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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13608/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la conferma del permesso premio concesso dal magistrato di sorveglianza l'11/03/2024 ai sensi dell'art. 30-ter Ord. pen.; deduceva violazione dell'art. 30-ter e vizio di motivazione, sostenendo che la valutazione della pericolosità sociale era errata perché: è detenuto dal 1998 e i fatti più recenti risalgono al 1994-1998; gli era stato revocato il regime di cui all'art. 41-bis; il permesso sarebbe stato fruito in ambito territoriale (Sulmona) diverso da quello del clan di appartenenza; aveva documentato versamenti a favore di Libera, la rateizzazione delle spese di giustizia e la propria nullatenenza come segno di recisione dei contatti mafiosi, pertanto il diniego sarebbe basato sui soli reati passati e non su elementi attuali di pericolosità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima e adeguatamente motivata l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza: il Tribunale aveva correttamente valutato l'assenza di elementi concreti e attuali idonei a dimostrare la recisione dei collegamenti con la criminalità organizzata, richiamando gli esiti insoddisfacenti dell'osservazione personologica (minimizzazione della responsabilità, assenza di reale riflessione critica). Ha inoltre confermato che versamenti simbolici a associazioni e dichiarazioni di volontà non soddisfano i requisiti più gravosi introdotti dalla riforma (art. 4-bis comma 1-bis): è necessario l'adempimento delle obbligazioni civili o la prova dell'assoluta impossibilità di adempierle e iniziative concrete di riparazione verso le vittime. Pertanto il provvedimento di diniego del permesso premio è stato ritenuto corretto.

Norme richiamate

  • art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)

    «Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro». (comma 1). "La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali". (comma 8).

    La norma disciplina i requisiti per i permessi premio: regolare condotta, assenza di pericolosità sociale e funzionalità del permesso al trattamento rieducativo. Il Giudice deve accertare questi requisiti con riferimento alla finalità rieducativa e premiale.

  • art. 4-bis ord. pen. (comma 1-bis, riforma "Cartabia")

    Per i reati "ostativi di prima fascia" la concessione di benefici a detenuti non collaboranti è subordinata: i) all'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria o alla prova dell'assoluta impossibilità di adempimento; ii) alla produzione di elementi specifici, diversi dalla mera regolare condotta o dichiarazione di dissociazione, che escludano l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e il rischio di ripristino; iii) all'esistenza di iniziative concrete a favore delle vittime. La regolare condotta carceraria e la partecipazione a percorsi rieducativi, da soli, possono essere insufficienti.

  • art. 41-bis ord. pen.

    La revoca del regime di 41-bis non costituisce automaticamente prova dell'assenza di pericolosità sociale o della recisione dei legami mafiosi; va comunque valutata nel contesto delle altre informazioni probatorie.

  • Giurisprudenza Corte di Cassazione (Sez. 5, n. 33693 del 28/06/2024, "Biondo")

    Ha chiarito che la riforma ha reso più gravose le condizioni di accesso ai benefici per reati di prima fascia e che alcuni indicatori (regolare condotta, partecipazione al percorso rieducativo, mera dichiarazione di dissociazione) risultano da soli insufficienti per escludere la pericolosità sociale.

  • Giurisprudenza Corte di Cassazione (Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016, "Patacchiola")

    Conferma il principio che, nella verifica dell'assenza di pericolosità sociale, la mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica del comportamento deviante è valutata negativamente.

  • Giurisprudenza Corte di Cassazione (Sez. 1, n. 37081 del 31/05/2024, "Zanni")

    Per l'accesso a misure alternative, il solo risarcimento parziale o simbolico non è sufficiente: il condannato deve dimostrare l'adempimento delle obbligazioni civili o l'assoluta impossibilità di adempiere.

Massime di principio

  • Per detenuti condannati per reati aggravati da contesto mafioso ("prima fascia") la concessione di permessi premio dopo la riforma Cartabia richiede più di una regolare condotta carceraria: serve prova dell'adempimento delle obbligazioni civili o della loro assoluta impossibilità, elementi concreti che escludano collegamenti attuali con la criminalità organizzata e iniziative riparatorie reali verso le vittime.
  • Le dichiarazioni di dissociazione, i versamenti simbolici ad associazioni e la mera volontà di svolgere volontariato non sono di per sé sufficienti a dimostrare la recisione dei legami mafiosi; devono essere accompagnati da elementi obiettivi e verificabili (es. certificazioni, attività riparatorie concrete, valutazioni positive dell'osservazione personologica).
  • L'assenza di nuovi reati o la lunga detenzione nel tempo non annullano automaticamente il rischio di pericolosità sociale: il giudice valuta la situazione attuale alla luce di informazioni sulla operatività del sodalizio, sulla posizione ricoperta dal detenuto e sui suoi comportamenti intramurari e psicologici.
  • Il Tribunale deve svolgere una istruttoria accurata: acquisire informazioni dalla polizia giudiziaria, dalla direzione dell'istituto, dal pubblico ministero che ha trattato il caso e, se del caso, dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; la mancanza di elementi confermativi può legittimamente giustificare il diniego.
  • L'atteggiamento del detenuto durante l'osservazione personologica (ammissione non critica, minimizzazione di responsabilità, negazione di fatti di sangue) pesa negativamente sulla valutazione della rieducazione e può giustificare la prosecuzione dell'osservazione e il diniego del beneficio.

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