Messaggio numero 19933 del 04-12-2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento disciplina la verifica centralizzata dei redditi influenti per i pensionati della Gestione dipendenti pubblici, con particolare riferimento alle pensioni ai superstiti soggette ai limiti di cumulabilità e alla somma aggiuntiva erogate nel 2012. Stabilisce le modalità di recupero degli importi indebitamente corrisposti, i termini per le contestazioni e le istruzioni operative per le sedi INPS/INPDAP, inclusi gli adempimenti informatici e le caselle e-mail da utilizzare per le segnalazioni.
Verifica reddituale pensionati GPD, recupero indebiti e istruzioni operative RED 2012
Verifica reddituale e recupero delle somme indebite per i pensionati della Gestione dipendenti pubblici
Il documento informa sull’attività di verifica, svolta in attuazione dell’art. 35 del decreto-legge n. 207/2008, convertito dalla legge n. 14/2009 e successive modificazioni, nei confronti dei pensionati titolari di prestazioni collegate al reddito della Gestione dipendenti pubblici. L’obiettivo è accertare le situazioni reddituali rilevanti ai fini della misura delle prestazioni e recuperare eventuali importi corrisposti in eccedenza.
Ambito della verifica e basi di calcolo
La verifica riguarda in particolare:
- le pensioni ai superstiti soggette ai limiti di cumulabilità previsti dall’art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995;
- la somma aggiuntiva corrisposta nel corso del 2012.
Il controllo è stato effettuato sulla base dei redditi complessivi diversi da pensione, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi 730/CUD/Unico 2012, riferite ai redditi 2011, integrate con i dati presenti nel Casellario centrale dei pensionati relativi all’anno 2012. Per le pensioni ai superstiti è stato escluso l’importo delle pensioni reversibili/indirette.
Esiti della verifica e recupero degli indebiti
Qualora, a seguito del controllo, risulti che siano stati corrisposti importi pensionistici superiori a quelli spettanti in applicazione dei limiti di cumulabilità della Tabella F, il debito complessivo accertato per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2012 sarà recuperato secondo la disciplina vigente in materia di indebiti, a decorrere dalla rata di febbraio 2014.
Se la somma aggiuntiva erogata nel 2012 risulta superiore a quella spettante in base alle dichiarazioni reddituali, anche in questo caso il recupero dell’importo eccedente avverrà dalla rata di febbraio 2014.
Ai pensionati interessati verrà inviata una lettera con l’indicazione:
- dell’importo del debito accertato;
- delle modalità di recupero delle somme indebitamente erogate.
Modalità di trattenuta e limiti di recupero
La trattenuta è stabilita in misura pari a un quinto dell’importo complessivo della pensione, comprensivo anche dell’indennità integrativa speciale se corrisposta come voce autonoma, al netto delle ritenute IRPEF. Il recupero può avvenire in un massimo di 60 rate, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e dell’art. 3 del D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544.
Se la rateizzazione massima non consente di estinguere integralmente il debito:
- l’importo residuo sarà recuperato, sempre nei limiti di legge, sulla pensione diretta;
- se residua ulteriore debito, la sede dovrà convocare il pensionato per concordare le modalità di rifusione dell’importo non recuperato mediante trattenute pensionistiche.
Il documento precisa inoltre che, nel recupero dei debiti derivanti dall’applicazione della Tabella F, le somme indebitamente corrisposte sono considerate al lordo dell’IRPEF trattenuta e versata dall’Istituto quale sostituto d’imposta e concorrono a ridurre l’imponibile ai sensi dell’art. 10, lettera d)-bis, del TUIR.
Diritti di interlocuzione del pensionato
Il pensionato, entro 30 giorni dalla ricezione della nota relativa alla verifica della propria situazione reddituale, può rivolgersi alla Direzione provinciale che gestisce la pensione per presentare eventuale documentazione utile a chiarire la posizione accertata dall’Istituto.
A conclusione delle verifiche, la sede dovrà comunicare direttamente all’interessato la situazione definitivamente accertata.
Istruzioni operative per le sedi e strumenti informatici
Le sedi possono consultare sulla rete intranet, nell’applicativo “prospetto erogazione pensioni – esiti da rata - novembre”, i risultati delle operazioni svolte, al fine di fornire ai pensionati le informazioni relative all’applicazione della campagna RED 2012.
Le direzioni provinciali e territoriali devono adottare ogni utile iniziativa per fornire chiarimenti ai pensionati della gestione dipendenti pubblici. A tal fine viene messo in produzione l’applicativo “Banca Dati Reddituale - Gestione Pubblica 2013”, accessibile tramite il percorso Intranet INPS/Direzione Generale/Bilanci e servizi fiscali/Gestione dipendenti pubblici-Fisco, con contestuale pubblicazione di uno specifico manuale operativo per l’utilizzo delle informazioni presenti nella banca dati reddituale.
Per le modalità operative relative all’individuazione del reddito di riferimento utilizzato per la campagna RED 2012 e al suo corretto inserimento nell’applicativo GPP-Web, il documento rinvia alle istruzioni già impartite in occasione della verifica reddituale 2010, di cui alla nota tecnica allegata alla nota operativa Inpdap n. 40/2011 del 3 gennaio 2012, consultabile in intranet.
Segnalazioni, controlli e canali di comunicazione
Le segnalazioni del pensionato riferite esclusivamente all’anno reddituale 2011 devono essere trasmesse, previa verifica della sede, all’indirizzo helpfisco@inps.it, indicando cognome, nome e codice fiscale dell’interessato.
La D.C. Sistemi Informativi, ricevute le informazioni, provvede a verificare la correttezza del dato ed eventualmente a disporre l’integrazione o modifica della banca dati reddituale in Gestione Fisco, informando contestualmente la sede richiedente e la D.C. Previdenza, così da autorizzare la sede competente alla lavorazione tramite il programma GPP WEB.
Eventuali anomalie riferite ai redditi da pensione relativi all’anno 2012 devono invece essere comunicate alla casella conduzionepensioni@inpdap.gov.it.
Prima di modificare le trattenute sulla pensione, gli operatori delle sedi devono seguire l’iter amministrativo descritto, considerato propedeutico alla correttezza del pagamento delle prestazioni collegate al reddito.
Aggiornamenti automatici e gestione di casi particolari
Se il pensionato presenta un’autodichiarazione dei redditi riferita all’anno reddituale 2013, le sedi possono procedere direttamente all’aggiornamento degli importi della pensione in pagamento.
In caso di concessione di un nuovo trattamento pensionistico oppure di modifica della composizione del nucleo familiare che comporti l’applicazione dei limiti di cumulabilità di cui alla Tabella F della legge n. 335/1995, gli operatori devono considerare tutti i redditi influenti del pensionato e inserirli nella maschera 24 dell’applicativo pensioni GPP Web.
Per una corretta applicazione della verifica reddituale centralizzata relativa alla somma aggiuntiva, quando la prestazione è corrisposta dalle direzioni provinciali con pagamento di arretrati riferiti a più anni, le sedi devono riportare in GPP Web, maschera 100, i relativi anni di riferimento.
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