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Messaggio

Messaggio numero 36035 del 02-11-2005

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il messaggio chiarisce che i lavoratori dipendenti da società di navigazione aerea iscritte al Fondo Volo devono seguire le regole già dettate per il divieto di accesso al "bonus" durante i periodi di CIGS dell'impresa. Le domande presentate vanno quindi definite secondo le istruzioni del precedente messaggio INPS n. 15728/2005, con salvezza delle istanze già presentate entro l'entrata in vigore della legge di conversione n. 291/2004.

Fondo Volo: chiarimenti sul bonus per il posticipo del pensionamento

Fondo Volo e incentivo al posticipo del pensionamento

Il documento fornisce chiarimenti applicativi sul diritto all’incentivo al posticipo del pensionamento, c.d. "bonus", per i lavoratori dipendenti da società di navigazione aerea soggette all’iscrizione al Fondo Volo. Lo scopo è precisare se tali lavoratori possano esercitare la facoltà di rinuncia all’accredito contributivo prevista dalla normativa del 2004.

Quadro normativo richiamato

Il messaggio richiama in particolare:

  • l’articolo 1, comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 243, che disciplina la facoltà di rinuncia all’accredito contributivo;
  • l’articolo 1-bis, comma 1, della legge 5 dicembre 2004, n. 291, di conversione del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, che prevede, dal 1° gennaio 2005, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per 24 mesi in favore del personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società derivanti da processi di riorganizzazione o trasformazione societaria, in caso di crisi occupazionale, ristrutturazione aziendale, riduzione o trasformazione di attività.

Limiti all’esercizio del "bonus"

Il comma 5 dell’articolo 1-bis stabilisce che i lavoratori dipendenti da imprese ammesse al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, se non hanno già esercitato la facoltà di rinuncia all’accredito contributivo, non possono esercitarla per il periodo di ammissione dell’impresa al trattamento. Restano salve soltanto le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 249/2004.

Indicazioni operative già fornite dall’INPS

Il messaggio richiama il precedente messaggio INPS n. 15728 del 15 aprile 2005, che aveva già chiarito che:

  • durante il periodo in cui l’impresa è ammessa alla CIGS, i lavoratori dipendenti non possono esercitare la facoltà di rinuncia all’accredito contributivo, cioè il "bonus";
  • nei casi in cui un’azienda sia articolata in più unità, la disciplina si applica solo ai lavoratori delle unità aziendali per le quali è stato concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria, e non a tutto il personale dell’impresa.

Applicazione al Fondo Volo

Alla luce di tali principi, le domande di "bonus" presentate da lavoratori dipendenti da società di navigazione aerea con obbligo di iscrizione al Fondo Volo devono essere definite secondo le istruzioni già impartite con il messaggio n. 15728 del 15 aprile 2005.

Pubblicazione e rilevanza esterna

Il messaggio precisa infine che ha rilevanza esterna e deve essere pubblicato sul sito internet dell’Istituto.

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