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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12404/2025 del 10/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (coerede)

La controversia

La lite riguarda la divisione giudiziale di un compendio ereditario immobiliare. In origine, in un giudizio di divisione promosso da uno dei fratelli contro l'altra sorella, il Tribunale aveva disposto la divisione dei beni relitti e attribuito i lotti ai condividenti secondo le quote. La Cassazione, con sentenza rescindente del 2010, aveva cassato la decisione perché la stima dei beni era stata fatta con riferimento a valori risalenti al 1971 anziché al momento della divisione, richiedendo un nuovo esame con valori aggiornati. In sede di rinvio, la Corte d'appello ha: considerato ancora comunali i beni venduti da una delle parti a terzi in corso di causa; respinto alcune richieste di nuova c.t.u. e di esclusione di beni; qualificato come domanda di frutti/rendiconto la richiesta degli eredi dell'originario attore di ottenere gli interessi legali sulle somme ricavate dalle vendite; attribuito anche una piazzetta comune al 50%; e confermato un progetto divisionale con nuove assegnazioni. La ricorrente ha censurato soprattutto: 1) la violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la Corte d'appello avrebbe pronunciato su una domanda di frutti/rendiconto non devoluta e ormai abbandonata; 2) la violazione dei limiti del giudizio di rinvio e delle norme sulla divisione ereditaria, per avere rinnovato l'assetto divisionale in modo diverso e attribuito beni senza domanda; 3) l'erronea considerazione degli interessi legali sulle vendite come strumento per aggiornare il valore degli immobili; 4) la violazione del giudicato interno/esterno su una piazzetta, già qualificata come pertinenza esclusiva di uno dei palazzi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la Corte d'appello avesse violato l'art. 112 c.p.c. pronunciando sull'attribuzione di interessi/frutti in base a una domanda di rendiconto che non era stata devoluta al giudizio di rinvio ed era stata comunque abbandonata. Ha affermato che il giudizio di rinvio non può ampliare il thema decidendum e che il valore dei beni da dividere deve essere determinato al momento della divisione, senza utilizzare gli interessi sulle somme ricavate dalle vendite di beni comuni come surrogato dell'aggiornamento del valore immobiliare. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione, che dovrà procedere a nuova divisione applicando il principio del valore dei beni al momento della divisione e senza riesaminare la domanda di rendiconto già abbandonata. I motivi residui sono stati dichiarati assorbiti. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice non può pronunciare su domande non devolute o comunque ampliare il thema decidendum nel giudizio di rinvio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    la causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    formula di impugnazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    formula di impugnazione per omesso esame di un fatto decisivo, dedotta nei motivi residui.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato in relazione al giudicato, ma il motivo accolto si fonda principalmente sulla preclusione del giudizio di rinvio e sul divieto di ultrapetizione.

  • art. 565 c.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme sulla successione legittima e divisione ereditaria.

  • art. 566 c.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme sulla successione legittima e divisione ereditaria.

  • art. 713 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di divisione ereditaria.

  • art. 718 c.p.c.

    richiamato per il principio secondo cui ciascun condividente ha diritto alla propria quota in natura.

  • art. 720 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di divisione di immobili non comodamente divisibili.

  • art. 723 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di formazione delle porzioni.

  • art. 727 c.c.

    richiamato come criterio di massima per la formazione delle quote e l'eguaglianza dei lotti.

  • art. 729 c.c.

    richiamato come criterio dell'estrazione a sorte per l'assegnazione delle quote di uguale valore, ritenuto però tendenziale e derogabile.

  • art. 745 c.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme sulla divisione ereditaria.

  • art. 757 c.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme sulla divisione ereditaria.

  • art. 718 c.c.

    la divisione va condotta attribuendo a ciascun condividente la propria quota in natura, compatibilmente con il corretto progetto divisionale.

  • art. 1051 c.c.

    richiamato nel quarto motivo in relazione al passaggio coattivo, ma il motivo è rimasto assorbito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il thema decidendum è delimitato dalla sentenza di cassazione: non possono essere introdotte domande nuove o riproposte questioni che risultino abbandonate o non devolute al giudice di merito.
  • L'azione di rendiconto è autonoma e distinta dalla domanda di scioglimento della comunione; non può essere presunta o surrogata da una richiesta di aggiornamento del valore dei beni.
  • Nella divisione ereditaria il valore dei beni deve essere determinato con riferimento al momento della divisione, per garantire l'equilibrio tra le quote.
  • Non è consentito usare automaticamente gli interessi maturati sul prezzo di vendita di beni comuni come criterio equivalente alla rivalutazione del valore dei beni da dividere, perché interessi e variazione di valore non coincidono concettualmente.
  • Le vendite di beni in comunione compiute prima dello scioglimento hanno effetti meramente obbligatori fino al passaggio in giudicato della divisione; solo dopo tale momento i beni entrano stabilmente nel patrimonio del condividente assegnatario.
  • Nella formazione delle porzioni il criterio dell'estrazione a sorte per l'assegnazione delle quote di uguale valore ha natura tendenziale e può essere derogato dal giudice con motivazione adeguata, anche per ragioni oggettive o di apprezzabile opportunità.

Come è indicizzato

MaterieDivisione ereditariaImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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