L.R. Valle d'Aosta 37/2010
Nuove disposizioni per la tutela e per il corretto trattamento degli animali di affezione. Abrogazione della legge regionale 28 aprile 1994, n. 14.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Valle d’Aosta disciplina tutela, detenzione, trasporto, accesso e commercializzazione degli animali d’affezione, l’anagrafe canina, canili/gattili, colonie feline, prevenzione del randagismo e sanzioni. Prevede obblighi di iscrizione e identificazione dei cani, regole per i proprietari e contributi pubblici per rifugi e iniziative antirandagismo, con efficacia nel territorio regionale.
Tutela e trattamento degli animali di affezione nella Valle d'Aosta
Tutela e corretto trattamento degli animali di affezione nella Valle d'Aosta
La legge promuove la tutela degli animali di affezione nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, riconoscendo agli animali il diritto a un’esistenza compatibile con le esigenze biologiche ed etologiche. La disciplina riguarda sia gli animali domestici sia quelli urbani, con regole su detenzione, cura, trasporto, accesso ai luoghi pubblici, prevenzione del randagismo, anagrafe canina, strutture di ricovero e sanzioni.
Finalità e definizioni
La Regione afferma una politica di tutela fondata su rispetto, convivenza uomo-animale, valore educativo e culturale del rapporto con gli animali e prevenzione di crudeltà, maltrattamento e abbandono. La legge distingue tra:
- animali di affezione domestici, conviventi stabilmente o occasionalmente con l’uomo presso l’abitazione e non destinati a fini produttivi o alimentari;
- animali di affezione urbani, ossia quelli delle stesse specie che vivono abitualmente liberi nei centri urbani.
Regole generali sulla detenzione, cura e trasporto
È vietato detenere animali selvatici non adattabili alla cattività o alla vita domestica e detenere animali di affezione in numero o condizioni tali da pregiudicarne salute e benessere o da recare danno a igiene, salute, quiete o incolumità delle persone e dell’ambiente. Sono vietati l’uso degli animali nell’accattonaggio, l’esposizione di cuccioli di età inferiore a quattro mesi o di animali incuriti, denutriti o sofferenti, nonché la loro offerta come premio o vincita in giochi commerciali, fieristici o pubblicitari.
Chi possiede o detiene animali è responsabile della loro custodia, salute e benessere e deve assicurare acqua, alimentazione, ricovero idoneo e pulito, possibilità di esprimere le funzioni organiche e comportamentali, cure veterinarie, controllo della riproduzione e addestramento non violento. È vietato l’uso di collari elettrici o con punte; gli addestratori devono registrare l’attività con i dati identificativi degli animali seguiti. La Giunta regionale deve definire linee guida sulla cura degli animali sentiti i servizi veterinari dell’Azienda USL.
Il trasporto deve avvenire in condizioni adeguate alla specie, senza sofferenza, con mezzi e contenitori idonei a ventilazione, spazio vitale, protezione dalle intemperie e possibilità di ispezione e cura; è in ogni caso vietato il trasporto nei portabagagli chiusi degli autoveicoli.
Accesso dei cani nei luoghi pubblici e nei locali aperti al pubblico
Ai cani accompagnati è consentito l’accesso nelle aree urbane, nei luoghi aperti al pubblico, nei parchi e nei giardini, con obbligo di guinzaglio e, nei casi previsti dalla normativa vigente, anche di museruola. È vietato l’accesso alle aree specificamente destinate e segnalate, come le aree giochi per bambini.
Chi conduce il cane in ambito urbano deve raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei. I Comuni sono chiamati a promuovere una rete di distribuzione di tali strumenti.
I cani possono accedere anche a esercizi pubblici e commerciali, locali e uffici aperti al pubblico presenti nel territorio regionale; il conducente deve usare guinzaglio e museruola e impedire sporcizia, disturbo o danni. Il responsabile dell’esercizio può vietare o limitare l’accesso, dandone comunicazione al Comune competente.
Gestione dei cani morsicatori e dei cani a rischio elevato
Morsicature e aggressioni devono essere segnalate ai servizi veterinari dell’Azienda USL. Anche il veterinario libero professionista deve segnalare i cani che richiedono valutazione comportamentale. Se il rischio è elevato, i veterinari dell’Azienda USL stabiliscono misure di prevenzione ed eventuale terapia comportamentale a spese del proprietario o detentore.
I servizi veterinari tengono un registro dei cani a rischio elevato. Il proprietario o detentore può rinunciare alla custodia del cane, restando comunque tenuto alle spese fino all’eventuale trasferimento della proprietà. Se il cane è certificato irrecuperabile, può essere mantenuto in strutture autorizzate o ceduto a enti e associazioni zoofile, animaliste o protezioniste, sempre a spese del proprietario o detentore.
Per i proprietari o detentori di cani inseriti nel registro sono obbligatori un corso di formazione per il patentino e una polizza di responsabilità civile verso terzi; in aree urbane e luoghi aperti al pubblico il cane deve sempre essere condotto con guinzaglio e museruola.
Mantenimento, soppressione e divieti di sperimentazione
Se il mantenimento dell’animale diviene impossibile, il proprietario o detentore può chiedere l’autorizzazione a consegnarlo al canile/gattile regionale, ad altre strutture idonee o a enti e associazioni per la ricerca di un nuovo proprietario; le spese restano a suo carico fino all’adozione. I cuccioli di cucciolate indesiderate possono essere ceduti, dopo svezzamento, solo se nel frattempo è stata eseguita la sterilizzazione dell’animale adulto.
Gli animali gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità possono essere soppressi esclusivamente in modo eutanasico, previa anestesia, da veterinari pubblici o liberi professionisti, con obbligo di certificazione della soppressione. È vietato cedere animali di affezione a istituti o laboratori che facciano sperimentazione o vivisezione, e i cani vaganti o ricoverati nel canile regionale non possono essere destinati alla sperimentazione.
Allevamenti, vendita, esposizione e attività assistite da animali
Per allevamenti, centri di vendita, centri di addestramento e pensioni per animali di affezione domestici, a fini commerciali, è necessaria preventiva richiesta al Comune e il rilascio dell’autorizzazione sanitaria, previo parere igienico-sanitario dei servizi veterinari dell’Azienda USL. Le attività restano sottoposte a vigilanza sanitaria permanente; è vietata la vendita di cani a minori di diciotto anni senza consenso genitoriale. I requisiti minimi strutturali e gestionali sono stabiliti dalla Giunta regionale.
È vietato destinare al commercio o esporre cani o gatti di età inferiore a due mesi. Gli esercizi fissi possono esporre gli animali al massimo cinque ore al giorno, quelli ambulanti o occasionali per massimo otto ore al giorno. Chi vende un animale deve fornire istruzioni adeguate per il suo mantenimento. Il titolare dell’esercizio deve possedere specifica competenza tecnica e igienico-sanitaria, documentata da apposito percorso formativo.
L’impiego di animali in percorsi assistenziali o terapeutici è ammesso solo nel rispetto della legge, con divieto di ricorso ad animali selvatici e a cuccioli sotto i sei mesi. Programmazione e attuazione sono sottoposte al controllo dell’Amministrazione regionale.
Tutela degli animali urbani e controllo delle popolazioni
Quando la proliferazione di specie di animali di affezione urbani costituisca pericolo per popolazione, ambiente o salute pubblica, la Giunta regionale può disporre iniziative di controllo, sentiti i servizi veterinari dell’Azienda USL e il Consiglio permanente degli enti locali. La cattura deve avvenire con metodi a minore sofferenza possibile ed essere eseguita solo da soggetti pubblici o privati convenzionati. Se la cattura non è possibile, può essere autorizzato l’abbattimento degli animali di comprovata pericolosità, sempre da soggetti convenzionati. I soggetti incaricati devono essere muniti di tesserino di riconoscimento rilasciato dal Presidente della Regione.
Anagrafe regionale canina e identificazione
L’anagrafe regionale canina è il registro informatico della popolazione canina presente nel territorio regionale, gestito dalla struttura regionale competente in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria. È uno strumento di controllo sanitario e numerico, prevenzione delle zoonosi, prevenzione e controllo del randagismo, contrasto all’abbandono e restituzione dei cani smarriti.
Devono iscrivere il cane i proprietari o detentori residenti in Valle d’Aosta o dimoranti nel territorio per più di novanta giorni, entro trenta giorni dalla nascita o dall’immissione in possesso. L’iscrizione è gratuita e si effettua presso il Comune di residenza o abituale dimora. I veterinari liberi professionisti che rilevino cani non iscritti devono informare il proprietario e regolarizzare l’identificazione; se ciò non è possibile, informano i servizi veterinari dell’Azienda USL.
A ciascun cane iscritto è assegnato un codice identificativo numerico univoco. Al momento dell’iscrizione devono essere comunicati i dati del proprietario/detentore e del cane. Il certificato va conservato per verifiche, cambi di residenza o passaggi di proprietà. Il trasferimento di residenza o dimora, la cessione, la morte, lo smarrimento e la sottrazione devono essere comunicati entro termini specifici ai soggetti competenti e registrati nell’anagrafe.
Lo smarrimento o la sottrazione devono essere segnalati entro cinque giorni. In caso di morte, il canile regionale cura le procedure di cremazione in strutture autorizzate; è ammessa l’inumazione in terreni privati previa comunicazione al Comune competente.
L’identificazione avviene mediante inserimento indolore di tatuaggio elettronico mediante microprocessore, nei primi due mesi di vita, presso strutture dell’Azienda USL, veterinari autorizzati o locali comunali idonei. L’operazione è gratuita se eseguita dai servizi veterinari dell’Azienda USL e se l’iscrizione è stata tempestiva. I veterinari controllano anche i cani di età superiore ai due mesi; se non identificati, informano il proprietario e regolarizzano la situazione o, se non possibile, avvisano l’Azienda USL.
L’obbligo di iscrizione e microchippatura vale anche per i cani provenienti da fuori regione o già tatuati con altre modalità, salvo che siano già dotati di tatuaggio elettronico validabile. Sono esentati i cani al seguito di proprietari o detentori in soggiorno temporaneo non superiore a novanta giorni. Se l’introduzione nel territorio regionale supera i trenta giorni, va comunque comunicata all’Azienda USL; se il cane non è registrato nella regione di provenienza, deve essere identificato. Gli allevatori o detentori a scopo di commercio devono tenere un registro di carico e scarico.
Canile regionale, rifugi comunali, gattile e colonie feline
Il canile regionale, di proprietà della Regione, assicura ricovero, custodia temporanea e permanente, osservazione sanitaria, isolamento, soccorso e prime cure ai vaganti feriti, trattamenti profilattici e vaccinali, smaltimento delle spoglie e custodia dei cani sottoposti a sequestro. Deve essere fisicamente e acusticamente isolato, con ubicazione approvata dai servizi dell’Azienda USL, registri di carico e scarico, reparti distinti e locali attrezzati per infermeria e ambulatorio veterinario.
La gestione non sanitaria, compresi cattura e trasporto dei corpi, può essere affidata a enti o associazioni convenzionati con la Regione, con rimborso delle sole spese effettive. La gestione sanitaria, l’ambulatorio e l’osservazione sanitaria spettano ai servizi veterinari dell’Azienda USL.
I cani vaganti, randagi o inselvatichiti devono essere segnalati e, se necessario, catturati dai servizi veterinari con la collaborazione dei Comuni. Chi ritrova cani vaganti deve avvisare la polizia locale o il Corpo forestale, che procedono all’identificazione. I cani catturati o ritrovati sono custoditi nel canile regionale per massimo sessanta giorni nella fase temporanea; se non reclamati, passano al ricovero permanente. I cani non identificati vanno iscritti all’anagrafe e microchippati dal personale veterinario; dopo sessanta giorni possono essere ceduti a privati maggiorenni o ad associazioni, previo trattamento profilattico. È ammesso l’affidamento temporaneo prima della scadenza, con specifiche condizioni.
I Comuni possono realizzare o garantire rifugi temporanei per cani, per periodi non superiori a sessanta giorni. La Regione contribuisce fino al 70% della spesa ammissibile per costruzione, ristrutturazione, ammodernamento e attrezzature; il resto e la gestione ordinaria restano a carico di Comuni o Comunità montane. Le domande vanno presentate entro il 30 giugno per il contributo dell’anno successivo.
Per le colonie feline, i Comuni devono mappare il territorio, individuare i punti idonei alla tutela e controllare la crescita della popolazione tramite cattura e reimmissione o sterilizzazione. Possono affidare tutela e cura ad associazioni zoofile o animaliste con accordi specifici. Lo spostamento di una colonia è possibile solo per gravi necessità o per motivi igienico-sanitari, con autorizzazione comunale e parere veterinario. La Giunta regionale deve adottare linee guida per la gestione delle colonie.
Il gattile regionale, sezione del canile regionale, assicura ricovero temporaneo per osservazione sanitaria, per gatti liberi catturati ai fini della sterilizzazione e per gatti non restituibili o affidabili. Le spese per gatti di cui sia individuato il proprietario o detentore sono a suo carico.
Prevenzione del randagismo e contributi
La prevenzione del randagismo si attua anche mediante la limitazione delle nascite. La sterilizzazione di cani e gatti avviene di regola su proposta o consenso del proprietario o detentore; i gatti di proprietà liberi di allontanarsi dall’abitazione devono essere sterilizzati. I cani e gatti ricoverati nel canile/gattile regionale, se non reclamati entro sessanta e quindici giorni, devono essere sterilizzati.
La Regione concede contributi a Comuni, Comunità montane, enti e associazioni riconosciuti per iniziative di protezione degli animali e prevenzione del randagismo, fino al 70% della spesa ammissibile. Sono previste domanda anticipata, programma delle attività, preventivo di spesa, concessione entro sessanta giorni e possibilità di anticipo fino al 50% del contributo. La Giunta regionale stabilisce le iniziative agevolabili, le spese ammissibili, i criteri di quantificazione e la documentazione richiesta.
Commissione regionale dei diritti degli animali di affezione
È istituita una Commissione regionale con funzione consultiva sulla corretta applicazione della legge e sull’individuazione di strumenti di tutela e strategie d’intervento contro randagismo e problemi di convivenza con l’uomo. Ne fanno parte rappresentanti della struttura regionale competente, dell’Azienda USL, del canile/gattile regionale, del CPEL, del Corpo forestale, delle associazioni zoofile, animaliste e protezioniste e della struttura regionale competente in politiche educative. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione, dura cinque anni e opera senza indennità né rimborsi.
Sanzioni
Salve le ipotesi di reato, sono previste sanzioni amministrative per varie violazioni della legge. In sintesi:
- da 3.000 a 6.000 euro per violazione dei divieti di sperimentazione e dell’obbligo di autorizzazione per le attività commerciali di cui all’articolo 13;
- da 500 a 1.500 euro per violazioni dei divieti relativi al controllo delle popolazioni di animali urbani;
- da 150 a 500 euro per violazioni delle regole su detenzione, cura, trasporto, accesso, attività commerciali ed esposizione;
- da 100 a 500 euro per mancata iscrizione all’anagrafe, mancata identificazione elettronica, omissione delle comunicazioni obbligatorie e violazione di specifici obblighi su aree per cani, accesso nei locali, cani a rischio e attività assistite da animali.
In caso di reiterazione, la sanzione è triplicata. Se l’accertamento è effettuato dalla polizia locale, l’autorità competente è il Sindaco; negli altri casi, incluso l’accertamento dei veterinari dell’Azienda USL, è il Presidente della Regione. Si applica la legge n. 689/1981.
Disposizioni finanziarie e abrogazioni
La legge quantifica gli oneri per anagrafe canina, canile/gattile, rifugi comunali e contributi antirandagismo, prevedendo copertura sui bilanci regionali e, dal 2014, tramite trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione in materia di finanza locale. Gli interventi possono essere finanziati anche con eventuali risorse statali e con le entrate da sanzioni amministrative, devolute alla Regione o ai Comuni secondo l’autorità che irroga la sanzione.
Sono abrogate la legge regionale 28 aprile 1994, n. 14, nonché specifiche disposizioni della legge regionale 16 agosto 2001, n. 15 e della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38.
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