Prescrizioni del Garante n. 152 del 13/03/2025
Provvedimento del 13 marzo 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha esaminato il caso di una casa di cura privata che non è riuscita a rinvenire una cartella clinica relativa a un ricovero e non ha notificato tempestivamente la violazione all’Autorità. All’esito dell’istruttoria, l’Autorità ha ritenuto illecito il trattamento per violazione dei principi di integrità, riservatezza e accountability, nonché degli obblighi di sicurezza e notifica del data breach. Pur escludendo l’adozione di misure correttive ulteriori, ha ammonito il titolare e disposto l’annotazione della violazione nel registro interno, qualificando il caso come violazione minore in ragione del carattere isolato dell’episodio e delle misure successivamente adottate.
Casa di Cura Sant’Antonino s.r.l.: smarrimento di una cartella clinica e mancata notifica del data breach all’Autorità
Casa di Cura Sant’Antonino s.r.l. – smarrimento di una cartella clinica e mancata notifica del data breach
Il provvedimento riguarda la Casa di Cura Sant’Antonino s.r.l., destinataria di un ammonimento per la gestione di una violazione dei dati personali connessa allo smarrimento di una cartella clinica e alla mancata notifica della violazione all’Autorità. L’istruttoria prende origine da una segnalazione della Guardia di Finanza e si conclude con la dichiarazione di illiceità del trattamento, senza applicazione di sanzione pecuniaria.
Fatti all’origine del procedimento
La segnalazione evidenziava che, presso la struttura sanitaria, non era stata rinvenuta la cartella clinica relativa al ricovero di una paziente. Dagli atti risultava che la cartella fosse stata regolarmente formata e che la relativa dimissione fosse stata oggetto di controllo medico e amministrativo, ma non vi era prova che il documento fosse effettivamente pervenuto al soggetto esterno incaricato dell’archiviazione fisica. La Guardia di Finanza rilevava anche che, a distanza di mesi, la struttura non aveva ancora presentato denuncia di smarrimento né informato il Garante.
Attività istruttoria e difese del titolare
La casa di cura ha rappresentato che la gestione delle cartelle cliniche prevedeva una sequenza organizzata di attività: conservazione nei reparti, trasferimento all’accettazione, inserimento in archivi chiusi, confezionamento in scatole sigillate e affidamento a un responsabile esterno per la conservazione e archiviazione. Secondo il titolare, lo smarrimento non sarebbe stato imputabile alla propria organizzazione, ma alla mancata ricezione della cartella da parte della società esterna. La struttura ha inoltre sottolineato di essersi attivata per la ricerca del documento, di aver poi sporto denuncia e di aver successivamente predisposto una procedura interna dedicata alla gestione di eventi, incidenti e data breach.
La società incaricata dell’archiviazione, tuttavia, ha confermato di non aver mai ricevuto la cartella clinica oggetto di indagine, precisando che le scatole venivano consegnate sigillate, che il contenuto non era verificabile senza apertura e che la numerazione nosologica non consentiva di associare in modo diretto il singolo numero a uno specifico paziente. La società ha quindi escluso che la cartella fosse mai entrata nei propri archivi.
Norme richiamate e profili di violazione
Nel provvedimento sono richiamati in particolare:
- l’art. 5, par. 1, lett. f), GDPR, sul principio di integrità e riservatezza;
- l’art. 5, par. 2, GDPR, sul principio di responsabilizzazione;
- l’art. 24 GDPR, sulla responsabilità del titolare;
- l’art. 28 GDPR, sul ricorso ai responsabili del trattamento;
- l’art. 32 GDPR, sugli obblighi di sicurezza;
- l’art. 33 GDPR, sulla notifica della violazione all’Autorità entro 72 ore, salvo improbabilità del rischio;
- l’art. 33, par. 5, GDPR, sulla documentazione delle violazioni;
- l’art. 57, par. 1, lett. a), e l’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, per i poteri del Garante;
- l’art. 2-terdecies del Codice privacy, in tema di dati delle persone decedute.
Sono inoltre citate le linee guida del Gruppo di lavoro ex art. 29 sulla notifica delle violazioni e le Linee guida EDPB 01/2021 sugli esempi di data breach.
Valutazioni del Garante
Il Garante ha ritenuto che le difese della struttura non fossero idonee a superare i rilievi mossi in avvio del procedimento. In particolare, ha osservato che non risultava documentato che lo smarrimento fosse avvenuto presso il responsabile esterno, essendo anzi emerso il contrario, cioè che la cartella non era mai stata consegnata a quest’ultimo.
L’Autorità ha poi ribadito che l’esternalizzazione di attività di archiviazione non esonera il titolare dal dovere di vigilanza sull’operato del responsabile e dalla verifica generale del rispetto della normativa privacy. Il titolare conserva infatti una responsabilità generale sui trattamenti effettuati anche per suo conto, e deve dimostrare di avere adottato misure adeguate ed efficaci.
Quanto alla notifica del data breach, il Garante ha valorizzato il fatto che la procedura interna per la gestione di eventi, incidenti e violazioni dei dati personali sia stata adottata solo successivamente all’evento, e quindi non fosse ancora operativa al momento del fatto. Ne ha desunto l’illiceità del trattamento per violazione degli obblighi di sicurezza, del principio di accountability e degli obblighi di notifica.
Esito del procedimento
Pur accertando la violazione, il Garante ha escluso, allo stato, la necessità di adottare ulteriori misure correttive ex art. 58, par. 2, GDPR, rilevando che la struttura aveva nel frattempo predisposto una procedura dedicata alla gestione di eventi e data breach.
Ai fini della risposta sanzionatoria, l’Autorità ha richiamato i criteri dell’art. 83 GDPR e ha qualificato il caso come violazione minore ai sensi del considerando 148, considerando:
- l’assenza di precedenti pertinenti;
- il carattere isolato dell’episodio;
- la natura colposa della condotta;
- il coinvolgimento di un solo interessato;
- l’adozione di misure organizzative successive per prevenire future omissioni.
In luogo della sanzione pecuniaria, il Garante ha quindi ammonito il titolare del trattamento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR e ha disposto l’annotazione della violazione nel registro interno dell’Autorità. Il provvedimento è impugnabile dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.
Punti principali
Origine della segnalazione e istruttoria
La vicenda nasce da una segnalazione della Guardia di Finanza, secondo cui presso la Casa di Cura Sant’Antonino s.r.l. non era stata rinvenuta la cartella clinica di una paziente relativa a un ricovero. Dalla segnalazione emergeva inoltre che, pur essendo stata rappresentata l’intenzione di denunciare lo smarrimento, la struttura non aveva poi formalizzato né una denuncia tempestiva né una comunicazione al Garante. L’Autorità ha quindi avviato l’istruttoria chiedendo chiarimenti al titolare del trattamento.
Difese della struttura e ruolo del responsabile esterno
La casa di cura ha sostenuto che la cartella fosse stata regolarmente formata e gestita, ma affidata per l’archiviazione fisica a una società esterna responsabile del trattamento. Ha descritto la procedura interna di raccolta, chiusura, conservazione in archivi chiusi e successivo trasferimento in scatole sigillate al responsabile esterno, lamentando che lo smarrimento non sarebbe dipeso da carenze di sicurezza della struttura bensì dalla mancata restituzione di riscontri documentali da parte del fornitore. La società esterna ha però dichiarato di non aver mai ricevuto la cartella clinica oggetto di ricerca.
Violazioni contestate e norme richiamate
L’Ufficio ha contestato la violazione dell’art. 32 GDPR per inadeguatezza delle misure di sicurezza, nonché degli artt. 5, par. 1, lett. f), e 5, par. 2, per violazione dei principi di integrità, riservatezza e responsabilizzazione. È stata inoltre contestata la mancata notifica del data breach ai sensi dell’art. 33 GDPR e la mancata adeguata documentazione dell’evento. Nel provvedimento sono richiamati anche l’art. 28 GDPR sul responsabile del trattamento, l’art. 24 GDPR e le linee guida del Gruppo ex art. 29 / EDPB sulla notifica delle violazioni.
Valutazione del Garante
Il Garante ha ritenuto non credibile la tesi secondo cui lo smarrimento sarebbe avvenuto presso il responsabile esterno, poiché agli atti risultava che la società esterna non aveva mai ricevuto la cartella. Ha inoltre evidenziato che l’affidamento a un responsabile del trattamento non esonera il titolare dai doveri di vigilanza e controllo, né dagli obblighi di adottare misure tecniche e organizzative adeguate. Quanto alla notifica, ha rilevato che la procedura interna per la gestione di eventi e data breach è stata adottata solo successivamente, dunque l’obbligo ex art. 33 non era stato adeguatamente presidiato al momento del fatto.
Esito e conseguenze
Pur accertando l’illiceità del trattamento, il Garante ha ritenuto, in base ai criteri dell’art. 83 GDPR e al considerando 148, che il caso potesse essere qualificato come violazione minore: episodio isolato, assenza di precedenti pertinenti, carattere colposo, coinvolgimento di un solo interessato e successiva adozione di misure organizzative correttive. Non ha quindi imposto ulteriori misure correttive ex art. 58, par. 2, ma ha disposto un ammonimento al titolare e l’annotazione della violazione nel registro interno dell’Autorità.
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