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Provvedimento

Deliberazione n. 377 del 31/08/2023

Provvedimento del 31 agosto 2023

Garante Privacy377

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica tre provvedimenti d'urgenza adottati dal segretario generale f.f. nei confronti di Telegram FZ-LLC, Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited, nell'ambito della procedura prevista per il c.d. revenge porn. A seguito di una segnalazione dell'interessato, l'Autorità aveva disposto l'immediata adozione di misure per impedire la diffusione del materiale segnalato sulle piattaforme indicate e la conservazione del contenuto eventualmente acquisito in chiaro, per finalità probatorie e per un periodo di dodici mesi. Il provvedimento finale si limita alla ratifica delle determinazioni urgenti, adottate ai sensi dell'art. 33-bis del regolamento interno del Garante.

Ratifica dei provvedimenti d'urgenza nei confronti di Telegram, Meta e TikTok per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell'art. 144-bis Codice privacy

Ratifica di provvedimenti urgenti per contrastare la diffusione di materiale sessualmente esplicito

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato tre provvedimenti d'urgenza adottati nei confronti di Telegram FZ-LLC, Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited nell'ambito della procedura prevista dall'art. 144-bis del Codice privacy per il c.d. revenge porn. La decisione riguarda la richiesta di intervento presentata dall'interessato per impedire la diffusione, tramite piattaforme digitali, di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

Origine della segnalazione e base normativa

La segnalazione è stata ritenuta compatibile con la previsione dell'art. 144-bis del Codice, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da chi abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi senza consenso attraverso piattaforme digitali. La norma prevede che il Garante decida entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.

Misure urgenti adottate dal segretario generale f.f.

In applicazione dell'art. 33-bis del regolamento interno del Garante n. 1/2019, il segretario generale f.f. ha adottato in via d'urgenza le determinazioni nn. 129, 130 e 131 del 18 agosto 2023. Tali atti hanno disposto:

  • l'immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle piattaforme indicate;
  • la trasmissione del materiale in formato hash ai gestori delle piattaforme;
  • la conservazione dell'eventuale materiale acquisito in chiaro, per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • l'adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • la tempestiva comunicazione all'Autorità delle misure adottate.

Ratifica del Garante

Nella riunione del 31 agosto 2023, il Garante ha ratificato i provvedimenti d'urgenza ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento si esaurisce nella conferma delle misure cautelari già disposte, senza contenere ulteriori prescrizioni sostanziali, valutazioni istruttorie aggiuntive o sanzioni economiche.

Punti principali

Origine della procedura

La vicenda origina da una segnalazione presentata da una persona interessata, che ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi contemplate dall'art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l'intervento del Garante contro la possibile diffusione, tramite piattaforme digitali, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.

Provvedimenti urgenti adottati il 18 agosto 2023

Verificata la compatibilità della segnalazione con l'art. 144-bis, il segretario generale f.f. ha adottato in via d'urgenza le determinazioni nn. 129, 130 e 131 del 18 agosto 2023. Con tali atti ha ingiunto a Telegram FZ-LLC, Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.

Conservazione del materiale ai soli fini probatori

Le stesse società sono state altresì prescritte di conservare, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, l'eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro dalle rispettive piattaforme, esclusivamente ai fini probatori e con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità, da comunicarsi tempestivamente all'Autorità.

Ratifica del Garante

Nella riunione del 31 agosto 2023, il Garante ha ratificato, ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti d'urgenza adottati nei confronti dei gestori delle piattaforme. Il testo non contiene ulteriori valutazioni di merito né irrogazione di sanzioni pecuniarie.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalidati sensibili e contenuti sessualmente esplicitimisure urgenti e conservazione probatoria

Testo integrale

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