Risposta n. 131 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeArticoli 47-bis e 89, comma 3 del TUIR. Tassazione dei dividendi di fonte estera (partecipazione in società marocchina).
Il quesito
La società italiana, titolare di una partecipazione di minoranza in una società marocchina che ha beneficiato di esenzioni e aliquote ridotte, chiede: i) come determinare il livello nominale di tassazione applicabile in Italia e se includere l'IRAP; ii) come determinare il livello nominale di tassazione estera (se includere anche le ritenute sui dividendi) per valutare se il regime marocchino è qualificabile come fiscalmente privilegiato e le conseguenze sul credito d'imposta ex art.165 e sul regime di tassazione dei dividendi ex art.89 TUIR.
Soluzione prospettata dal contribuente
Il contribuente propone che il livello nominale di tassazione italiano sia calcolato considerando solo l'aliquota IRES (24%), escludendo l'IRAP; sostiene inoltre che nel confronto con regimi esteri dovrebbero essere considerate sia le imposte sul reddito della società estera sia le ritenute alla fonte sui dividendi, con conseguente non qualificazione del Marocco come paese privilegiato e applicazione della tassazione ridotta sui dividendi (con attribuzione del credito d'imposta proporzionale alle percentuali di partecipazione esenti). Propone inoltre trattamenti differenziati per dividendi percepiti in anni diversi in relazione alle ritenute e alle aliquote marocchine transitorie.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia assume i fatti dichiarati e chiarisce che per il confronto tra livelli di tassazione rileva esclusivamente l'aliquota IRES applicabile in Italia (attualmente 24%), escludendo l'IRAP. Il livello nominale estero si determina considerando solo le imposte sui redditi applicate nello Stato di localizzazione e non le ritenute in uscita. Pertanto, alla luce dell'esenzione e delle aliquote previste in Marocco, il regime marocchino risulta sotto la soglia del 50% e va considerato a fiscalità privilegiata: i dividendi sono quindi assoggettati a tassazione integrale in Italia ai sensi dell'art.89 comma 3, salvo che il contribuente dimostri le condizioni previste dalla norma per beneficiare della tassazione agevolata (limitazione al 5%) o dell'esclusione del 50% in caso di effettiva attività economica della partecipata. Sul credito per imposte estere, prescindendo da valutazioni sull'operatività di eventuali esimenti, l'Agenzia precisa che non opera la falcidia di cui all'art.165 comma 10 sui dividendi in esame.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Interpello · 13 mag 2025Risposta n. 128 del 13/05/2025
- Interpello · 13 mag 2025Risposta n. 129 del 13/05/2025
- Interpello · 13 mag 2025Risposta n. 130 del 13/05/2025
- Interpello · 13 mag 2025Risposta n. 132 del 13/05/2025
- Interpello · 14 mag 2025Risposta n. 135 del 14/05/2025
- Interpello · 14 mag 2025Risposta n. 134 del 14/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →