Salta al contenuto
Legge

L.R. Marche 23/2012

Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione. Modifiche alla Legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 “Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione” e alla Legge regionale 11 novembre 2008, n. 32 “Interventi contro la violenza sulle donne”.

Normativa regionaleL.R. Marche 23/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge promuove la cittadinanza di genere nelle politiche regionali delle Marche, istituisce strumenti di coordinamento, bilancio e monitoraggio, e rafforza la rappresentanza femminile negli organi di nomina regionale. Dal 2013 disciplina anche interventi e programmazione in materia di pari opportunità; contiene modifiche alla l.r. 34/1996 e alla l.r. 32/2008 e abroga la l.r. 41/1994.

Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere e modifiche a norme regionali su nomine e violenza contro le donne

Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione Marche

La legge definisce un quadro organico per promuovere la cittadinanza di genere nelle politiche regionali delle Marche, contrastare le discriminazioni e la violenza di genere, e valorizzare la presenza delle donne nella vita pubblica, economica e sociale. Prevede inoltre modifiche a disciplina regionale sulle nomine e sugli interventi contro la violenza sulle donne.

Principi, finalità e obiettivi generali

La Regione assume come riferimento lo Statuto regionale e la CEDAW e si impegna a:

  • superare ogni discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne;
  • incrementare la partecipazione femminile alla vita politica, economica e sociale;
  • contrastare ogni forma di violenza di genere;
  • riconoscere il principio di cittadinanza di genere in tutte le politiche regionali;
  • valorizzare le differenze di cui donne e uomini sono portatori.

Tra gli obiettivi specifici rientrano la sensibilizzazione e lo scambio di buone pratiche, la condivisione delle responsabilità familiari, la formazione di alto livello sulle pari opportunità, il contrasto al divario retributivo e alla sottorappresentazione femminile nei ruoli di direzione, la prevenzione della violenza di genere, l’inclusione delle donne migranti e delle minoranze etniche, il superamento degli stereotipi, il sostegno all’autodeterminazione e all’imprenditorialità femminile, nonché attività di ricerca e documentazione sulla condizione femminile.

Rappresentanza e partecipazione delle donne

La legge istituisce presso la Commissione regionale per le pari opportunità la banca dati dei saperi delle donne, che raccoglie curricula di donne con comprovate esperienze scientifiche, culturali, artistiche, professionali, economiche e politiche, residenti o operanti nelle Marche. La banca dati è finalizzata a dare visibilità alle competenze femminili e a favorire la presenza delle donne nei ruoli rilevanti della vita regionale, anche per le proposte di nomina e designazione regionali.

La disciplina sulle nomine regionali viene modificata e vengono previsti regolamenti di attuazione per definire i modelli di candidatura e i casi di esclusione dall’obbligo introdotto dalla nuova normativa. Le modalità attuative sono demandate alla Giunta regionale, sentita la commissione assembleare competente e la Commissione pari opportunità.

Strumenti di coordinamento, monitoraggio e conoscenza

La legge istituisce il Tavolo regionale di coordinamento per le politiche di genere, con funzioni di partecipazione e confronto tra i soggetti che promuovono le pari opportunità. Il Tavolo opera presso la Giunta regionale, è presieduto dal Presidente della Giunta o da un suo delegato, e la partecipazione è gratuita.

È inoltre previsto il bilancio di genere, redatto dalla Giunta regionale come strumento di monitoraggio e valutazione delle politiche regionali. Esso analizza l’impatto differenziato su donne e uomini delle politiche di bilancio e della redistribuzione delle risorse e supporta la definizione delle priorità politiche. La Regione ne promuove la diffusione anche presso gli enti locali.

Le statistiche prodotte dagli uffici regionali o nell’ambito di attività finanziate dalla Regione devono essere elaborate e diffuse in termini di genere. La Giunta predispone inoltre ogni anno un rapporto sulla condizione femminile nella regione, trasmesso all’Assemblea legislativa e contenente dati su demografia, occupazione, servizi, conciliazione vita-lavoro, istruzione e monitoraggio delle azioni regionali.

Politiche regionali prioritarie

La legge declina il principio di genere in alcuni ambiti prioritari:

  • sanità: integrazione della parità di trattamento nella pianificazione sanitaria, ricerca sulle differenze tra donna e uomo e formazione del personale anche per riconoscere e trattare le situazioni di violenza di genere;
  • economia e lavoro: individuazione nel piano regionale per l’occupazione di misure per incentivare l’occupazione femminile e superare gli stereotipi professionali; sostegno all’imprenditorialità femminile nella pianificazione industriale, artigiana e dei servizi;
  • comunicazione: iniziative di diffusione della cultura di genere contro gli stereotipi, valorizzazione del ruolo della donna e promozione di una rappresentanza paritaria; il rispetto di tali finalità è condizione per la finanziabilità delle attività di comunicazione e di sostegno all’editoria cui la Regione contribuisce.

Modifiche alla disciplina regionale contro la violenza sulle donne

La legge interviene sulla l.r. 32/2008 con modifiche puntuali agli articoli richiamati nel testo, inserendo e aggiornando disposizioni della normativa regionale sugli interventi contro la violenza sulle donne. Il contenuto consolidato risultante deve essere letto in coordinamento con tale legge regionale, come modificata.

Piano regionale per la cittadinanza di genere

Lo strumento centrale della programmazione è il piano regionale per la cittadinanza di genere, al quale è allegato il bilancio di genere. Il piano:

  • definisce le azioni realizzate direttamente dalla Regione e quelle finanziate tramite progetti di enti locali, amministrazioni pubbliche, imprese, associazioni e organizzazioni senza fini di lucro;
  • stabilisce i criteri di finanziamento, tenendo conto degli interventi già previsti da altre pianificazioni settoriali e da quelli finanziati dalla l.r. 32/2008;
  • contiene indirizzi alla Giunta anche per la proposta di legge di bilancio dell’anno successivo.

Il piano è approvato dall’Assemblea legislativa regionale e viene presentato dalla Giunta contestualmente al rendiconto.

Disposizioni finanziarie e transitorie

La spesa per gli interventi previsti è determinata a decorrere dal 2013 con le leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio; le somme sono iscritte nell’UPB 32003 su apposito capitolo istituito dalla Giunta.

Le disposizioni della legge si applicano dal 2013, salvo alcune previsioni transitorie. In prima applicazione, la Giunta presenta con il rendiconto 2012 una relazione sulle iniziative per le pari opportunità; sulla base di tale documentazione l’Assemblea detta indirizzi per l’anno successivo. I regolamenti attuativi dovevano essere adottati entro 120 giorni dall’entrata in vigore; fino alla loro adozione continuavano ad applicarsi le disposizioni previgenti della l.r. 34/1996, con l’obbligo di verifica e comunicazione degli esiti previsto dalla nuova disciplina.

Abrogazione

La legge abroga la l.r. 20 ottobre 1994, n. 41.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.