessa alla precompilata, rispettano i principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, limitazione della finalità, integrità e riservatezza, nonché le misure di sicurezza previste dal GDPR. Non emergono osservazioni ostative, quindi il parere è favorevole senza condizioni.
Parere favorevole sullo schema di provvedimento dell’Agenzia delle entrate sulle modalità e i termini di comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati dei rimborsi del “bonus vista”
Modalità e termini di comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi ai rimborsi del "bonus vista"
Il Garante per la protezione dei dati personali si pronuncia sulla richiesta di parere dell’Agenzia delle entrate relativa allo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia recante le modalità e i termini di comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi ai rimborsi erogati per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive, nell’ambito del c.d. bonus vista. Il parere è reso ai sensi dell’art. 6, comma 7, del d.m. 21 ottobre 2022 e degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), GDPR.
Quadro normativo di riferimento
Il Garante richiama innanzitutto il Regolamento (UE) 2016/679 e il d.lgs. 196/2003. Richiama poi il d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, che disciplina la dichiarazione precompilata e, in particolare:
- l’art. 1, comma 1, che prevede la messa a disposizione della dichiarazione precompilata da parte dell’Agenzia delle entrate;
- l’art. 3, comma 4, che consente di individuare con decreto ministeriale termini e modalità di trasmissione dei dati relativi alle spese detraibili o deducibili.
Viene inoltre richiamata la legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi 437-439, che istituisce il Fondo per la tutela della vista e prevede un contributo una tantum di 50 euro per i membri di nuclei familiari con ISEE non superiore a 10.000 euro annui.
La disciplina del bonus vista e il precedente decreto ministeriale
Il parere si colloca nel quadro del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 21 ottobre 2022, già oggetto di precedente parere favorevole del Garante. Tale decreto, nel definire criteri, modalità e termini per il contributo, stabilisce all’art. 6, comma 7, che i dati relativi ai rimborsi erogati ai richiedenti siano comunicati all’Agenzia delle entrate per:
- la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata;
- le attività di controllo.
Lo stesso decreto demanda a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia, sentita l’Autorità, la disciplina di dettaglio delle modalità e dei termini di comunicazione.
Contenuto dello schema di provvedimento esaminato
Lo schema sottoposto al Garante disciplina la trasmissione dei dati relativi ai rimborsi per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2021 al 4 maggio 2023. In particolare, prevede che il Ministero della salute comunichi all’Agenzia delle entrate, per ciascun rimborso:
- il codice fiscale del richiedente;
- il codice fiscale del beneficiario, ovvero dell’intestatario del documento di spesa oggetto di rimborso;
- il codice fiscale dell’intestatario dell’IBAN su cui viene accreditato il rimborso;
- l’importo del rimborso erogato;
- l’anno di imposta in cui è stata sostenuta la spesa.
I dati, conservati da SOGEI S.p.A. quale responsabile del trattamento del Ministero della salute ai sensi dell’art. 11, comma 2, del d.m. 21 ottobre 2022, sono trasmessi con una fornitura una tantum di un file cifrato e memorizzati nei sistemi informativi dell’Anagrafe tributaria.
Finalità del trattamento e utilizzo dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate
L’Agenzia delle entrate utilizza i dati, in qualità di titolare del trattamento, per:
- elaborare la dichiarazione dei redditi precompilata;
- fornire assistenza ai contribuenti in relazione alla medesima;
- svolgere le attività di controllo previste dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con richiamo all’art. 36-ter, comma 3-bis;
- semplificare l’esibizione dei documenti da parte del contribuente.
Il Garante osserva che tali trattamenti riguardano dati personali necessari al perseguimento delle finalità connesse alla gestione della dichiarazione precompilata e ai controlli formali.
Valutazioni del Garante sui principi GDPR
Il Garante ritiene che i trattamenti previsti dallo schema siano conformi al quadro normativo e regolatorio del bonus vista e rispettino i principi del GDPR, con particolare riferimento agli artt. 5 e 25. In particolare, il trattamento risulta coerente con i principi di:
- liceità, correttezza e trasparenza;
- limitazione della finalità;
- minimizzazione dei dati.
Il Garante valorizza inoltre il fatto che lo scambio dei dati avvenga direttamente nell’ambito dei sistemi informativi di SOGEI S.p.A. mediante file cifrato, con un presidio di sicurezza che rende compatibile il flusso con il principio di integrità e riservatezza.
Misure di sicurezza e ruolo di SOGEI
Lo schema prevede che la sicurezza degli archivi del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria sia assicurata tramite misure di autorizzazione degli accessi e di tracciamento e monitoraggio delle operazioni. Il Garante richiama, in questo contesto, gli artt. 5, par. 1, lett. f), e 32 GDPR.
SOGEI S.p.A. è indicata come responsabile del trattamento sia per il Ministero della salute sia per l’Agenzia delle entrate, nel contesto dello scambio e della conservazione dei dati trasmessi.
Esito
Non emergono osservazioni ostative sullo schema di provvedimento. Il Garante conclude quindi esprimendo parere favorevole sul provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate relativo alle modalità e ai termini di comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati dei rimborsi del bonus vista.
Punti principali
Oggetto del parere e base normativa
Il Garante esamina la richiesta dell’Agenzia delle entrate sullo schema di provvedimento che definisce modalità e termini di comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi ai rimborsi del bonus vista. Il parere è reso ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), GDPR, nonché dell’art. 6, comma 7, del d.m. 21 ottobre 2022.
Contesto del bonus vista e flusso dei dati
La disciplina trae origine dall’art. 1, commi 437-439, della legge n. 178/2020, che istituisce il Fondo per la tutela della vista e il contributo una tantum di 50 euro per l’acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto correttive. Lo schema prevede la trasmissione dal Ministero della salute all’Agenzia delle entrate, per gli acquisti dal 1° gennaio 2021 al 4 maggio 2023, dei dati identificativi del richiedente, del beneficiario/intestatario del documento di spesa, dell’intestatario dell’IBAN, dell’importo del rimborso e dell’anno di imposta della spesa.
Finalità del trattamento e utilizzo da parte dell’Agenzia
I dati sono acquisiti e memorizzati nei sistemi dell’Anagrafe tributaria per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, per l’assistenza al contribuente e per i controlli formali previsti dal d.P.R. n. 600/1973, oltre che per semplificare l’esibizione documentale da parte del contribuente. Il Garante considera tali finalità conformi al quadro normativo di riferimento.
Modalità tecniche e ruoli privacy
La trasmissione avviene mediante una fornitura una tantum di un file cifrato, conservato e gestito da SOGEI S.p.A. Il Garante evidenzia che SOGEI opera in tale contesto quale responsabile del trattamento sia per il Ministero della salute sia per l’Agenzia delle entrate.
Valutazione del Garante su principi e sicurezza
Il Garante rileva la conformità del trattamento ai principi di cui agli artt. 5 e 25 GDPR, con particolare riguardo a liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità e minimizzazione dei dati. Richiama inoltre il rispetto del principio di integrità e riservatezza e degli obblighi di sicurezza ex artt. 5, par. 1, lett. f), e 32 GDPR, anche grazie al sistema di autorizzazione degli accessi e al tracciamento e monitoraggio delle operazioni.
Esito del parere
Non essendo state rilevate criticità, il Garante conclude esprimendo parere favorevole sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
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