L.R. Marche 12/2018
Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 1997, n. 76 Disciplina dellagricoltura biologica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la disciplina toscana sull’agricoltura biologica, intervenendo sugli articoli 12 e 13 della l.r. 76/1997. Le nuove percentuali per la ristorazione collettiva si applicano solo alle procedure avviate dopo l’entrata in vigore della legge. La Giunta deve adottare le disposizioni attuative entro tre mesi. Nessun nuovo onere per il bilancio regionale.
Modifiche alla disciplina regionale dell’agricoltura biologica e dei criteri per la ristorazione collettiva
Modifiche alla disciplina regionale dell’agricoltura biologica
La legge regionale 14 maggio 2018, n. 12 interviene sulla l.r. 29 dicembre 1997, n. 76, recante la disciplina dell’agricoltura biologica. Il provvedimento aggiorna in particolare i criteri relativi alla ristorazione collettiva e rinvia a successivi atti della Giunta per l’attuazione di alcune previsioni.
Interventi sulla legge regionale n. 76/1997
La legge sostituisce integralmente l’articolo 12 della l.r. 76/1997 e modifica il comma 1 dell’articolo 13 della stessa legge. Il testo consolidato risultante non è riportato nel dettaglio, ma la norma incide sulle percentuali e sui meccanismi applicativi previsti per il settore della ristorazione collettiva nell’ambito della disciplina regionale sull’agricoltura biologica.
Ambito di applicazione e regime transitorio
Le percentuali previste dal nuovo articolo 12 si applicano soltanto alle procedure per la fornitura di servizi di ristorazione collettiva avviate dopo l’entrata in vigore della legge. Restano quindi fuori dal nuovo regime le procedure già avviate prima di tale data.
Attuazione da parte della Giunta regionale
La Giunta regionale è tenuta ad adottare le disposizioni previste dal comma 7 del nuovo articolo 12 entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Il termine ha natura perentoria sul piano organizzativo, in quanto la norma indica espressamente il limite temporale entro cui completare l’attuazione.
Invarianza finanziaria
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Non sono quindi previsti stanziamenti aggiuntivi né incrementi di spesa derivanti dalle modifiche introdotte.
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