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Legge

L.R. Marche 27/2012

Ulteriori modifiche alla Legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7: "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attivita' venatoria" e modifica alla Legge regionale 10 aprile 2012, n. 7

Normativa regionaleL.R. Marche 27/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale 1 agosto 2012, n. 27 apporta ulteriori modifiche alla l.r. 7/1995 sulla protezione della fauna selvatica e sull’attività venatoria, con un intervento anche sulla l.r. 7/2012. Le modifiche incidono su vari articoli della disciplina venatoria; una quota introdotta dall’art. 2 si applica dalla stagione venatoria 2012/2013, con provvedimenti conseguenti a carico degli ATC.

Modifiche alla disciplina regionale sulla fauna selvatica e sull’attività venatoria

Modifiche alla disciplina regionale sulla fauna selvatica e sull’attività venatoria

La legge regionale 1 agosto 2012, n. 27 interviene sulla disciplina venatoria della Regione, modificando in più punti la l.r. 5 gennaio 1995, n. 7 e, in un ulteriore passaggio, la l.r. 10 aprile 2012, n. 7. Il testo consolidato risultante contiene solo riferimenti alle modifiche apportate, senza riportare il contenuto puntuale delle nuove formulazioni.

Ambito degli interventi sulla l.r. 7/1995

La legge modifica disposizioni già vigenti della legge regionale sulla protezione della fauna selvatica e sulla disciplina dell’attività venatoria, incidendo su più profili della materia.

In particolare, interviene su:

  • articolo 9, comma 4;
  • articolo 16, comma 5;
  • articolo 27, con abrogazione del comma 5-bis;
  • articolo 29, comma 8-ter;
  • articolo 31, comma 1, lettera c);
  • articolo 32, comma 2;
  • articolo 39, comma 1, lettera m).

Poiché il testo fornito non riproduce il contenuto delle singole modifiche, il provvedimento va letto come atto di aggiornamento coordinato della disciplina venatoria regionale, senza che sia possibile ricostruire nel dettaglio la portata materiale di ciascun emendamento dal solo estratto disponibile.

Norma transitoria e decorrenza applicativa

La disposizione transitoria stabilisce che la quota richiamata dall’articolo 2 si applica a decorrere dalla stagione venatoria 2012/2013.

Gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) devono adottare i conseguenti provvedimenti applicativi. La previsione ha quindi efficacia limitata, quanto alla decorrenza specifica della quota, a partire da quella stagione venatoria.

Modifica alla l.r. 7/2012

La legge interviene anche sulla l.r. 10 aprile 2012, n. 7, introducendo l’articolo 21-bis. Anche in questo caso, il testo fornito non riporta il contenuto della nuova disposizione, ma solo il fatto della sua introduzione nel corpo della legge regionale del 2012.

Rilievo operativo

Il provvedimento ha natura essenzialmente modificativa e coordinativa della normativa venatoria regionale. Per gli operatori del settore, rilevano in particolare:

  • l’aggiornamento della disciplina contenuta nella l.r. 7/1995;
  • l’abrogazione del comma 5-bis dell’art. 27;
  • la decorrenza dalla stagione venatoria 2012/2013 della quota prevista dall’art. 2;
  • l’obbligo per gli ATC di assumere i provvedimenti conseguenti.

Testo integrale

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