Messaggio numero 19445 del 28-11-2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento disciplina il finanziamento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore pesca con le risorse assegnate per il 2013, richiamando le domande pregresse ancora giacenti, i requisiti dei beneficiari, le condizioni di accesso, i termini per la presentazione delle istanze 2013 e il successivo monitoraggio delle risorse prima dell’autorizzazione dei pagamenti.
CIG in deroga per il settore pesca: riparto risorse 2013 e istruzioni operative
CIG in deroga per il settore pesca: risorse 2013, requisiti e modalità di accesso
Il documento definisce l’utilizzo delle risorse destinate per l’anno 2013 al finanziamento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore pesca, richiamando gli accordi governativi e le modalità operative per la gestione delle istanze. Vengono precisati i criteri di priorità per le domande pregresse, i requisiti soggettivi dei lavoratori beneficiari e i vincoli procedurali per le domande riferite al 2013.
Quadro normativo e assegnazione delle risorse
L’art. 1, comma 229, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ha destinato, nell’ambito del Fondo sociale per l’occupazione e formazione di cui all’art. 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, la somma di 30 milioni di euro per l’anno 2013 al finanziamento della CIG in deroga per il settore pesca. In attuazione dell’accordo governativo del 29 luglio 2013, il decreto interministeriale n. 76498 del 24 ottobre 2013 ha assegnato tale importo agli ammortizzatori sociali in deroga, prevedendo che le risorse siano utilizzate prima per le istanze giacenti relative ad annualità pregresse, fino ad esaurimento delle disponibilità.
Domande giacenti e priorità di trattamento
Il documento chiarisce cosa debba intendersi per domande giacenti:
- per le annualità precedenti al 2012, sono quelle presentate entro e non oltre il 17 luglio 2012;
- per l’annualità 2012, sono quelle presentate entro e non oltre il 15 gennaio 2013, secondo l’accordo governativo del 17 luglio 2012.
Tali domande devono essere definite prima della gestione delle istanze riferite al 2013.
Soggetti beneficiari e requisito retributivo
La CIG in deroga è riconosciuta al personale imbarcato, ai dipendenti e ai soci lavoratori di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142, delle imprese di pesca colpite dallo stato di crisi del settore, purché beneficiari di un sistema retributivo con minimo monetario garantito.
La concessione della prestazione è subordinata alla verifica della presenza di tale clausola nel contratto di lavoro del beneficiario. L’accesso al sostegno al reddito avviene sulla base di specifici accordi sottoscritti dalle parti sociali presso le locali Autorità marittime, comprensivi degli elenchi nominativi dei lavoratori beneficiari.
Condizioni di accesso e controlli istruttori
Le sedi territorialmente competenti dell’Istituto devono verificare che:
- agli accordi aziendali sottoscritti presso le Autorità marittime sia allegato l’elenco nominativo dei beneficiari;
- nell’accordo sia espressamente indicato che i lavoratori inclusi nell’elenco beneficiano del sistema del minimo monetario garantito.
Solo dopo tali controlli preventivi può essere avviata la verifica dei requisiti di ammissione alla CIG in deroga.
Crisi del settore, fermo biologico e durata massima
Il trattamento di integrazione salariale è riconosciuto in tutte le situazioni di crisi del settore, anche se collegate ai periodi di fermo biologico, quando sia necessario sospendere l’attività lavorativa per cause non imputabili al datore di lavoro. La durata dell’intervento non può comunque superare il numero di giornate retribuite al lavoratore nel corso dell’anno precedente.
Ai fini della determinazione del periodo massimo indennizzabile, si fa quindi riferimento alle giornate retribuite nell’anno precedente.
Requisito di anzianità lavorativa e specificità del settore pesca
Viene richiamato il requisito generale dell’anzianità lavorativa di 90 giorni previsto dall’art. 7-ter, comma 6, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e dall’art. 2, comma 139, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Il documento precisa però che, per il settore pesca, tale requisito si applica con modalità particolari, in ragione dello speciale limite basato sul numero di giornate retribuite ad ogni lavoratore nel corso dell’anno precedente.
Per “giornate retribuite” si intendono tutte quelle svolte nel settore, anche se presso datori di lavoro diversi.
Istanze relative all’annualità 2013: contenuti e termine di presentazione
Le istanze relative all’annualità 2013 saranno liquidate in una fase successiva rispetto al completamento dei pagamenti relativi all’annualità 2012 e alle annualità pregresse. Tali domande devono indicare obbligatoriamente l’effettivo numero di ore di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per ciascun lavoratore.
Le aziende devono trasmettere telematicamente le istanze entro e non oltre il 15 gennaio 2014, utilizzando il software INPS “DIGIWEB”. La domanda viene automaticamente indirizzata alla sede territorialmente competente.
Periodi ammessi e esclusione delle istanze non conformi
Le istanze devono riferirsi a periodi di intervento di CIG “scaduti”, ossia a periodi antecedenti alla data di presentazione della domanda. Non saranno prese in considerazione le istanze che non rispettino tale requisito.
Monitoraggio della spesa e autorizzazione dei pagamenti 2013
Dopo la chiusura dei pagamenti relativi all’annualità 2012 e alle annualità pregresse, l’Istituto procederà al monitoraggio della spesa e alla quantificazione del residuo delle risorse assegnate, comunicandone l’esito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Se il residuo risultasse inferiore all’ammontare delle spese preventivate per i pagamenti dell’annualità 2013, il Ministero autorizzerà i pagamenti nei limiti delle risorse disponibili e indicherà i criteri di utilizzo, nel rispetto della parità di accesso al trattamento di integrazione salariale.
Solo dopo la comunicazione ministeriale dei criteri applicativi saranno emanate le istruzioni operative, con specifico messaggio della Direzione Centrale prestazioni a sostegno del reddito, per l’autorizzazione e l’erogazione delle prestazioni riferite al 2013.
Limiti operativi e modalità di pagamento
Fino al completamento delle fasi preliminari indicate, non sarà possibile autorizzare periodi di intervento riferiti al 2013. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, è previsto esclusivamente il pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti di sostegno al reddito.
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