Circolare Inail n. 35 del 15 settembre 2022
Indennizzi del danno biologico: rivalutazione annuale degli importi a decorrere dal 1° luglio 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica l'applicazione della rivalutazione annuale degli importi degli indennizzi per danno biologico, stabilita dal decreto ministeriale 2 agosto 2022, n. 143, nella misura dell'1,9% (variazione indice ISTAT 2021 vs 2020). La misura decorre dal 1° luglio 2022 e si applica sia ai ratei di rendita maturati sia agli indennizzi in capitale liquidati da tale data, con modalità operative e casi particolari (accertamenti provvisori, revisioni, aggravamenti) disciplinati dalla circolare.
Indennizzi del danno biologico: rivalutazione annuale degli importi a decorrere dal 1° luglio 2022
Punti principali
Quadro normativo
Richiamo alle principali disposizioni di riferimento: DPR 1124/1965, d.lgs. 38/2000, decreti ministeriali (12/7/2000; 23/4/2019; 2/8/2022 n.143), e precedenti circolari Inail e leggi di bilancio che hanno introdotto la rivalutazione automatica annuale e la garanzia che la percentuale di adeguamento non sia mai negativa.
Base e misura della rivalutazione
Per il 2022 l'ISTAT ha rilevato una variazione dell'indice prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pari all'1,9%; su proposta del CdA Inail il Ministero ha disposto la rivalutazione negli importi nella misura dell'1,9% con decorrenza 1° luglio 2022 (decreto ministeriale 2/8/2022 n.143).
Ambito di applicazione generale
La rivalutazione riguarda i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati a decorrere dal 1° luglio 2022; si somma agli incrementi già riconosciuti per rivalutazioni precedenti.
Rendite: decorrenze e pagamento
Per i ratei di rendita maturati dal 1° luglio 2022 l'incremento si applica alla quota che ristora il danno biologico e sarà corrisposto con il rateo di rendita del mese di novembre 2022.
Indennizzi in capitale: criteri di applicazione
L'incremento si applica agli indennizzi in capitale liquidati in provvedimenti emanati dal 1° luglio 2022; il valore capitale è riferito alla tabella del danno biologico vigente alla data dell'evento (con specifiche distinzioni per eventi dal 1° gennaio 2019 in poi, cui si applica la tabella D.M. 23/4/2019).
Accertamenti provvisori, revisioni e aggravamenti
Per accertamenti provvisori effettuati dal 1° luglio 2022 la rivalutazione è corrisposta solo dopo l'accertamento definitivo; se l'acconto è stato erogato prima del 1° luglio e la definitiva è successiva, la rivalutazione si applica all'importo definitivo. In caso di revisione o aggravamento la rivalutazione riguarda solo i maggiori importi liquidati a partire dal 1° luglio 2022.
Modalità operative di liquidazione
Gli importi derivanti dalla rivalutazione saranno liquidati d'ufficio secondo le consuete modalità di pagamento delle prestazioni economiche; la Sede di competenza provvederà alla emissione del provvedimento di liquidazione elaborato a livello centrale e all'invio della relativa comunicazione agli interessati.
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