Risposta n. 470 del 26/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRestituzione di somme indebitamente percepite - art.150 d.l. 19/05/2020 n.34 e art.10 commi 1, lett. d-bis e 2-bis del TUIR
Il quesito
La Cassa chiede se, per varie fattispecie di recupero di pensioni o altre somme tassate in anni precedenti (a) atti amministrativi derivanti da sentenze, (b) delibere senza contenzioso, (c) pensioni erogate dopo il decesso con tre esempi, i rapporti si considerano gia definiti al 19/05/2020; come calcolare il netto da richiedere per indebiti su piu periodi; se il credito d'imposta del 30% spetti sull'intero importo o solo sulla parte effettivamente restituita in caso di parziale restituzione senza sentenza passata in giudicato; e se la norma si applica anche a ritenute diverse da quelle sui redditi di lavoro dipendente o pensione.
Soluzione prospettata dal contribuente
L'Agenzia chiarisce che la norma si applica a tutti i redditi tassati per cassa e a qualsiasi ritenuta. La restituzione al netto vale per somme restituite dal 1/1/2020 salvo rapporti gia definiti al 19/05/2020 (reso effettivo con restituzione al lordo, sentenza passata in giudicato o piano di restituzione al lordo). Per il caso a) rilevano le sentenze: se passate in giudicato prima del 19/05/2020 la restituzione resta al lordo; per il caso b) la comunicazione unilaterale non produce effetti se non ha valenza esecutiva definitiva, quindi il credito non spetta fino alla definitività salvo che il sostituito non paghi al netto nel frattempo; per il caso c) applicazione distinta per gli esempi indicati (es. richieste effettuate dopo l entrata in vigore = restituzione al netto; se gia restituito o in piano al lordo prima del 19/05/2020 la norma non trova applicazione). Il calcolo del netto per indebiti riferiti a piu annualita va effettuato anno per anno, applicando la proporzione delle ritenute per ciascuna annualita come da circolare 8/E/2021. Il credito d'imposta del 30% spetta quando la pretesa e definitiva; in mancanza di definitivita il sostituto puo fruire del credito solo sulla somma effettivamente restituita. Va evidenziata la restituzione nella CU e nel modello 770.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia conferma e precisa le soluzioni proposte dall'Istante ma vincola la fruizione integrale del credito alla 'definitivita' della pretesa alla restituzione; ribadisce l'applicabilita della restituzione al netto anche a redditi diversi da lavoro dipendente/pensione e fornisce le modalita operative per il calcolo annuale e per l'utilizzo del credito, secondo la circolare 8/E/2021.
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