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Provvedimento

Deliberazione n. 780 del 12/12/2024

Provvedimento del 12 dicembre 2024

Garante Privacy780

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due determinazioni d’urgenza adottate dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Google Italy S.r.l., Google LLC e Google Ireland. Il caso riguarda una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso sulle piattaforme Facebook, Instagram e Youtube. Il Garante conferma l’ingiunzione a impedire la diffusione del materiale e la prescrizione di conservarlo, se acquisito in chiaro, per fini probatori per dodici mesi.

Ratifica dei provvedimenti d’urgenza nei confronti di Facebook, Meta e Google per impedire la diffusione di materiale riconducibile a revenge porn segnalato dall’interessato

Ratifica di provvedimenti urgenti in materia di revenge porn nei confronti di piattaforme digitali

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti adottati d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Google Italy S.r.l., Google LLC e Google Ireland, a seguito di una segnalazione relativa alla possibile diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti su Facebook, Instagram e Youtube. Il procedimento è stato gestito nell’ambito dell’art. 144-bis del Codice privacy, relativo alle segnalazioni in materia di c.d. revenge porn.

Presupposti della segnalazione e base normativa

La persona interessata ha rappresentato di versare in una delle ipotesi contemplate dall’art. 144-bis del Codice, chiedendo l’intervento dell’Autorità sulle piattaforme indicate. Il provvedimento richiama la competenza del Garante a decidere entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice, nonché la disciplina organizzativa interna di cui all’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019.

Misure urgenti adottate dal dirigente competente

Con le determinazioni nn. 581 e 582 del 29 novembre 2024, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, verificata la compatibilità di quanto segnalato con la disciplina richiamata, ha disposto in via d’urgenza:

  • l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Google Italy S.r.l., Google LLC e Google Ireland di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la prescrizione di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro, per soli fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento;
  • l’obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicare tempestivamente tali misure all’Autorità.

Ratifica finale del Garante

Nella riunione del 12 dicembre 2024 il Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti nn. 581/2024 e 582/2024 adottati il 29 novembre 2024. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma conferma le misure inibitorie e conservative adottate per impedire la diffusione del materiale segnalato e preservarne l’eventuale valore probatorio.

Punti principali

Origine della segnalazione e competenza del Garante

La persona interessata ha segnalato una possibile ipotesi di revenge porn, chiedendo l’intervento del Garante nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e Youtube. Il procedimento si colloca nell’ambito dell’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce all’Autorità il potere di intervenire in tempi rapidissimi sulle segnalazioni relative alla possibile diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati.

Provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato due determinazioni urgenti, poi trasmesse ai gestori delle piattaforme. Con esse ha ingiunto ai destinatari di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash, e ha prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi, a soli fini probatori, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.

Ratifica del Garante

Il Garante, riunito il 12 dicembre 2024, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti nn. 581/2024 e 582/2024 del 29 novembre 2024. La ratifica riguarda Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Google Italy S.r.l., Google LLC e Google Ireland, confermando dunque gli ordini urgenti già impartiti.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalidiritti dell'interessatomisure di sicurezza

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