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Sentenza

Sentenza n. 481/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'esecuzione della sentenza n. 154/24 del Tribunale di Udine, Sezione Lavoro, pubblicata in data 7.05.24;

Giustizia amministrativa202600047

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il Ministero ha ottemperato al giudicato, sebbene soltanto dopo l'avvio del giudizio. Ha condannato l'Amministrazione a rifondere alla ricorrente le spese processuali, liquidate in 1.000 euro oltre agli accessori di legge, e a rimborsare il contributo unificato. Le somme sono state distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della sentenza del Tribunale di Udine, Sezione Lavoro, n. 154/24 del 7 maggio 2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (privata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 154/24 del Tribunale di Udine, Sezione Lavoro, pubblicata il 7 maggio 2024. Il testo non espone ulteriori motivi di ricorso; dalla pronuncia risulta che l'Amministrazione ha adempiuto al giudicato dopo la proposizione della domanda giudiziale.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Considerato che dalla documentazione prodotta risulta che la materia del contendere è cessata in quanto l’Amministrazione ha ottemperato al giudicato, pur se successivamente alla proposizione della domanda giudiziale; ritenuto che non resti al Collegio che dichiarare cessata la materia del contendere con condanna dell’Amministrazione alla rifusione - in favore della ricorrente - delle spese processuali in misura di €.1000,00 oltre accessori dovuti ex lege ed al rimborso del contributo unificato versato per l’iscrizione a ruolo della causa;

    La sopravvenuta ottemperanza dell'Amministrazione al giudicato, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'adempimento del giudicato da parte dell'Amministrazione intervenuto dopo la proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere.
  • Quando l'Amministrazione ottempera solo dopo la proposizione del giudizio che ha reso necessario l'adempimento, può essere condannata alla rifusione delle spese processuali e al rimborso del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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