L.R. TAA 6/2021
Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 e successive modificazioni (Pacchetto famiglia e previdenza sociale)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale 20 ottobre 2021, n. 6 modifica la l.r. 18 febbraio 2005, n. 1 in materia di previdenza sociale e pacchetto famiglia. Le nuove disposizioni si applicano alle domande presentate dal 1° gennaio 2022. La legge autorizza inoltre una spesa complessiva di 2,3 milioni di euro dal 2022, con copertura prevista per il 2022-2023 e rinvio alla legge di bilancio per gli esercizi successivi.
Modifiche alla disciplina regionale sulla previdenza sociale e al pacchetto famiglia
Modifiche alla disciplina regionale su previdenza sociale e pacchetto famiglia
La legge regionale 20 ottobre 2021, n. 6 interviene sulla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 e successive modificazioni, aggiornandone la disciplina in materia di previdenza sociale nell’ambito del cosiddetto pacchetto famiglia. Il provvedimento opera esclusivamente nell’ambito della Regione interessata e incide sulla normativa regionale già esistente, senza introdurre una disciplina autonoma completamente nuova.
Contenuto delle modifiche normative
La legge apporta modifiche agli articoli 1 e 2 della l.r. n. 1 del 2005. Dal testo consolidato emerge che vengono riviste varie previsioni dei commi degli articoli richiamati, incluso l’inserimento di un nuovo comma 4-ter nell’articolo 1 e la modifica di disposizioni dell’articolo 2, compreso il comma 2-bis e il comma 4. Il dettaglio letterale delle singole sostituzioni non è riportato nel testo disponibile, ma la disciplina risultante è quella derivante dalle modifiche complessivamente introdotte dalla legge del 2021.
Ambito applicativo e decorrenza
Le disposizioni introdotte dagli articoli 1 e 2 non si applicano retroattivamente. La legge stabilisce infatti che esse si applicano alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2022. Per le domande anteriori resta quindi ferma la disciplina previgente.
Aspetti finanziari
La legge dichiara che le modifiche non comportano maggiori oneri rispetto all’importo già autorizzato dall’articolo 13 della l.r. n. 1 del 2005. Per le finalità della nuova legge è comunque autorizzata una spesa complessiva di 2 milioni e 300 mila euro, a partire dall’esercizio finanziario 2022.
La copertura finanziaria per il 2022 e il 2023 è assicurata mediante:
- integrazione dello stanziamento della Missione 18, Programma 01, Titolo 1, per le spese correnti;
- contestuale riduzione di 1 milione e 300 mila euro della Missione 20, Programma 01, Titolo 1, Fondo di riserva;
- contestuale riduzione di 1 milione di euro della Missione 20, Programma 03, Titolo 1, Altri fondi.
Per gli esercizi successivi, la copertura è demandata alla legge di bilancio.
Valutazione di attualità
La legge non appare obsoleta: pur trattandosi di una norma modificativa con decorrenza fissata al 1° gennaio 2022, continua a rilevare come testo di modifica della disciplina regionale vigente in materia di previdenza sociale e interventi collegati al pacchetto famiglia.
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