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Decreto dirigenziale n. 370 del 15/09/2022

Omologazione dispositivi stradali per l'accertamento delle infrazioni: misuratori di velocità.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti370

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto estende l’approvazione del dispositivo rilevatore di velocità "Velomatic 512D" della società Eltraff S.r.l. alla versione che adotta, come accessorio del sistema fotografico FT1D e FT1D+, il nuovo illuminatore "ELIO5" in sostituzione del precedente "MECABLITZ 20C2". Il provvedimento richiama la disciplina del Codice della Strada e del relativo regolamento sulle approvazioni dei dispositivi di accertamento, confermando che la sostituzione dell’illuminatore non incide sull’accuratezza di misura. Sono confermate le prescrizioni già vigenti per l’uso in modalità automatica senza presenza degli organi di polizia e sono fissati obblighi di installazione, manutenzione, taratura, documentazione tecnica e indicazione degli estremi dei decreti di approvazione sui dispositivi commercializzati.

Estensione di approvazione del rilevatore di velocità "Velomatic 512D" con nuovo illuminatore "ELIO5"

Estensione di approvazione del "Velomatic 512D" con illuminatore "ELIO5"

Il decreto dirigenziale estende l’approvazione del rilevatore di velocità "Velomatic 512D" della società Eltraff S.r.l. a una nuova configurazione che sostituisce l’illuminatore "MECABLITZ 20C2" con il nuovo "ELIO5", mantenendo fermo l’impianto autorizzatorio già formatosi sul dispositivo. Il provvedimento è adottato in attuazione dell’art. 45 del Codice della Strada e dell’art. 192 del relativo regolamento di esecuzione, nel quadro delle norme su approvazione e omologazione delle apparecchiature per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità.

Base normativa e ricostruzione dei precedenti provvedimenti

Nelle premesse vengono richiamati:

  • l’art. 45 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina approvazione e omologazione dei dispositivi per l’accertamento automatico delle violazioni;
  • l’art. 192 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
  • l’art. 142 del Codice della Strada sui limiti di velocità;
  • l’art. 201 del Codice della Strada, con particolare riferimento ai casi di contestazione non immediata e all’uso di dispositivi debitamente omologati o approvati;
  • l’art. 345 del d.P.R. n. 495/1992 sui requisiti delle apparecchiature di rilevazione;
  • il D.M. n. 282 del 13 giugno 2017 sulle verifiche di funzionalità e taratura;
  • il d.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 115 sull’organizzazione del Ministero.

Il decreto ricostruisce inoltre la storia approvativa del sistema "Velomatic":

  • decreto ministeriale n. 2961 del 27 novembre 1989 per il "Velomatic mod. 103B", poi rinominato "Velomatic 512";
  • decreti ministeriali n. 3053 del 25 luglio 1995 e n. 3480 del 19 settembre 1996 per accessori opzionali "2F", "2L" e "RTV";
  • decreto dirigenziale n. 20923 del 2 marzo 2007, con conferma dell’approvazione del "Velomatic 512" e estensione alla fotocamera speciale analogica FT1 S7;
  • decreto dirigenziale n. 112246 del 10 dicembre 2007 per il flash "MECABLITZ 20C2";
  • decreto dirigenziale n. 35388 dell’8 aprile 2009 per l’uso in modalità automatica senza presenza della polizia;
  • decreto dirigenziale n. 103683 del 30 dicembre 2010 per la versione "Velomatic 512 D" con fotocamera digitale FT1D;
  • decreto dirigenziale n. 5913 del 17 dicembre 2014 per aggiornamenti hardware/software;
  • decreto dirigenziale n. 54 dell’8 marzo 2021 per la nuova versione con FT1D+, unità di controllo/memorizzazione FTPCV4 e software aggiornato.

Istruttoria tecnica e motivazione dell’estensione

La società Eltraff S.r.l. ha chiesto, con nota del 22 luglio 2021, l’estensione dell’approvazione del "Velomatic 512D" per l’adozione dell’illuminatore "ELIO5". Con successive note del 17 giugno 2022 e del 7 luglio 2022 ha trasmesso la documentazione integrativa, inclusi il manuale "ELIOCINQUE - Manuale d’uso e manutenzione" (codifica FL4-MU, versione 01, revisione 01, emesso il 2 luglio 2022).

Il Ministero prende atto della dichiarazione e della documentazione tecnica secondo cui la sostituzione dell’illuminatore non incide sull’accuratezza di misura del dispositivo e non comporta modifiche alle componenti software. È quindi aggiornata la documentazione tecnica depositata, presupposto dell’estensione autorizzativa.

Dispositivo: approvazione, installazione ed esercizio

L’art. 1 dispone l’estensione dell’approvazione del "Velomatic 512D" alla configurazione con illuminatore "ELIO5". Se il dispositivo è utilizzato in modalità automatica, senza la presenza degli organi di polizia, restano invariate le prescrizioni del decreto dirigenziale n. 35388 dell’8 aprile 2009.

L’art. 2 stabilisce che:

  • l’installazione dei dispositivi prodotti sulla base della nuova approvazione deve corrispondere ai manuali depositati presso il Ministero, cioè:
    • "Velomatic 512D - Misuratore di Velocità Manuale d’uso e manutenzione" (codifica 512-MU, versione 06, revisione 01, del 15 settembre 2020);
    • "ELIOCINQUE - Manuale d’uso e manutenzione" (codifica FL4-MU, versione 01, revisione 01, del 2 luglio 2022);
  • l’impiego dei dispositivi deve avvenire secondo quanto indicato nei medesimi manuali;
  • gli organi di polizia stradale devono effettuare verifiche periodiche di funzionalità e taratura con cadenza almeno annuale, ai sensi del D.M. n. 282/2017.

Produzione, commercializzazione e obblighi di marcatura

L’art. 3 prevede che i dispositivi prodotti e distribuiti in base alla presente estensione debbano essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato presso il Ministero. Essi devono riportare in modo indelebile:

  • gli estremi del presente decreto;
  • gli estremi del decreto n. 2961 del 27 novembre 1989;
  • gli estremi del decreto n. 20923 del 2 marzo 2007;
  • gli estremi del decreto n. 103683 del 30 dicembre 2010;
  • gli estremi del decreto n. 5913 del 17 dicembre 2014;
  • gli estremi del decreto n. 54 dell’8 marzo 2021;
  • il nome del fabbricante.

Se vengono utilizzati anche gli accessori opzionali "2F", "2L" e "RTV", devono essere riportati anche gli estremi dei decreti n. 3053 del 25 luglio 1995 e n. 3480 del 19 settembre 1996. Se il dispositivo è usato in modalità automatica senza presenza degli organi di polizia, devono essere riportati anche gli estremi del decreto n. 35388 dell’8 aprile 2009.

La commercializzazione deve avvenire unitamente ai due manuali tecnici richiamati, che si applicano nei limiti e alle condizioni del decreto per quanto non in contrasto. È inoltre espressamente vietato apportare modifiche al dispositivo o a suoi componenti senza una specifica ulteriore modifica del decreto di approvazione.

Impatto operativo per amministrazioni e operatori

Il provvedimento interessa in primo luogo amministrazioni, organi di polizia stradale, fornitori e installatori di apparecchiature per il controllo elettronico della velocità. Per gli operatori del settore rileva soprattutto la necessità di:

  • rispettare la configurazione approvata;
  • utilizzare esclusivamente i manuali depositati;
  • mantenere la conformità della produzione e della commercializzazione;
  • garantire le verifiche periodiche di taratura e funzionalità;
  • considerare invariato il regime speciale per l’impiego automatico senza presenza degli organi di polizia.

Punti principali

Estensione dell’approvazione del dispositivo

L’approvazione del "Velomatic 512D" è estesa a una nuova versione che utilizza, come accessorio del sistema fotografico FT1D e FT1D+, l’illuminatore "ELIO5" in sostituzione del precedente "MECABLITZ 20C2".

Conferma delle regole per l’uso automatico

Se il dispositivo è impiegato in modalità automatica, senza la presenza degli organi di polizia, restano ferme le prescrizioni già stabilite dal decreto dirigenziale n. 35388 dell’8 aprile 2009.

Installazione, uso e verifiche periodiche

L’installazione deve rispettare i manuali tecnici depositati presso il Ministero, sia per il misuratore di velocità sia per l’illuminatore. Gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo devono eseguire verifiche periodiche di funzionalità e taratura almeno annuali, ai sensi del D.M. n. 282 del 13 giugno 2017.

Obblighi per produzione e commercializzazione

I dispositivi prodotti o distribuiti sulla base della nuova estensione devono essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato, riportare indelebilmente gli estremi dei decreti di approvazione richiamati e il nome del fabbricante, e essere commercializzati con i manuali tecnici indicati nel decreto.

Divieto di modifiche non autorizzate

Non è consentito apportare modifiche al dispositivo o ai suoi componenti in assenza di specifiche ulteriori modifiche del decreto di approvazione.

Come è indicizzato

Materiesicurezza stradalemotorizzazioneautovelox e accertamento violazioniamministrazione e approvazioni tecnicheautotrasporto

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