Salta al contenuto
Legge

L.R. Marche 25/2012

Modifiche alla Legge regionale 1 dicembre 1997, n. 71: "Norme per la disciplina delle attività estrattive"

Normativa regionaleL.R. Marche 25/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna l’art. 17 della l.r. 71/1997 sulle attività estrattive, incidendo su contributi e relative modalità applicative. Prevede una disciplina transitoria per i titolari che, al 31 marzo 2012, non avevano versato il contributo 2012, ai quali si applicano le nuove regole. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche alla disciplina del contributo sulle attività estrattive

Modifiche alla disciplina delle attività estrattive

La legge regionale interviene sulla l.r. 1 dicembre 1997, n. 71, aggiornando la disciplina dell’art. 17 relativa al contributo dovuto nell’ambito delle attività estrattive nella Regione. Il testo fornito non riporta il contenuto puntuale delle modifiche, ma indica che esse incidono sui commi dell’articolo dedicato al prelievo/contributo.

Ambito di intervento

L’intervento normativo riguarda esclusivamente la disciplina regionale delle attività estrattive prevista dalla l.r. 71/1997. Le modifiche toccano:

  • il comma 1 dell’art. 17;
  • i commi 5, 6, 7 e 8 dell’art. 17;
  • l’introduzione di un nuovo comma 5-bis;
  • l’introduzione di un nuovo comma 8-bis.

Ne deriva una riscrittura parziale dell’art. 17 della legge quadro regionale sulle attività estrattive.

Disciplina risultante per il contributo

Dalla legge emerge che il nucleo dell’intervento concerne il contributo previsto dall’art. 17, comma 1, della l.r. 71/1997 per i titolari di autorizzazioni o concessioni estrattive. Il contenuto sostanziale delle nuove disposizioni non è riportato nel testo consolidato fornito; pertanto si può affermare solo che la disciplina del contributo è stata rimodulata in più profili, con integrazione di nuovi commi e sostituzione di quelli precedenti.

Norma transitoria

Per i titolari di autorizzazioni o concessioni che, alla scadenza del 31 marzo 2012, non avevano ancora versato il contributo dovuto per l’anno 2012 ai sensi dell’art. 17, comma 1, della l.r. 71/1997, si applicano le disposizioni dell’art. 17 come modificate dalla presente legge.

La disposizione transitoria opera dunque in relazione a una situazione già maturata nel 2012 e disciplina il trattamento dei mancati versamenti riferiti a quell’annualità.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Utilità pratica

L’atto ha oggi rilevanza principalmente come fonte di modifica della disciplina storica dell’art. 17 della l.r. 71/1997 e come norma transitoria riferita al mancato versamento del contributo 2012. Per il resto, il testo fornito non consente di ricostruire in dettaglio la nuova disciplina sostanziale introdotta.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.