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Legge

L.R. Campania 2/2025

Interventi a favore del cicloturismo in Campania [...]

Normativa regionaleL.R. Campania 2/2025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge promuove il cicloturismo in Campania come offerta turistica sostenibile, con programmazione regionale di percorsi, servizi e itinerari integrati, formazione di operatori specializzati e concertazione con enti locali e associazioni. Prevede stanziamenti per il triennio 2025/2027 e approvazione iniziale del programma entro 180 giorni dall’entrata in vigore.

Interventi per lo sviluppo del cicloturismo in Campania

Interventi a favore del cicloturismo in Campania

La legge disciplina, per il territorio della Regione Campania, misure di promozione e programmazione del cicloturismo come forma di turismo sostenibile, destagionalizzato e diffuso sul territorio. Il provvedimento si inserisce nel quadro della programmazione turistica regionale e coordina gli interventi con la pianificazione della mobilità ciclistica e con i fondi europei eventualmente disponibili.

Finalità e impostazione generale

La Regione Campania considera il cicloturismo uno strumento di sviluppo sostenibile del territorio e di valorizzazione del patrimonio naturale, dei paesaggi culturali, dei borghi e delle aree interne. L’obiettivo è diversificare l’offerta turistica regionale, promuovendo iniziative che valorizzino i percorsi cicloturistici e lo sviluppo di nuovi prodotti turistici in bicicletta.

Programmazione regionale del cicloturismo

La disciplina affida alla programmazione regionale l’individuazione delle azioni per lo sviluppo del turismo in bicicletta, nel rispetto della normativa nazionale sulla mobilità ciclistica e nei limiti delle risorse disponibili. Il programma regionale deve prevedere:

  • la realizzazione e l’implementazione di una rete di percorsi attrezzati per ciclisti, valorizzando anche centri minori, strade locali e ciclovie esistenti;
  • l’incentivazione, presso gli operatori turistici e in particolare gli esercizi alberghieri, di servizi specifici per cicloturisti, incluse le ciclostazioni;
  • la realizzazione di itinerari connessi alla rete nazionale e internazionale delle ciclovie;
  • la promozione di percorsi cicloturistici in aree naturali, parchi, zone storico-culturali, archeologiche, panoramiche e nei pressi di borghi rurali e montani, anche con riferimento agli itinerari enogastronomici, prevedendo attrezzature per la riparazione delle biciclette e mezzi di supporto per chi non può o non vuole proseguire in bicicletta;
  • il perseguimento degli obiettivi della Cycling Strategy europea, con particolare riferimento al raddoppio dei chilometri pedalabili entro il 2030 e al sostegno del settore delle due ruote con politiche industriali e commerciali mirate.

Coordinamento con la mobilità ciclistica e con i fondi europei

La programmazione per il cicloturismo deve essere coordinata con il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica istituito dalla normativa regionale in materia e con i piani finanziati da fondi strutturali europei relativi a ciclovie o ad altre azioni coerenti con gli obiettivi della legge. Il coordinamento serve a integrare gli interventi turistici con quelli infrastrutturali e di mobilità.

Coinvolgimento dei Comuni e itinerari integrati

Il programma viene elaborato di concerto con i Comuni campani interessati dai piani richiamati dalla legge, al fine di valorizzare nei tracciati le risorse culturali, storiche, artistiche ed enogastronomiche dei territori e favorire la diversificazione territoriale. I Comuni possono inoltre stipulare intese tra loro per istituire itinerari integrati.

Formazione di operatori turistici specializzati

La Regione promuove la formazione di operatori del settore turistico specializzati nell’assistenza ai cicloturisti, con competenze su accoglienza, supporto logistico e amministrativo, coordinamento del viaggio e fornitura di informazioni generali sulle località visitate, restando esclusa la competenza della guida turistica. I programmi dei corsi sono definiti dalla Giunta regionale e i percorsi formativi sono inseriti, nei limiti delle risorse disponibili, nella programmazione della formazione professionale, anche con finanziamenti europei. I corsi possono essere svolti anche dagli enti di formazione accreditati in Campania.

Informazione al turista e associazioni di cicloturismo

Il testo vigente garantisce un’adeguata informazione al turista tramite le associazioni regionali di cicloturismo iscritte negli elenchi tenuti dal MIMIT. La previsione rafforza il ruolo di tali associazioni nell’orientamento e nella diffusione delle informazioni utili ai praticanti del cicloturismo.

Principio della concertazione

Nella individuazione dei percorsi, nella realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali e nella definizione di iniziative promozionali, la Giunta regionale, gli enti locali, le associazioni pro loco, gli enti parco, i gruppi di azione locale e i gestori delle aree naturali protette devono acquisire pareri o osservazioni delle associazioni maggiormente rappresentative del cicloturismo aventi competenza territoriale nei Comuni o ambiti interessati. Se tali pareri o osservazioni non vengono accolti, l’amministrazione deve motivarne il rigetto.

Copertura finanziaria

La legge quantifica gli oneri in conto capitale in 200.000 euro per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, coperti tramite incremento delle risorse della Missione 07 Turismo, Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo, Titolo 2, con corrispondente riduzione della Missione 20 Fondi e accantonamenti, Programma 03 Altri fondi, Titolo 2. Gli oneri correnti sono quantificati in 200.000 euro per il solo esercizio 2025, coperti per 180.000 euro sulla Missione 07 Turismo e per 20.000 euro sulla Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale, con riduzione corrispondente della Missione 20.

Disposizione transitoria e attuazione iniziale

In prima applicazione, il programma regionale per lo sviluppo del cicloturismo deve essere approvato entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Entrata in vigore e aggiornamento del testo

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Il testo vigente risulta coordinato con le modifiche apportate dalla legge regionale 22 luglio 2025, n. 10, che ha aggiornato la rubrica dell’articolo 4, sostituito il comma 1 dello stesso articolo e abrogato i commi 2 e 3.

Testo integrale

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