L.R. Puglia 43/2021
Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2021, n. 30 (Promozione e valorizzazione delle attività storiche e di tradizione della Puglia)”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge interviene sulla l.r. Puglia n. 30/2021 sulle attività storiche e di tradizione, precisando i poteri del Comune nella valutazione degli interventi su immobili, arredi e decori e prevedendo la possibile cancellazione dall’Elenco in caso di interventi non conformi. Le misure di sostegno indicate sono inoltre subordinate al rispetto della disciplina UE sugli aiuti di Stato. In vigore dal 3 dicembre 2021.
Modifiche alla disciplina pugliese delle attività storiche e di tradizione
Modifiche alla disciplina delle attività storiche e di tradizione della Puglia
La legge regionale Puglia 3 dicembre 2021, n. 43 modifica in modo mirato la l.r. 6 agosto 2021, n. 30, relativa alla promozione e valorizzazione delle attività storiche e di tradizione. L’intervento riguarda soprattutto la tutela dell’immagine storica degli esercizi e il regime delle misure di sostegno.
Interventi di restauro, conservazione e valorizzazione
La nuova formulazione della lettera e) del comma 1 dell’articolo 5 amplia e precisa le finalità di sostegno, includendo interventi su:
- beni immobiliari;
- insegne;
- attrezzature e macchinari;
- arredi;
- finiture e decori originali legati all’attività storica.
I proprietari e i gestori delle attività storiche e di tradizione devono presentare al Comune proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione della struttura edilizia, degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e di ogni altro elemento di decoro.
Valutazione comunale e ruolo della Soprintendenza
L’amministrazione comunale, anche in applicazione dell’articolo 7 e sentita la competente Soprintendenza, valuta se gli interventi proposti possano alterare l’immagine storica e tradizionale dell’esercizio. Resta comunque fermo quanto previsto per gli interventi che richiedono autorizzazione ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.
Tutela dei requisiti per l’iscrizione nell’Elenco
Se gli interventi proposti comportano la perdita o l’alterazione dei requisiti originari necessari per l’appartenenza all’Elenco di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), il Comune:
- comunica la circostanza all’interessato;
- indica, ove possibile, le modifiche necessarie per evitare l’alterazione dei requisiti originari.
Se l’interessato esegue comunque l’intervento programmato senza adeguarsi alle indicazioni ricevute, il Comune informa la Regione, che dispone la cancellazione dell’esercizio dall’Elenco.
Regime degli aiuti e compatibilità europea
Le misure di sostegno previste dall’articolo 5, comma 2, lettere a), b), c) ed e), sono concesse nel rispetto degli articoli 107 e 108 TFUE, quindi nei limiti della disciplina europea sugli aiuti di Stato.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, avvenuta il 3 dicembre 2021.
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