Parere del Garante n. 492 del 26/10/2023
Parere su istanza di accesso civico - 26 ottobre 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina il diniego opposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a un’istanza di accesso civico generalizzato avente ad oggetto la relazione finale di un’indagine interna su clima lavorativo, benessere psicofisico e tensioni in un ufficio territoriale. L’Autorità ritiene corretto il rifiuto, poiché il documento contiene dati personali e informazioni delicate riferite a un contesto circoscritto, con rischio di pregiudizio concreto per la protezione dei dati dei dipendenti interessati. Il Garante esclude anche la possibilità di un accesso parziale mediante oscuramento, in quanto il contesto e i dettagli contenuti nel documento renderebbero comunque identificabili gli interessati. Resta ferma, in astratto, la possibilità di accesso documentale ex legge n. 241/1990, previa dimostrazione di un interesse diretto, concreto e attuale.
Parere su diniego di accesso civico a relazione interna su benessere psicofisico e clima lavorativo dei dipendenti ADM
Parere su istanza di accesso civico alla relazione interna ADM sul clima lavorativo
Il Garante per la protezione dei dati personali si pronuncia, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013, su una richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il quesito riguarda la legittimità del diniego opposto a un’istanza di accesso civico generalizzato avente ad oggetto una relazione interna relativa a un’indagine amministrativa sul benessere psicofisico e sul clima lavorativo in un ufficio territoriale.
Quadro normativo di riferimento
Il Garante richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in particolare l’art. 4, par. 1, n. 1, sulla nozione di dato personale, e l’art. 5, par. 1, lett. b) e c), sui principi di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati;
- l’art. 154, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 196/2003;
- l’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 sull’accesso civico generalizzato e, in particolare, l’art. 5-bis, comma 2, lett. a), che consente il rifiuto quando sia necessario evitare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali;
- le Linee guida ANAC in materia di accesso civico, adottate con determinazione n. 1309 del 28 dicembre 2016 d’intesa con il Garante.
L’Autorità ricorda che, a differenza dell’accesso documentale ex l. n. 241/1990, i documenti ottenuti tramite accesso civico diventano pubblici e conoscibili da chiunque, con un regime di diffusione più ampio che impone una valutazione particolarmente rigorosa del pregiudizio per gli interessati.
Contenuto dell’istanza e natura del documento richiesto
Dagli atti emerge che la richiesta concerneva la copia di una relazione contenente i risultati e l’analisi di questionari somministrati ai dipendenti sul benessere psicofisico e sul contesto lavorativo. Il documento era la relazione finale di un’indagine interna disposta a seguito di una segnalazione relativa a tensioni e criticità in un ufficio territoriale.
La relazione era stata predisposta da funzionari incaricati di verificare la genesi e l’effettiva entità delle tensioni e la veridicità delle accuse contenute nella segnalazione. Si tratta dunque di un documento riferito a una vicenda specifica, in un settore operativo composto da un numero molto ristretto di persone.
Valutazione del Garante sul pregiudizio alla protezione dei dati personali
Il Garante osserva che il documento contiene dati personali e informazioni riferite a più persone fisiche, con indicazioni su rapporti di lavoro, fatti descritti e segnalazioni interne. La divulgazione di tali elementi, in un contesto tanto circoscritto e delicato, può determinare un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e nelle libertà degli interessati.
L’Autorità considera inoltre le possibili ripercussioni negative sul piano sociale, relazionale e professionale, incluse tensioni ulteriori tra colleghi, aggravamento del clima lavorativo e possibili effetti sulla produttività. Vengono valorizzate anche le ragionevoli aspettative di confidenzialità dei dipendenti al momento della raccolta dei dati e l’imprevedibilità delle conseguenze derivanti dalla conoscibilità generalizzata dei contenuti.
Esclusione dell’accesso civico parziale
Il Garante ritiene non praticabile neppure l’ostensione parziale con oscuramento di nominativi o altri elementi identificativi, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4, del d.lgs. n. 33/2013. Nel caso concreto, infatti, il contesto ristretto dell’ufficio e i dettagli contenuti nella relazione consentirebbero comunque l’identificazione degli interessati, anche indirettamente o per effetto di informazioni già note a terzi.
Esito del parere e alternativa dell’accesso documentale
Alla luce delle considerazioni svolte, il Garante esprime parere favorevole al diniego opposto dall’amministrazione, ritenendo corretto il rifiuto dell’accesso civico generalizzato al documento richiesto.
L’Autorità precisa tuttavia che resta ferma, in astratto, la possibilità di accedere al documento mediante il diverso istituto dell’accesso ai documenti amministrativi ex artt. 22 ss. della l. n. 241/1990, purché il richiedente dimostri un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata.
Punti principali
Oggetto del parere e base normativa
Il parere è reso ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013, su richiesta del RPCT dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in relazione al diniego di un’istanza di accesso civico generalizzato.
Contenuto del documento richiesto
L’istanza riguardava la copia di una relazione finale con i risultati e l’analisi di questionari sul benessere psicofisico dei dipendenti, inserita in un’indagine amministrativa interna su una specifica vicenda di disagio e conflittualità in un ufficio territoriale.
Valutazione sul pregiudizio per la privacy
Secondo il Garante, la relazione contiene dati personali di diversa natura riferiti a più dipendenti e descrizioni di fatti relativi ai rapporti di lavoro nel medesimo ufficio. La divulgazione a chiunque, tipica dell’accesso civico, comporterebbe un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013.
Impossibilità di accesso parziale
L’Autorità esclude anche l’ostensione parziale con oscuramento di nominativi o dati identificativi, perché il contesto ristretto e i dettagli presenti consentirebbero comunque l’identificazione degli interessati, soprattutto all’interno dell’ambiente di lavoro.
Esito del parere
Il Garante conclude che l’amministrazione ha correttamente respinto l’accesso civico, richiamando anche i principi di limitazione della finalità e minimizzazione dei dati di cui all’art. 5, par. 1, lett. b) e c), GDPR. Resta possibile l’accesso documentale ex l. n. 241/1990, ove sussista un interesse qualificato.
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