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Legge

L.R. Valle d'Aosta 35/2010

Modificazioni alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 34 (Disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, trasformate ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006). Abrogazione della legge regionale 12 luglio 1996, n. 18).

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 35/2010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Valle d'Aosta 9 novembre 2010, n. 35 modifica la legge regionale n. 34/2004 sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate. Introduce anche una disciplina transitoria per gli esercizi 2010 e 2011, fissando al 20 dicembre 2010 il termine per la stima previsionale dei costi, e reca copertura finanziaria degli oneri dal 2010.

Modifiche alla disciplina delle IPAB valdostane e disposizioni transitorie e finanziarie

Modifiche alla disciplina delle IPAB in Valle d’Aosta

La legge regionale Valle d’Aosta 9 novembre 2010, n. 35 interviene sulla disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate ai sensi della normativa regionale vigente, modificando diversi articoli della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 34. Il provvedimento aggiorna alcuni profili procedurali e organizzativi della disciplina delle IPAB e contiene anche regole transitorie e finanziarie per l’attuazione delle nuove previsioni.

Contenuto delle modifiche alla legge regionale n. 34/2004

La legge apporta modifiche puntuali a più disposizioni della legge regionale n. 34/2004, incidendo su aspetti relativi alla disciplina delle istituzioni e al loro funzionamento. In particolare:

  • modifica il comma 11 dell’articolo 5;
  • sostituisce la lettera c) del comma 3 dell’articolo 6;
  • aggiunge il comma 1-bis all’articolo 9;
  • sostituisce la lettera c) del comma 1 dell’articolo 10;
  • modifica la lettera a) del comma 2 dell’articolo 11;
  • sostituisce il comma 4 dell’articolo 11;
  • modifica il comma 6 dell’articolo 11;
  • sostituisce il comma 2 dell’articolo 12.

È inoltre abrogato il comma 5 dell’articolo 11 della legge regionale n. 34/2004.

Regime transitorio per gli esercizi 2010 e 2011

Per gli esercizi finanziari 2010 e 2011, la legge stabilisce un termine speciale per la presentazione della stima previsionale dei costi prevista dall’articolo 12, comma 2, della legge regionale n. 34/2004, come sostituito dalla presente legge. Il termine è fissato al 20 dicembre 2010.

Questa disposizione ha quindi efficacia limitata ai soli esercizi 2010 e 2011, per i quali sostituisce il termine ordinario previsto dalla disciplina generale.

Disposizioni finanziarie

L’onere complessivo derivante dall’applicazione degli articoli relativi alle modifiche sostanziali e alla disciplina transitoria è quantificato in euro 400.000 annui a decorrere dal 2010.

La copertura è assicurata nel bilancio di previsione regionale 2010/2012, nell’unità previsionale di base 1.8.1.10, relativa agli interventi per servizi e provvidenze socio-assistenziali, nonché mediante utilizzo di specifiche risorse iscritte negli stessi bilanci:

  • euro 150.000 annui per il triennio 2010/2012 a valere sul Fondo regionale per le politiche sociali;
  • euro 250.000 per l’anno 2010 a valere sull’accantonamento del Fondo globale di parte corrente relativo alla regionalizzazione della motorizzazione civile;
  • euro 250.000 annui per gli anni 2011 e 2012 a valere sull’accantonamento del Fondo globale di parte corrente relativo all’istituzione delle commissioni valanghe.

La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione e su proposta dell’assessore competente in materia di bilancio, le variazioni di bilancio necessarie per l’attuazione della legge.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ai sensi dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Testo integrale

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