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Legge

L.R. Campania 3/2025

Modifiche alla legge regionale 24 giugno 2020, n. 15 (Legge a sostegno delle buone pratiche per le politiche integrate di sicurezza. Istituzione di Punti Lettura rivolti alle bambine e ai bambini dalla nascita fino a sei anni di età e ai loro genitori) [...]

Normativa regionaleL.R. Campania 3/2025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. Campania n. 15/2020 sui Punti Lettura per bambini da 0 a 6 anni e genitori: istituisce una cabina di regia, ne disciplina composizione, compiti e linee guida, e aggiorna il monitoraggio affidato alla Fondazione Pol.i.s. La legge non comporta nuovi oneri per il bilancio regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche alla disciplina campana dei Punti Lettura e istituzione della cabina di regia

Modifiche alla disciplina campana dei Punti Lettura

La legge regionale della Campania n. 3 del 19 marzo 2025 interviene sulla legge regionale 24 giugno 2020, n. 15, che sostiene le buone pratiche per le politiche integrate di sicurezza e istituisce i Punti Lettura rivolti alle bambine e ai bambini dalla nascita fino a sei anni e ai loro genitori. L’intervento rafforza il coordinamento organizzativo e il monitoraggio della rete dei Punti Lettura sul territorio regionale.

Interventi di modifica alla legge regionale n. 15/2020

La novella elimina, nell’articolo 2, comma 6, il riferimento finale alle parole da "e con" fino alla fine del comma, senza ulteriori specificazioni nel testo consolidato fornito.

Viene inoltre introdotto l’articolo 2-bis, che istituisce una cabina di regia presso la Direzione generale competente. La nuova struttura è chiamata a definire criteri, monitoraggio e strumenti di rilevazione per l’attuazione della rete dei Punti Lettura.

Infine, l’articolo 3, comma 2, è sostituito per attribuire alla Fondazione Pol.i.s. un ruolo più definito di monitoraggio e valutazione degli interventi e dell’impatto del sistema.

Cabina di regia: istituzione, composizione e durata

La cabina di regia deve essere istituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge presso la Direzione generale competente.

La composizione è definita in modo puntuale e comprende:

  • l’assessore regionale alla legalità e sicurezza integrata, o un suo delegato;
  • il presidente della Commissione consiliare competente per materia;
  • il presidente della Fondazione Pol.i.s., o un suo delegato;
  • il dirigente dell’ufficio legalità e sicurezza integrata.

I componenti restano in carica per la durata della legislatura.

Compiti della cabina di regia

La cabina di regia svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio. In particolare:

  • individua le modalità di erogazione delle risorse e i criteri per la distribuzione dei Punti Lettura nel territorio regionale, mediante apposite linee guida;
  • monitora lo stato di realizzazione della rete dei Punti Lettura e le attività svolte;
  • individua gli strumenti di rilevazione richiamati dall’articolo 3, comma 2.

Le linee guida costituiscono lo strumento operativo per definire criteri di distribuzione e modalità di assegnazione delle risorse.

Approvazione delle linee guida e supporto organizzativo

La Giunta regionale approva le linee guida con propria deliberazione entro sessanta giorni dalla conclusione dei lavori della cabina di regia, previo parere della Commissione consiliare competente.

Il supporto organizzativo è garantito dall’ufficio competente della Giunta regionale, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Regime economico e partecipazione agli organismi

La partecipazione alle sedute della cabina di regia è gratuita e non dà diritto ad emolumenti né a rimborsi spese.

La legge contiene una clausola di invarianza finanziaria: dall’attuazione delle modifiche non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Monitoraggio dei Punti Lettura e relazione annuale

Alla Fondazione Pol.i.s. è attribuito il compito di monitorare, attraverso gli strumenti di rilevazione individuati dalla cabina di regia, gli interventi programmati e di valutare i risultati e l’impatto del sistema dei Punti Lettura sul territorio regionale.

La Fondazione trasmette alla cabina di regia una relazione annuale sull’attività di monitoraggio e valutazione.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, quindi dal 25 marzo 2025.

Ambito territoriale e attualità della disciplina

La disciplina si applica esclusivamente nel territorio della Regione Campania e modifica una normativa regionale ancora attuale in materia di Punti Lettura e politiche integrate di sicurezza. Non emergono elementi di obsolescenza o abrogazione dell’atto.

Testo integrale

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