Risposta n. 602 del 17/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeArt. 1, commi 1051-1063, L. 178/2020 - credito di imposta per investimenti in beni strumentali: modalità di utilizzo
Il quesito
Se la prima rata del credito d'imposta prevista dal comma 1056 fosse utilizzabile a decorrere dall'anno 2020, atteso che l'interconnessione del bene si sarebbe verificata il 31/12/2020 e risultava attestata da dichiarazione del legale rappresentante in quella data, mentre la perizia giurata è stata consegnata solo nelle prime settimane del gennaio 2021; e, conseguentemente, se la società poteva compensare la prima rata già nel 2020 nonostante l'effettiva compensazione sia avvenuta nel gennaio 2021.
Soluzione prospettata dal contribuente
Il contribuente ritiene che, poiché l'interconnessione è avvenuta il 31/12/2020 e risulta attestata dalla dichiarazione del legale rappresentante, la prima delle tre quote del credito maturava nell'anno 2020 e dunque era utilizzabile a decorrere dal 2020; la compensazione effettiva è stata effettuata nel gennaio 2021 per motivi pratici (codici tributo disponibili dal 13/01/2021) e ritiene che anche la seconda quota potrà essere utilizzata nel 2021. In subordine invoca la non punibilità in caso di utilizzo ritenuto indebito per incertezza interpretativa.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia osserva che non valuta la qualificazione tecnica del bene ma assume, ai fini della risposta, che il bene rientri nell'allegato A. Richiama la disciplina temporale: il nuovo regime si applica agli investimenti effettuati dal 16/11/2020; gli investimenti con ordine vincolante antecedente al 16/11 e acconto 20% versato restano nel vecchio regime. Nel caso concreto, non essendo stato versato l'acconto entro il 15/11/2020, si applica la disciplina della legge di bilancio 2021. Quanto all'utilizzo, il comma 1059 prevede che il credito sia utilizzabile in tre quote annuali a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione ai sensi del comma 1062; per i beni con costo unitario fino a 300.000 euro l'onere documentale può essere assolto con dichiarazione del legale rappresentante. Poiché la dichiarazione attesta l'interconnessione al 31/12/2020, l'Agenzia ritiene che la prima quota sia utilizzabile a decorrere dall'anno 2020; l'eventuale quota non utilizzata può essere riportata e utilizzata nei periodi successivi.
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