Risposta n. 607 del 17/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente sostiene che la locuzione "è ammessa in deduzione" attribuisce una facoltà e non un obbligo: intende non effettuare gli ammortamenti in bilancio e non dedurli fiscalmente nel 2020, continuando negli anni successivi con il piano civilistico prolungato di un anno senza generare riprese fiscali.
Art. 60, commi 7-bis a 7-quinquies, D.L. n.104/2020 - Deduzione degli ammortamenti sospesi
Il quesito
La società chiede se, dopo aver sospeso nel bilancio 2020 gli ammortamenti ai sensi dell'art.60, comma 7-bis, sia obbligatoria la deduzione fiscale di tali quote nella dichiarazione 2020 oppure sia possibile rinunciare alla deduzione e proseguire negli anni successivi con l'ammortamento civilistico prolungato di un anno senza creare un "doppio binario" fiscale/civilistico.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia rileva che la norma consente la sospensione civilistica e, per il periodo d'imposta 2020, autorizza la deducibilità fiscale delle quote sospese a prescindere dall'imputazione a conto economico. Tuttavia, per la natura agevolativa ed eccezionale della disposizione, la deduzione va intesa come facoltativa: il contribuente può quindi valutare se operare la deduzione degli ammortamenti sospesi nella dichiarazione 2020.
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