Cassazione Civile, Ordinanza n. 05306/2024 del 28/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ordine professionale)
La controversia
L'avvocato, dopo essere stato iscritto dapprima nella sezione speciale degli avvocati stabiliti e poi, a seguito di integrazione, nell'albo ordinario, aveva chiesto l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori. Il Comitato competente aveva rigettato l'istanza ritenendo non maturato il requisito transitorio dei dodici anni di anzianità di iscrizione ed esercizio previsto dall'art. 22, comma 3, L. 247/2012, perché non computabile il periodo svolto come avvocato stabilito. Il CNF aveva confermato il rigetto, affermando che l'anzianità maturata nella sezione speciale non si cumula con quella successiva nell'albo ordinario, trattandosi di forme diverse di esercizio professionale e non essendovi violazione della direttiva 98/5/CE. Con il ricorso per cassazione l'interessato ha denunciato violazione degli artt. 3, 6 e 9 della direttiva 98/5/CE, omesso esame e motivazione apparente, sostenendo che l'attività svolta come avvocato stabilito dovesse essere considerata ai fini del requisito di anzianità e chiedendo, in subordine, rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondate le censure. Ha escluso sia il vizio di omessa o apparente motivazione, rilevando che il CNF aveva espressamente spiegato perché l'anzianità come avvocato stabilito non fosse computabile, sia la violazione della direttiva 98/5/CE. Secondo la Corte, l'iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti e quella nell'albo ordinario a seguito di integrazione corrispondono a due diverse modalità di esercizio della professione, fondate su titoli diversi e con discipline differenti; pertanto, ai fini dell'accesso all'albo speciale dei cassazionisti ex art. 22, comma 3, L. 247/2012, è computabile solo l'anzianità maturata da iscritti all'albo ordinario con esercizio quale avvocato. La Corte ha altresì negato la necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, reputando la corretta interpretazione del diritto UE già evidente. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza pronuncia sulle spese per mancata difesa dell'intimato.
Norme richiamate
Per l'accesso transitorio all'albo speciale dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori rileva l'anzianità di iscrizione e di esercizio maturata secondo la previgente disciplina, ma solo nell'ambito dell'albo ordinario degli avvocati.
art. 33 del r.d.l. n. 1578 del 1933
La previgente disciplina richiamata dall'art. 22, comma 3, richiede un periodo di iscrizione all'albo degli avvocati e di esercizio professionale per dodici anni.
art. 39 del r.d. n. 37 del 1934
La domanda di iscrizione all'albo speciale deve essere corredata da certificazione che attesti l'attuale iscrizione nell'albo degli avvocati e l'anzianità di essa con effettivo esercizio per il periodo prescritto.
art. 9 del d.lgs. n. 96 del 2001
L'avvocato stabilito può patrocinare davanti alle giurisdizioni superiori mediante iscrizione in una sezione speciale e con l'intesa di un avvocato abilitato, seguendo un percorso diverso da quello dell'iscrizione ordinaria ex art. 22 L. 247/2012.
art. 3 del d.lgs. n. 96 del 2001
Distingue tra avvocato stabilito e avvocato integrato, evidenziando che il primo esercita con il titolo professionale di origine nella sezione speciale dell'albo, mentre il secondo ha ottenuto il titolo italiano di avvocato.
artt. 3, 6 e 9 della direttiva 98/5/CE
La direttiva tutela lo stabilimento e l'esercizio dell'avvocato con il titolo di origine nello Stato membro ospitante, ma non impone di equiparare a tutti gli effetti l'anzianità maturata come avvocato stabilito a quella dell'avvocato iscritto con titolo italiano ai fini dell'accesso alle corti supreme.
art. 267 TFUE
Il rinvio pregiudiziale non è necessario quando l'interpretazione del diritto dell'Unione sia già chiara e non sussistano dubbi ragionevoli.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito semplificato previsto per la decisione in sede di legittimità.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
La censura è stata prospettata come violazione di legge per erronea interpretazione della normativa nazionale e unionale.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il ricorrente ha dedotto omesso esame di un punto decisivo e motivazione apparente, censure respinte perché la decisione impugnata conteneva una motivazione esplicita e coerente.
Massime di principio
- Ai fini dell'accesso all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, l'anzianità richiesta deve essere maturata nell'ambito dell'iscrizione ordinaria all'albo degli avvocati e dell'esercizio con titolo italiano, non potendo essere automaticamente sommata l'anzianità derivante da una precedente iscrizione come avvocato stabilito.
- L'iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti e l'iscrizione nell'albo ordinario a seguito di integrazione corrispondono a forme diverse di esercizio della professione, fondate su titoli differenti e non perfettamente sovrapponibili ai fini dei requisiti di accesso alle giurisdizioni superiori.
- La direttiva 98/5/CE disciplina il diritto di stabilimento e l'esercizio con il titolo professionale di origine nello Stato membro ospitante, ma lascia agli Stati membri la possibilità di riservare l'accesso ai loro più alti organi giurisdizionali ad avvocati che abbiano acquisito specifici requisiti nazionali.
- Il vizio di motivazione apparente non sussiste quando la decisione dell'organo disciplinare o professionale indichi espressamente la ragione giuridica del rigetto, anche se tale ragione non sia condivisa dal ricorrente.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la soluzione della questione di compatibilità con il diritto dell'Unione sia già resa evidente dall'interpretazione sistematica della disciplina europea e nazionale applicabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →