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Interpello

Risposta n. 131 del 13/05/2025

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Articoli 47-bis e 89, comma 3 del TUIR. Tassazione dei dividendi di fonte estera (partecipazione in società marocchina).

Il quesito

La società italiana, titolare di una partecipazione di minoranza in una società marocchina che ha beneficiato di esenzioni e aliquote ridotte, chiede: i) come determinare il livello nominale di tassazione applicabile in Italia e se includere l'IRAP; ii) come determinare il livello nominale di tassazione estera (se includere anche le ritenute sui dividendi) per valutare se il regime marocchino è qualificabile come fiscalmente privilegiato e le conseguenze sul credito d'imposta ex art.165 e sul regime di tassazione dei dividendi ex art.89 TUIR.

Soluzione prospettata dal contribuente

Il contribuente propone che il livello nominale di tassazione italiano sia calcolato considerando solo l'aliquota IRES (24%), escludendo l'IRAP; sostiene inoltre che nel confronto con regimi esteri dovrebbero essere considerate sia le imposte sul reddito della società estera sia le ritenute alla fonte sui dividendi, con conseguente non qualificazione del Marocco come paese privilegiato e applicazione della tassazione ridotta sui dividendi (con attribuzione del credito d'imposta proporzionale alle percentuali di partecipazione esenti). Propone inoltre trattamenti differenziati per dividendi percepiti in anni diversi in relazione alle ritenute e alle aliquote marocchine transitorie.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia assume i fatti dichiarati e chiarisce che per il confronto tra livelli di tassazione rileva esclusivamente l'aliquota IRES applicabile in Italia (attualmente 24%), escludendo l'IRAP. Il livello nominale estero si determina considerando solo le imposte sui redditi applicate nello Stato di localizzazione e non le ritenute in uscita. Pertanto, alla luce dell'esenzione e delle aliquote previste in Marocco, il regime marocchino risulta sotto la soglia del 50% e va considerato a fiscalità privilegiata: i dividendi sono quindi assoggettati a tassazione integrale in Italia ai sensi dell'art.89 comma 3, salvo che il contribuente dimostri le condizioni previste dalla norma per beneficiare della tassazione agevolata (limitazione al 5%) o dell'esclusione del 50% in caso di effettiva attività economica della partecipata. Sul credito per imposte estere, prescindendo da valutazioni sull'operatività di eventuali esimenti, l'Agenzia precisa che non opera la falcidia di cui all'art.165 comma 10 sui dividendi in esame.

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