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Circolare

Circolare numero 163 del 29-10-2021

Con la presente circolare si forniscono indicazioni in materia pensionistica per la tutela previdenziale in favore dei lavoratori assicurati presso il Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo secondo quanto introdotto dall’articolo 66, commi da 17 a 19, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le modifiche introdotte dall'articolo 66 del d.l. 73/2021, convertito dalla legge 106/2021, al decreto legislativo 182/1997 riguardanti i requisiti contributivi e le modalità di valutazione per le prestazioni del FPLS. Principali novità: riduzione dell'annualità di contribuzione per il Gruppo A da 120 a 90 contributi giornalieri (dal 1° luglio 2021, prestazioni dal 1° agosto 2021), regole sui 2/3 di contribuzione effettiva nel settore, riduzione degli accrediti d'ufficio e nuove disposizioni per la categoria attori e per l'accredito automatico in particolari situazioni. Vengono anche richiamate le regole di transizione, i rapporti con la contribuzione AGO/FPLD e le modalità di calcolo delle prestazioni.

Modifiche al regime pensionistico del Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (art. 66, d.l. 73/2021, conv. legge 106/2021)

Punti principali

Premessa

Riferimento alla conversione in legge del d.l. 73/2021 (legge 106/2021) e all'introduzione, nei commi 17-19 dell'art. 66, di modifiche al decreto legislativo 182/1997 in materia di previdenza per il FPLS.

Finalità e ambito di applicazione

Le modifiche si applicano dal 1° luglio 2021 alle categorie iscritte al FPLS secondo l'art. 2, comma 1, lett. a) (Gruppo A). Viene esteso l'obbligo assicurativo a nuove ipotesi di attività di insegnamento, formazione e promozione con disposizioni di dettaglio oggetto di specifica circolare.

Riduzione annualità per il Gruppo A

Dal 1° luglio 2021 l'annualità minima per il Gruppo A passa da 120 a 90 contributi giornalieri; decorrenza prestazioni dal 1° agosto 2021.

Requisito 2/3 per prestazioni

Per l'accesso alle prestazioni (vecchiaia, invalidità, superstiti e anzianità privilegiata) almeno 2/3 dei 90 contributi (cioè 60 giorni) devono riferirsi ad effettive prestazioni svolte nel settore dello spettacolo; il restante terzo può essere figurativo, volontario, d'ufficio, da riscatto o provenire da gestioni AGO/FPLD o CD/CM.

Esclusioni

Sono esclusi dall'obbligo del 2/3 i ballerini/tersicorei e i coreografi, per i quali restano regole specifiche (pensioni con requisiti particolari) e la pensione di invalidità specifica disciplinata dall'art. 5 resta regolata dalla previgente normativa.

Contribuzione d'ufficio: modifiche

Gli accrediti d'ufficio per acquisire il diritto alla pensione sono ridefiniti: i limiti passano da 60 a 45 contributi e da 120 a 90 contributi annui complessivi; resta il limite massimo di 10 anni per l'accreditamento.

Nuovo comma 15-ter: accredito integrativo a favore di chi dichiara retribuzioni alte

Per i lavoratori che non raggiungono l'annualità e che nell'anno dichiarano retribuzione globale per attività spettacolistiche superiore a quattro volte il trattamento minimo AGO, è riconosciuto d'ufficio un numero di contributi fino al completamento dell'annualità richiesta (es. 1 contributo effettivo + retribuzione sopra soglia può comportare 89 contributi d'ufficio). Operativo per prestazioni con decorrenza dal 1° agosto 2021 e riferito ad anzianità maturate dal 1° luglio 2021.

Nuovo comma 15-quater: disposizione per gli attori cinematografici e audiovisivi

Per la categoria attori cinematografici e audiovisivi (cod. 022) ogni giornata contributiva dà diritto all'accreditamento di un'ulteriore giornata fino al raggiungimento dell'annualità di 90 contributi, utile solo ai fini del diritto alla prestazione.

Evoluzione storica e quadro transitorio

Riepilogo delle annualità nel tempo: fino al 31/12/1992 requisiti differenti, dal 1/1/1993 e dal 1/8/1997 i valori previgenti, e dal 1/7/2021 la nuova annualità per il Gruppo A a 90 giorni. I requisiti sono 'personalizzati' e valutati per i vari periodi di assicurazione.

Accertamento requisiti e passaggi di gruppo

Indicazioni su come determinare l'annualità in funzione dei periodi di contribuzione (fino al 1992, 1993-2021, dal 2021). Le regole di passaggio tra gruppi non cambiano: si applica il criterio di riproporzionamento e la prevalenza contributiva per determinare il gruppo di appartenenza.

Rapporti tra contribuzione FPLS e AGO/FPLD/CD/CM

Spiegazione dei coefficienti di conversione tra giornate FPLS e giorni/settine FPLD per la valutazione della competenza ai fini delle prestazioni (es. nuovo coefficiente Gruppo A dal 1/7/2021 3,4666). Il confronto si effettua moltiplicando le giornate FPLS per il coefficiente del gruppo prevalente.

Calcolo delle prestazioni e istruzioni operative

Non mutano le regole di calcolo delle prestazioni già stabilite; si rinvia alla circolare n. 83/2016 per le modalità di calcolo per gli assicurati con primi accrediti dal 1° gennaio 1996 e per le istruzioni operative.

Requisiti di accesso e fase transitoria

Il calcolo della contribuzione utile per i requisiti sarà personalizzato e dovrà tener conto della fase transitoria tra vecchia e nuova disciplina; le posizioni con requisiti maturati al 30/6/2021 restano valutate con la previgente normativa.

Adeguamento periodico delle figure professionali

Modifica all'art. 3 del previgente decreto per prevedere l'adeguamento quinquennale delle figure professionali assicurate al FPLS, con prima adeguazione entro 90 giorni dalla entrata in vigore del d.l. 73/2021.

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