Cassazione Penale, Sentenza n. 41042/2024 del 07/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza del 15/04/2024 della Corte d'Appello di Messina che aveva confermato la condanna di Daniele Mosca (sei mesi di reclusione) per il reato di cui all'art. 424 cod. pen. Le censure difensive denunciavano una lacuna motivazionale: la sentenza impugnata non ha richiamato né valutato le dichiarazioni del teste Giuseppe Musumeci, che avrebbero potuto incidere sulla valutazione circa la disponibilità, da parte dell'imputato, della bottiglia ripresa nelle immagini.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso non inammissibile in considerazione della plausibilità delle censure sulla motivazione, ma ha dichiarato il procedimento estinto per prescrizione, considerato che il reato era accertato in data 24/06/2016 e, tenuto conto degli atti interruttivi e del termine massimo prolungato, il termine di prescrizione era ormai decorso. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. La Corte ha inoltre precisato che non sussistono, almeno allo stato, i presupposti per il proscioglimento con formula di merito ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., in mancanza di elementi che rendano evidente l'innocenza dell'imputato. Si rileva infine che la declaraoria di estinzione poteva essere adottata anche se la difesa non l'aveva espressamente invocata, non avendo la stessa manifestato la volontà di rinunciare alla causa estintiva.
Norme richiamate
Norma che individua il reato ascritto all'imputato; nella sentenza di legittimità la commissione del reato è stata considerata accertata in data 24/06/2016 ai fini del calcolo della prescrizione
Richiamata per spiegare perché non è stato disposto il proscioglimento di merito: mancano elementi che rendano evidente l'innocenza dell'imputato, pertanto non si applica il proscioglimento pieno
Massime di principio
- La mancanza di valutazione di una dichiarazione testimonialmente rilevante può integrare una lacuna motivazionale suscettibile di censura in Cassazione.
- Anche se l'appello o il ricorso denuncia lacune motivazionali, la Corte di legittimità può comunque dichiarare estinto il reato per prescrizione quando, alla data del giudizio di legittimità, il termine prescrizionale sia già decorso, con conseguente annullamento senza rinvio.
- La declaratoria di estinzione del reato può essere pronunciata d'ufficio dalla Corte anche se la difesa non ha espressamente richiesto la pronunzia, a condizione che non abbia rinunciato all'eccezione.
- La estinzione per prescrizione non equivale a un proscioglimento di merito: il giudice evita il proscioglimento pieno quando sussistono elementi a sostegno dell'accusa e non emerge la manifesta innocenza dell'imputato.
- In situazioni simili vanno calcolate con cura la data di consumazione del reato, gli atti interruttivi della prescrizione e il termine massimo prolungato, perché questi profili possono determinare l'estinzione del reato anche in presenza di censure sulla motivazione.
- Per impugnare efficacemente una sentenza per lacuna motivazionale è utile indicare espressamente omissioni concrete (es. mancata valorizzazione di specifiche dichiarazioni probatorie) e chiarire in che modo queste avrebbero potuto incidere sulla decisione.
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