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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 41798/2021 del 28/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Coveg, nominata custode giudiziario in una divisione endo‑esecutiva, ha intimato un precetto a Mainardi per €4.467,26 sulla base di un decreto di liquidazione dei compensi del custode. Mainardi ha proposto opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.). In primo grado il Giudice di Pace rigetta l'opposizione; il Tribunale di Gorizia, in parziale riforma, dichiara nulla la parte del precetto eccedente €3.648,91 e condanna Coveg a restituire l'eccedenza. Mainardi ricorre per cassazione con sette motivi, denunciando, tra l'altro, l'inesistenza giuridica del decreto per mancato deposito, omissioni decisionali del Tribunale e la decorrenza degli interessi dalla data dell'istanza di liquidazione anziché dalla pubblicazione del decreto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi (1,2,3,5,6,7), ritenendo in particolare che: il decreto di liquidazione non fosse giuridicamente inesistente nonostante la tarda registrazione in cancelleria, le contestazioni sul merito del decreto non potevano essere sollevate in sede di opposizione all'esecuzione ma con l'impugnazione del decreto stesso, e i decreti di liquidazione degli ausiliari costituiscono titolo esecutivo contro le parti. Ha invece accolto il quarto motivo: gli interessi sulle somme liquidate non decorrono dalla data della domanda di liquidazione, ma dalla data di venuta ad esistenza del titolo (pubblicazione del decreto/venuta in esecutività). Per questo motivo la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente alla questione degli interessi e la causa rinviata al Tribunale di Gorizia, in diversa composizione, per accertare l'esatta data di decorrenza degli interessi e i conseguenti effetti. La Cassazione ha posto inoltre le spese di giudizio di legittimità a carico della parte soccombente in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    Norma che disciplina l'opposizione all'esecuzione: l'opponente non può contestare in tale sede questioni relative al merito del provvedimento giudiziario che costituisce titolo esecutivo, le quali devono essere impugnate con i rimedi previsti contro quel provvedimento.

  • art. 1282 c.c.

    Principio che comporta che, in assenza di diversa indicazione nel titolo esecutivo, gli interessi sulle somme liquidate sono dovuti; la Corte afferma che la decorrenza degli interessi si identifica con la data di formazione/venuta ad esistenza del titolo (pubblicazione del decreto di liquidazione).

  • art. 1224 c.c.

    Richiamato per analogia: disciplina l'obbligo di risarcimento per inadempimento e gli interessi moratori, confermando che gli interessi non possono decorrere prima della liquidazione che renda giuridicamente esistente il credito.

  • art. 133 c.p.c.

    Norme sul contenuto della sentenza e motivazione richiamate nel contesto delle censure sulla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 134 c.p.c.

    Norma sulla motivazione della decisione utilizzata nella valutazione delle doglianze sulla motivazione del Tribunale.

  • art. 135 c.p.c.

    Ulteriore norma sulla motivazione; richiamata nelle censure di natura motivazionale.

  • art. 57 c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali pertinenti al trattamento della documentazione e degli atti in cancelleria.

  • art. 152 c.p.c.

    Norma sulle notificazioni e comunicazioni: citata nel quadro delle regole procedurali rilevanti per la validità/formazione dei provvedimenti in cancelleria.

  • art. 45 disp. att. c.p.c.

    Norma di coordinamento delle disposizioni processuali richiamata nelle censure procedure relative alla fase esecutiva/divisione.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 168

    Norma regolamentare in materia di giustizia che è stata richiamata nelle contestazioni formali relative ai provvedimenti di liquidazione e alla loro pubblicazione.

  • art. 360 c.p.c. (co. 1, nn. 3,4,5)

    Norma sui motivi di ricorso per cassazione: i numeri richiamati indicano i diversi vizi dedotti (violazione di legge, motivazione contraddittoria, omessa pronuncia, omesso esame di fatto decisivo). La Corte ha valutato tali profili e accolto il motivo relativo alla decorrenza degli interessi (n.3).

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per distinguere la regolamentazione delle spese processuali da eventuali decreti di liquidazione degli ausiliari, confermando che la sentenza che regola le spese non assorbe automaticamente decreti di liquidazione già emessi.

  • art. 384 c.p.c.

    Richiamato in relazione al potere della Cassazione di correggere o integrare la motivazione quando la questione di diritto sia risolvibile senza nuovi accertamenti di fatto.

  • art. 287 c.p.c.

    Richiamato nella discussione circa la possibilità di correzione o integrazione del dispositivo/sentenze; citato tra le norme processuali coinvolte nelle censure di motivazione.

Massime di principio

  • Un decreto di liquidazione dei compensi degli ausiliari (custode, curatore, perito ecc.) costituisce titolo esecutivo nei confronti delle parti del giudizio e può essere fatto valere con esecuzione forzata, salvo che la sua validità sia impugnata nei rimedi specifici contro quel decreto.
  • In sede di opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) non è ammissibile impugnare il merito o la legittimità del provvedimento giudiziario che costituisce il titolo esecutivo: tali questioni devono essere dedotte con l'impugnazione del decreto/atto che si ritiene viziato.
  • Gli interessi sulle somme liquidate da un provvedimento giudiziale decorrono dalla data di venuta ad esistenza del titolo esecutivo (cioè dalla pubblicazione/entrata in esecutività del decreto), non dalla semplice data di istanza o domanda di liquidazione.
  • Se la data di pubblicazione/deposito del provvedimento è incerta, il giudice di merito deve accertare fattualmente l'esatta data di formazione del titolo, perché da essa dipendono la decorrenza degli interessi e gli effetti esecutivi.
  • La Corte di Cassazione può, ove la questione sia di diritto e non richieda nuovi accertamenti di fatto, correggere o integrare la motivazione di merito senza rinvio; tuttavia, se è necessario chiarire fatti decisivi, può cassare e rinviare per approfondimenti.
  • La pronuncia finale sulle spese processuali (art. 91 c.p.c.) non annulla automaticamente i provvedimenti di liquidazione già emessi a favore degli ausiliari: rimangono efficaci nei confronti delle parti fino a eventuali modifiche impugnatorie.

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