Cassazione Penale, Sentenza n. 13608/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la conferma del permesso premio concesso dal magistrato di sorveglianza l'11/03/2024 ai sensi dell'art. 30-ter Ord. pen.; deduceva violazione dell'art. 30-ter e vizio di motivazione, sostenendo che la valutazione della pericolosità sociale era errata perché: è detenuto dal 1998 e i fatti più recenti risalgono al 1994-1998; gli era stato revocato il regime di cui all'art. 41-bis; il permesso sarebbe stato fruito in ambito territoriale (Sulmona) diverso da quello del clan di appartenenza; aveva documentato versamenti a favore di Libera, la rateizzazione delle spese di giustizia e la propria nullatenenza come segno di recisione dei contatti mafiosi, pertanto il diniego sarebbe basato sui soli reati passati e non su elementi attuali di pericolosità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima e adeguatamente motivata l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza: il Tribunale aveva correttamente valutato l'assenza di elementi concreti e attuali idonei a dimostrare la recisione dei collegamenti con la criminalità organizzata, richiamando gli esiti insoddisfacenti dell'osservazione personologica (minimizzazione della responsabilità, assenza di reale riflessione critica). Ha inoltre confermato che versamenti simbolici a associazioni e dichiarazioni di volontà non soddisfano i requisiti più gravosi introdotti dalla riforma (art. 4-bis comma 1-bis): è necessario l'adempimento delle obbligazioni civili o la prova dell'assoluta impossibilità di adempierle e iniziative concrete di riparazione verso le vittime. Pertanto il provvedimento di diniego del permesso premio è stato ritenuto corretto.
Norme richiamate
art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)
«Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro». (comma 1). "La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali". (comma 8).
La norma disciplina i requisiti per i permessi premio: regolare condotta, assenza di pericolosità sociale e funzionalità del permesso al trattamento rieducativo. Il Giudice deve accertare questi requisiti con riferimento alla finalità rieducativa e premiale.
art. 4-bis ord. pen. (comma 1-bis, riforma "Cartabia")
Per i reati "ostativi di prima fascia" la concessione di benefici a detenuti non collaboranti è subordinata: i) all'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria o alla prova dell'assoluta impossibilità di adempimento; ii) alla produzione di elementi specifici, diversi dalla mera regolare condotta o dichiarazione di dissociazione, che escludano l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e il rischio di ripristino; iii) all'esistenza di iniziative concrete a favore delle vittime. La regolare condotta carceraria e la partecipazione a percorsi rieducativi, da soli, possono essere insufficienti.
art. 41-bis ord. pen.
La revoca del regime di 41-bis non costituisce automaticamente prova dell'assenza di pericolosità sociale o della recisione dei legami mafiosi; va comunque valutata nel contesto delle altre informazioni probatorie.
Giurisprudenza Corte di Cassazione (Sez. 5, n. 33693 del 28/06/2024, "Biondo")
Ha chiarito che la riforma ha reso più gravose le condizioni di accesso ai benefici per reati di prima fascia e che alcuni indicatori (regolare condotta, partecipazione al percorso rieducativo, mera dichiarazione di dissociazione) risultano da soli insufficienti per escludere la pericolosità sociale.
Giurisprudenza Corte di Cassazione (Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016, "Patacchiola")
Conferma il principio che, nella verifica dell'assenza di pericolosità sociale, la mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica del comportamento deviante è valutata negativamente.
Giurisprudenza Corte di Cassazione (Sez. 1, n. 37081 del 31/05/2024, "Zanni")
Per l'accesso a misure alternative, il solo risarcimento parziale o simbolico non è sufficiente: il condannato deve dimostrare l'adempimento delle obbligazioni civili o l'assoluta impossibilità di adempiere.
Massime di principio
- Per detenuti condannati per reati aggravati da contesto mafioso ("prima fascia") la concessione di permessi premio dopo la riforma Cartabia richiede più di una regolare condotta carceraria: serve prova dell'adempimento delle obbligazioni civili o della loro assoluta impossibilità, elementi concreti che escludano collegamenti attuali con la criminalità organizzata e iniziative riparatorie reali verso le vittime.
- Le dichiarazioni di dissociazione, i versamenti simbolici ad associazioni e la mera volontà di svolgere volontariato non sono di per sé sufficienti a dimostrare la recisione dei legami mafiosi; devono essere accompagnati da elementi obiettivi e verificabili (es. certificazioni, attività riparatorie concrete, valutazioni positive dell'osservazione personologica).
- L'assenza di nuovi reati o la lunga detenzione nel tempo non annullano automaticamente il rischio di pericolosità sociale: il giudice valuta la situazione attuale alla luce di informazioni sulla operatività del sodalizio, sulla posizione ricoperta dal detenuto e sui suoi comportamenti intramurari e psicologici.
- Il Tribunale deve svolgere una istruttoria accurata: acquisire informazioni dalla polizia giudiziaria, dalla direzione dell'istituto, dal pubblico ministero che ha trattato il caso e, se del caso, dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; la mancanza di elementi confermativi può legittimamente giustificare il diniego.
- L'atteggiamento del detenuto durante l'osservazione personologica (ammissione non critica, minimizzazione di responsabilità, negazione di fatti di sangue) pesa negativamente sulla valutazione della rieducazione e può giustificare la prosecuzione dell'osservazione e il diniego del beneficio.
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