Cassazione Civile, Ordinanza n. 05292/2024 del 28/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l'appello incidentale della società contribuente ritenendo non attivato il contraddittorio endoprocedimentale e quindi viziato l'avviso di accertamento IVA 2012. La lite nasce da un avviso con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione IVA ritenuta indebitamente detratta su fatture emesse da una società consortile e poi oggetto di nota di variazione, nell'ambito di operazioni di subappalto edile in regime di reverse charge. Con il primo motivo l'Agenzia ha denunciato omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c., sostenendo che l'Ufficio aveva effettivamente instaurato un contraddittorio preventivo: invito a presentarsi, richiesta di esibizione della documentazione, ricezione di memorie difensive e loro valutazione prima dell'emissione dell'atto. Con il secondo motivo, in subordine, ha dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente, perché la CTR avrebbe apoditticamente affermato la natura non pretestuosa delle allegazioni del contribuente e la possibile incidenza sul procedimento senza spiegare il superamento della prova di resistenza.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso e ha assorbito il secondo. Ha ritenuto che la CTR avesse omesso di esaminare fatti storici decisivi, risultanti dall'avviso di accertamento e specificamente indicati in ricorso, dai quali emergeva che il contraddittorio preventivo era stato effettivamente attivato e che la società aveva anche presentato osservazioni esaminate dall'Ufficio. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso, non come mera censura della valutazione delle prove o dell'insufficienza della motivazione.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La nullità per motivazione apparente è deducibile quando la sentenza non consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice.
artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Richiedono una motivazione effettiva e non meramente assertiva.
art. 111, comma 6, Cost.
Impone il requisito costituzionale della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Viene richiamato quale base del contraddittorio endoprocedimentale tributario e del diritto del contribuente a far pervenire osservazioni e richieste all'Ufficio.
art. 12, comma 7, legge n. 212/2000
Il contribuente, entro sessanta giorni dal processo verbale di chiusura, può comunicare osservazioni e richieste che l'Ufficio deve valutare.
art. 41, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
Il diritto a essere ascoltati prima dell'adozione di un provvedimento pregiudizievole è parte del diritto a una buona amministrazione.
Il ricorso deve indicare il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il quando e il come della sua deduzione in giudizio e la sua decisività.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Impone l'indicazione specifica degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda.
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiede il deposito degli atti e documenti richiamati a fondamento del ricorso.
La preclusione al ricorso per cassazione opera solo in presenza di doppia conforme in fatto; non rileva la mera conformità in diritto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. è ammissibile solo se individua un fatto storico decisivo, discusso tra le parti e realmente non esaminato dal giudice di merito; non è sufficiente contestare la valutazione delle risultanze istruttorie.
- In materia di tributi armonizzati, il contraddittorio endoprocedimentale è principio generale: la sua violazione comporta invalidità dell'atto solo se il contribuente deduce in concreto le ragioni difensive che avrebbe potuto far valere e tali difese non risultano meramente pretestuose.
- Il contraddittorio endoprocedimentale non richiede necessariamente una formale "audizione" o convocazione del contribuente, potendo realizzarsi anche attraverso la presentazione di memorie e documenti valutati dall'Ufficio prima dell'emissione dell'atto.
- L'Amministrazione finanziaria ha l'obbligo di valutare le osservazioni del contribuente, ma non quello di darne puntuale conto nell'avviso di accertamento.
- La prova di resistenza esclude l'annullamento dell'atto quando è evidente che le difese non esaminate, ove introdotte nel contraddittorio, non avrebbero potuto determinare un esito diverso del procedimento.
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