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Messaggio

Messaggio numero 19202 del 26-11-2013

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce che l’esclusione dalla salvaguardia prevista dall’art. 22, comma 1, lett. a), del D.L. n. 95/2012 riguarda solo i lavoratori che maturano il diritto alla pensione con i nuovi requisiti della riforma Fornero senza penalizzazioni. Se invece si applicano le penalizzazioni dell’art. 24, comma 10, del D.L. n. 201/2011, la salvaguardia resta applicabile.

Chiarimento sulla salvaguardia pensionistica per lavoratori in sostegno al reddito

Chiarimento sull’ambito della salvaguardia pensionistica

Il documento interviene per precisare il perimetro applicativo della salvaguardia di cui all’articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012. Il chiarimento riguarda i lavoratori che, durante la fruizione di interventi a sostegno del reddito, perfezionano i requisiti pensionistici introdotti dalla legge n. 214 del 2011 (riforma Monti-Fornero).

Soggetti esclusi dalla salvaguardia

Viene precisato che l’esclusione dal beneficio opera soltanto nei confronti dei lavoratori che conseguono il diritto al pensionamento con i nuovi requisiti previsti dalla riforma, senza subire le penalizzazioni previste per chi accede alla pensione anticipata.

In particolare, l’esclusione si riferisce ai casi in cui il diritto viene maturato senza l’applicazione delle penalizzazioni di cui all’art. 24, comma 10, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011.

Casi in cui la salvaguardia continua ad applicarsi

Il documento afferma, al contrario, che le misure di salvaguardia richiamate restano applicabili qualora, nei confronti dei lavoratori interessati, operi l’applicazione delle penalizzazioni previste dal citato art. 24, comma 10.

Riferimenti normativi richiamati

  • Art. 22, comma 1, lett. a), D.L. n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012
  • Legge n. 214 del 2011, richiamata come riforma Monti-Fornero
  • Art. 24, comma 10, D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, relativo alle penalizzazioni sulla pensione anticipata

Sintesi operativa

Il chiarimento distingue quindi due situazioni:

  • non vi è salvaguardia quando il lavoratore matura il pensionamento con i nuovi requisiti senza penalizzazioni;
  • la salvaguardia resta invece applicabile se il pensionamento avviene con l’applicazione delle penalizzazioni previste per la pensione anticipata.

Il documento si chiude con la sottoscrizione del Direttore Generale Nori, senza ulteriori istruzioni operative o scadenze.

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