Cassazione Penale, Sentenza n. 16921/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) contestazione della qualità di erede di Vignuzzi Guido e quindi della legittimazione a proporre querela; 2) censura sulle statuizioni civili della sentenza (art. 538 c.p.p.), richiamando il primo motivo; 3) dedotta errata applicazione dell'art. 646 c.p. e vizio di motivazione sull'accertamento della proprietà dei beni mobili (contestando la valutazione che li attribuiva al de cuius e l'affermazione di una 'schermatura' attraverso società); 4) presunta tardività della querela (violazione art. 124 c.p.), con la prospettazione che la conoscenza degli elementi per la querela sarebbe avvenuta il 15/07/2016 e quindi oltre il termine.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sulla prima doglianza ha ritenuto provata la qualità di erede di Vignuzzi Guido in base al procedimento per l'accettazione dell'eredità e all'inventario redatto il 2/12/2011, con la considerazione che nessuno l'aveva contestata in quel procedimento; ha inoltre osservato che il diritto di querela può spettare anche a chi detiene legittimamente la cosa affidata. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non era stato dedotto in appello. Il terzo motivo è stato respinto come vizio di merito non sindacabile in cassazione: la Corte è giudice della motivazione, non della valutazione probatoria, e ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito logica e coerente. Il quarto motivo è stato rigettato poiché la Corte territoriale ha correttamente individuato il dies a quo nel dicembre 2016 (momento della piena cognizione degli elementi), non nella data del certificato CCIAA del 15/07/2016; la querela è quindi tempestiva. Il ricorrente è stato condannato alle spese di procedimento e al versamento, in via equitativa, di 3.000 euro alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La sentenza impugnata è stata dunque confermata nella sostanza e il ricorso dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Invocato dal ricorrente nella prima censura; la Corte non ha ritenuto fondata la contestazione alla luce delle risultanze del procedimento successorio e dell'inventario.
Richiamato tra le norme contestate; la Corte ha valutato le questioni processuali sollevate e le ha ritenute infondate o non dedotte in sede opportuna.
Richiamato nel ricorso; la Corte non ha accolto le censure ad esso riferite in quanto non idonee a inficiare la motivazione o non dedotte nei modi richiesti.
Norma richiamata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto le relative censure incapaci di dimostrare vizio di motivazione rilevante per la cassazione.
Invocato per censurare le statuizioni civili; la Corte ha dichiarato inammissibile la questione poiché non era stata dedotta in appello, richiamando il principio che nuove questioni civili non possono essere sollevate in cassazione se non erano oggetto di gravame.
Norma che disciplina l'appropriazione indebita, oggetto del capo di imputazione; la Corte ha precisato che le censure relative alla valutazione della titolarità dei beni erano di merito e non sindacabili in cassazione salvo vizi della motivazione.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla presunta tardività della querela; la Corte, facendo riferimento alla giurisprudenza consolidata, ha richiamato il principio secondo cui il termine per proporre querela decorre dal momento in cui la persona offesa ha piena cognizione degli elementi del reato.
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
La Corte ha applicato la distinzione prevista da questa norma: in cassazione sono sindacabili i vizi della motivazione (mancanza, contraddittorietà, illogicità manifesta), mentre la mera diversa valutazione della prova è materia del merito e non rilevante ai fini dell'ammissibilità del ricorso.
Norma richiamata per la condanna alle spese: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento cassazionale.
Sentenza Corte costituzionale n.186 del 13/06/2000
Richiamata come criterio per valutare l'eventuale mancata colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; tuttavia la Corte ha comunque disposto il pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende in via equitativa.
Massime di principio
- La Cassazione è giudice della motivazione e non della valutazione del merito probatorio: censure che implichino una rivalutazione delle prove sono, di regola, inammissibili.
- La qualità di erede può risultare da atti del procedimento successorio (accettazione con beneficio d'inventario e inventario); l'assenza di contestazioni in quel procedimento rafforza la legittimazione a proporre querela.
- Questioni civili o punti non dedotti in sede di appello non possono essere sollevati per la prima volta in cassazione e saranno dichiarati inammissibili.
- Il termine per proporre querela decorre quando la persona offesa ha acquisito la piena conoscenza di tutti gli elementi necessari per valutare l'esistenza del reato (dies a quo basato sulla piena cognizione, non su atti formali antecedenti).
- La condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla cassa delle ammende possono essere disposti anche se il ricorso è dichiarato inammissibile, salvo che non risulti che il ricorrente abbia agito senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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