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Interpello

Risposta n. 481 del 27/09/2022

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Interpello PEX - liquidazione di fatto della partecipata estera, residenza fiscale e criteri per Stati a fiscalità privilegiata (artt. 47-bis e 87 TUIR)

Il quesito

L'Istante chiede: 1) se il requisito di "commercialità" della partecipata vada verificato con riferimento all'inizio della liquidazione di fatto (inizio esercizio n-1) e dunque per i periodi n-2,n-3,n-4; 2) se la distribuzione di riserve di capitale possa essere assimilata a una cessione verso terzi e quindi la verifica della residenza fiscale possa limitarsi ai cinque periodi antecedenti il realizzo (n-5..n-1); 3) quale criterio temporale/applicativo usare per individuare Stati/territori a fiscalità privilegiata (criteri pro-tempore vs attuale art.47-bis) anche per annualità antecedenti l'entrata in vigore delle nuove norme.

Soluzione prospettata dal contribuente

L'Istante propone: 1) considerare iniziata la "liquidazione di fatto" a inizio n-1 e verificare la commercialità per i periodi (n-2),(n-3),(n-4); 2) assimilare la distribuzione di riserve a un realizzo extra-gruppo e quindi limitare il test di residenza ai cinque anni precedenti (n-5..n-1); 3) applicare i criteri pro-tempore (lista DM 2001 e regole vigenti nei singoli anni) per valutare la qualificazione degli Stati a fiscalità privilegiata, per tutelare il legittimo affidamento.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia concorda con la qualificazione di "liquidazione di fatto" e ritiene condivisibile la verifica della commercialità per i periodi (n-2),(n-3),(n-4). Sul secondo punto, invece, l'Agenzia rileva che la regola generale post-Decreto ATAD richiede la sussistenza della residenza fiscale ininterrottamente sin dal primo periodo di possesso; l'eccezione quinquennale si applica solo alle cessioni verso controparti non di gruppo e non è in concreto applicabile alla fattispecie, per cui il monitoraggio decorre dal primo periodo di possesso della partecipazione. Sul terzo punto l'Agenzia chiarisce che la verifica della residenza va condotta secondo i criteri oggi previsti dall'art.47-bis, applicandoli anno per anno ai periodi oggetto di monitoraggio (tax rate nominale o effettivo a seconda dei casi); per gli anni precedenti al 2001 non esisteva normativa analoga e i criteri specifici non sono applicabili. Resta impregiudicato il potere di controllo sull'esattezza dei fatti e dei valori dichiarati.

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