Risposta n. 611 del 17/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeNessuna soluzione interpretativa prospettata dall'istante
Cambio di destinazione d'uso di un'unità abitativa a seguito di interventi di ristrutturazione (art.16-bis TUIR) e di efficientamento energetico (ecobonus art.14 D.L. n.63/2013)
Il quesito
Se il cambio di destinazione d'uso dell'appartamento (cat. A/3) adibito a studio professionale in comodato al coniuge comporti la perdita delle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico
Il parere dell’Agenzia
La detrazione ai sensi dell'art.16-bis TUIR (ristrutturazioni) spetta solo per immobili che restano con destinazione d'uso abitativa: poiché l'immobile sarà adibito a studio professionale, l'istante non potrà fruire di tale detrazione. L'ecobonus (art.14 D.L. n.63/2013), invece, si applica anche agli immobili non residenziali, per cui gli interventi energetici potranno beneficiare di tale detrazione se rispettano i requisiti normativi. Il parere è reso sulla base dei documenti presentati e non vincola i controlli su conformità urbanistica e spese sostenute.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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