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Decreto dirigenziale n. 372 del 15/09/2022

Omologazione dispositivi stradali per l'accertamento delle infrazioni: misuratori di velocità.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti372

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto estende l’approvazione del misuratore di velocità "Velomatic 512D" della società Eltraff S.r.l. alla versione che utilizza, come accessorio del sistema fotografico FT1D e FT1D+, il nuovo illuminatore "ELIO85" in sostituzione del precedente "MECABLITZ 20C2". Vengono confermati i vincoli di installazione, esercizio, produzione e commercializzazione già previsti dai precedenti provvedimenti di approvazione, nonché l’obbligo di verifiche periodiche di funzionalità e taratura almeno annuali per gli organi di polizia stradale. Il decreto richiama inoltre gli estremi dei provvedimenti precedenti da riportare sul dispositivo e la documentazione tecnica e manualistica da tenere come riferimento.

Estensione dell’approvazione del misuratore di velocità "Velomatic 512D" con nuovo illuminatore "ELIO85"

Estensione di approvazione del "Velomatic 512D" con illuminatore "ELIO85"

Il decreto estende l’approvazione del misuratore di velocità "Velomatic 512D" della società Eltraff S.r.l. alla configurazione che utilizza il nuovo illuminatore "ELIO85" in sostituzione del precedente "MECABLITZ 20C2". L’atto si colloca nell’alveo delle procedure di approvazione dei dispositivi per l’accertamento automatico delle violazioni del Codice della Strada, ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. n. 285/1992 e dell’art. 192 del d.P.R. n. 495/1992.

Quadro normativo e richiamo dei precedenti

Il provvedimento richiama:

  • l’art. 45 del Codice della Strada, relativo all’approvazione o omologazione dei dispositivi di accertamento automatico delle violazioni;
  • l’art. 192 del regolamento di esecuzione, sulle procedure di approvazione e omologazione;
  • l’art. 142 del Codice della Strada, sui limiti di velocità;
  • l’art. 201, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, in tema di notificazione delle violazioni e casi di mancata contestazione immediata;
  • l’art. 345 del d.P.R. n. 495/1992, sui requisiti generali delle apparecchiature di rilevamento della velocità;
  • il D.M. n. 282 del 13 giugno 2017, sulle verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e taratura.

Vengono inoltre richiamati i principali passaggi autorizzativi del dispositivo:

  • D.M. n. 2961 del 27 novembre 1989, approvazione del "Velomatic mod. 103B", poi rinominato "Velomatic 512";
  • D.M. n. 3053 del 25 luglio 1995 e D.M. n. 3480 del 19 settembre 1996, per gli accessori opzionali "2F", "2L" e "RTV";
  • D.D. n. 20923 del 2 marzo 2007, conferma dell’approvazione e estensione con fotocamera speciale analogica FT1 S7;
  • D.D. n. 112246 del 10 dicembre 2007, estensione con flash "MECABLITZ 20C2";
  • D.D. n. 35388 dell’8 aprile 2009, estensione all’uso in modalità automatica senza presenza degli organi di polizia;
  • D.D. n. 103683 del 30 dicembre 2010, estensione alla versione "Velomatic 512 D" con fotocamera digitale FT1D;
  • D.D. n. 5913 del 17 dicembre 2014, aggiornamenti hardware e software;
  • D.D. n. 54 dell’8 marzo 2021, nuova versione con dispositivo fotografico FT1D+, unità FTPCV4 e software aggiornato.

Contenuto dell’estensione approvativa

L’articolo 1 dispone che l’approvazione del "Velomatic 512D" è estesa alla versione che adotta, come accessorio del sistema fotografico FT1D e FT1D+, il nuovo illuminatore "ELIO85". La sostituzione riguarda il componente che prende il posto del "MECABLITZ 20C2".

Viene espressamente precisato che, se il dispositivo è utilizzato in modalità automatica senza la presenza degli organi di polizia, restano invariate le prescrizioni già fissate dal D.D. n. 35388 dell’8 aprile 2009.

Installazione, esercizio e verifiche

L’articolo 2 stabilisce che le condizioni di installazione dei dispositivi prodotti in base alla nuova approvazione devono corrispondere ai manuali depositati presso il Ministero:

  • "Velomatic 512D - Misuratore di Velocità Manuale d’uso e manutenzione", codifica 512-MU, versione 06, revisione 01, del 15 settembre 2020;
  • "ELIO80CINQUE - Manuale d’uso e manutenzione", nome documento "Elio 85 - Flash impulsivo a LED IR", codifica FL4-MU, versione 02, revisione 01, del 2 luglio 2022.

Tali manuali sono richiamati come vincolanti per evitare modifiche che possano compromettere o alterare la funzionalità del dispositivo approvato. L’utilizzo deve avvenire secondo le istruzioni contenute nei medesimi manuali.

Per gli organi di polizia stradale utilizzatori, è inoltre previsto l’obbligo di effettuare verifiche periodiche di funzionalità e taratura con cadenza almeno annuale, in applicazione del D.M. n. 282/2017.

Produzione, commercializzazione e marcature obbligatorie

L’articolo 3 dispone che i dispositivi prodotti e distribuiti sulla base dell’estensione di approvazione devono essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositati presso il Ministero.

Devono inoltre riportare indelebilmente:

  • gli estremi del decreto in esame;
  • gli estremi del D.M. n. 2961 del 27 novembre 1989;
  • gli estremi del D.D. n. 20923 del 2 marzo 2007;
  • gli estremi del D.D. n. 103683 del 30 dicembre 2010;
  • gli estremi del D.D. n. 5913 del 17 dicembre 2014;
  • gli estremi del D.D. n. 54 dell’8 marzo 2021;
  • il nome del fabbricante.

Se sono impiegati anche gli elementi accessori opzionali "2F", "2L" e "RTV", devono essere riportati anche gli estremi del D.M. n. 3053 del 25 luglio 1995 e del D.M. n. 3480 del 19 settembre 1996. Se il dispositivo è utilizzato in modalità automatica senza presenza degli organi di polizia, devono essere indicati anche gli estremi del D.D. n. 35388 dell’8 aprile 2009.

I dispositivi devono essere commercializzati unitamente ai due manuali sopra richiamati, che si applicano nei limiti e alle condizioni del decreto per quanto non in contrasto con esso.

Limite alle modifiche del dispositivo

Il decreto conclude vietando l’apporto di modifiche al dispositivo o a qualsiasi suo componente oggetto dell’approvazione, salvo eventuali specifiche future modifiche del decreto medesimo.

Punti principali

Base normativa e precedenti approvazioni

Il provvedimento si fonda sull’art. 45 e sull’art. 201 del Codice della Strada, sull’art. 192 e sull’art. 345 del regolamento di esecuzione, nonché sul D.M. n. 282 del 13 giugno 2017 in materia di verifiche di funzionalità e taratura. Richiama la storia autorizzativa del dispositivo "Velomatic 512", poi "Velomatic 512D", attraverso i decreti ministeriali e dirigenziali succedutisi dal 1989 al 2021.

Estensione dell’approvazione al nuovo illuminatore

L’approvazione del dispositivo "Velomatic 512D" è estesa alla versione che adotta, come accessorio del sistema fotografico FT1D e FT1D+, l’illuminatore "ELIO85" in sostituzione del precedente "MECABLITZ 20C2". La società proponente ha dichiarato e documentato che tale sostituzione non incide sull’accuratezza di misura e non comporta modifiche software.

Condizioni di installazione ed esercizio

I dispositivi prodotti sulla base della nuova approvazione devono essere installati e utilizzati secondo i manuali depositati presso il Ministero: il manuale "Velomatic 512D - Misuratore di Velocità Manuale d’uso e manutenzione" e il manuale "ELIO80CINQUE - Manuale d’uso e manutenzione". L’installazione deve rispettare tali documenti per evitare alterazioni della funzionalità del dispositivo approvato.

Verifiche periodiche e uso in modalità automatica

Per gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo, restano ferme le prescrizioni del D.D. n. 35388 dell’8 aprile 2009 qualora il sistema sia impiegato in modalità automatica senza la presenza degli organi di polizia. Inoltre, deve essere effettuata una verifica periodica di funzionalità e taratura almeno annuale ai sensi del D.M. n. 282/2017.

Obblighi di marcatura e commercializzazione

I dispositivi commercializzati devono essere conformi al prototipo e alla documentazione tecnica depositati e devono riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto e dei precedenti provvedimenti richiamati, oltre al nome del fabbricante. Se sono impiegati anche gli accessori opzionali "2F", "2L" e "RTV", devono essere indicati anche i relativi decreti del 1995 e 1996; se il dispositivo è usato in modalità automatica, devono essere riportati anche gli estremi del D.D. n. 35388 del 2009.

Come è indicizzato

Materiesicurezza stradalemotorizzazioneautotrasportoapparecchiature di controllo velocità

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