Circolare Inail n. 34 del 13 settembre 2022
Pagamento dei premi e accessori. Modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeA seguito della decisione della BCE dell'8 settembre 2022, il tasso di riferimento è fissato all'1,25%. Di conseguenza, dal 14 settembre 2022 INAIL applica il 7,25% per le rateazioni dei debiti per premi e accessori e il 6,75% quale misura delle sanzioni civili. I piani di ammortamento già in corso non vengono ricalcolati; sono inoltre previste disposizioni specifiche per la riduzione delle sanzioni nelle procedure concorsuali.
Pagamento dei premi e accessori. Modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili.
Punti principali
Decisione BCE e decorrenza
La BCE ha fissato all'1,25% il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali con decisione dell'8/9/2022; le modifiche INAIL decorrono dal 14/9/2022.
Rateazioni dei debiti per premi e accessori
Per le istanze di rateazione presentate dal 14/9/2022 il tasso applicato è pari al tasso BCE maggiorato di 6 punti, cioè 7,25%. I piani di ammortamento in corso restano invariati e mantengono il tasso applicato alla data di presentazione dell'istanza.
Misura delle sanzioni civili
Le sanzioni civili si calcolano in base al tasso BCE maggiorato di 5,5 punti: dal 14/9/2022 la misura è del 6,75%. Ambiti di applicazione: mancato/ritardato pagamento rilevabile da denunce/registrazioni, evasione con denuncia spontanea entro 12 mesi e pagamento entro 30 giorni, e casi di obbligo contributivo riconosciuto successivamente per incertezze giurisprudenziali o amministrative. La sanzione non può superare il 40% dell'importo dovuto.
Sanzioni ridotte nelle procedure concorsuali
Se, nelle procedure concorsuali, i contributi e le spese sono integralmente pagati, le sanzioni possono essere ridotte fino al tasso degli interessi legali. Delibera INAIL: sanzione ridotta per omissione = tasso BCE (1,25%); per evasione = tasso BCE + 2 punti (3,25%). Attualmente il tasso BCE coincide con il tasso degli interessi legali (1,25%).
Riferimenti normativi e allegati
La circolare richiama le norme di riferimento (decreti e leggi indicate) e menziona 2 allegati; indica inoltre la determinazione presidenziale INAIL e il provvedimento BCE come fonti della modifica.
Testo integrale
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