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Messaggio

Messaggio numero 13 del 26-1-2001

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'Istituto chiarisce che l'art. 68, comma 5, della legge n. 388/2000 ha superato l'orientamento giurisprudenziale sulla cumulabilità tra fiscalizzazione degli oneri sociali e agevolazioni per i contratti di formazione e lavoro. Restano applicabili le precedenti circolari INPS n. 146/1990 e n. 272/1993, salvo i rapporti decisi con sentenza passata in giudicato, e i ricorsi amministrativi pendenti devono intendersi definiti in conformità alla norma interpretativa.

Cumulabilità della fiscalizzazione degli oneri sociali con le agevolazioni per i contratti di formazione e lavoro

Cumulabilità della fiscalizzazione degli oneri sociali con le agevolazioni per i contratti di formazione e lavoro

Il documento scioglie la riserva già contenuta nel messaggio n. 1368 del 6 ottobre 1998 in tema di cumulabilità della fiscalizzazione degli oneri sociali con le agevolazioni previste per i contratti di formazione e lavoro. Viene richiamato l'intervento normativo dell'art. 68, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha fornito un chiarimento interpretativo decisivo sulla materia.

Quadro interpretativo e superamento dell'orientamento giurisprudenziale

Il testo evidenzia che la cumulabilità era stata "univocamente riconosciuta" dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, ma tale orientamento deve ora considerarsi superato per effetto della norma interpretativa sopravvenuta. In sostanza, il documento attribuisce prevalenza alla disposizione legislativa rispetto al consolidato indirizzo giurisprudenziale formatosi in precedenza.

Conseguenze operative per l'Istituto e per i rapporti pendenti

A seguito del chiarimento normativo, continuano a trovare applicazione le indicazioni già fornite dall'Istituto con:

  • circolare n. 146 del 20 giugno 1990;
  • circolare n. 272 del 30 novembre 1993.

Tale applicazione opera però con una precisazione importante: sono fatti salvi i rapporti oggetto di sentenze passate in giudicato, per i quali non viene rimessa in discussione la disciplina già definita in via definitiva.

Ricorsi amministrativi giacenti

Il documento precisa infine che i ricorsi amministrativi ancora pendenti presso la Direzione Centrale in materia devono considerarsi definiti secondo il contenuto della norma interpretativa richiamata. Ne deriva che l'orientamento amministrativo da applicare ai ricorsi in giacenza è quello risultante dall'art. 68, comma 5, della legge n. 388/2000, e non più quello giurisprudenziale precedente.

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