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Messaggio

Messaggio numero 36780 del 8-11-2005

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il messaggio INPS chiarisce che, se un soggetto già iscritto alla Gestione separata con una certa qualifica cambia attività e diventa lavoratore autonomo ex art. 53 TUIR, deve iscriversi nuovamente come tale. Restano invariati i principi generali di iscrizione per le altre figure e non sussiste un obbligo di nuova iscrizione solo per l'avvio di ulteriori rapporti con diversi committenti.

Chiarimenti sull'obbligo di iscrizione alla Gestione separata in caso di mutamento della qualifica

Chiarimenti sull'obbligo di iscrizione alla Gestione separata in caso di mutamento della qualifica

Il documento dell'INPS, emanato dalla Direzione Centrale delle Entrate Contributive il 8 novembre 2005, fornisce chiarimenti sull'obbligo di iscrizione alla Gestione separata quando muta la qualifica del soggetto assicurato. L'intervento si colloca nell'ambito della disciplina della Gestione separata di cui all'art. 2 della legge n. 335/1995 e precisa le conseguenze contributive del passaggio da una figura lavorativa all'altra.

Quadro normativo di riferimento

L'iscrizione alla Gestione separata è richiamata dall'art. 2, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335. In base a tale disposizione:

  • i lavoratori autonomi,
  • i collaboratori coordinati e continuativi,
  • gli incaricati alle vendite a domicilio comunicano all'INPS, dalla data di inizio dell'attività lavorativa, la tipologia dell'attività, i dati anagrafici, il codice fiscale e il domicilio.

Il messaggio precisa che i decreti attuativi della legge e le successive disposizioni che hanno esteso l'obbligo assicurativo ad altre categorie, come i lavoratori autonomi occasionali e gli associati in partecipazione, non hanno modificato la disciplina delle modalità e dei termini di iscrizione già prevista.

Iscrizione e modalità operative

L'INPS segnala di aver predisposto modulistica e procedure di iscrizione online per le diverse categorie di lavoratori assicurati alla Gestione separata. Nel contesto dei collaboratori coordinati e continuativi, l'Istituto aveva già chiarito che non sussiste un obbligo di nuova iscrizione quando, a un primo rapporto, si aggiungano o seguano altri rapporti con committenti diversi.

Mutamento della qualifica e nuova iscrizione

Diversa è la situazione in cui il lavoratore cambi qualifica nell'ambito della Gestione separata. Il messaggio indica che, quando il collaboratore, l'associato in partecipazione o il lavoratore autonomo occasionale intraprende un'attività di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53, comma 1, del TUIR, quale professionista non iscritto ad albi o casse professionali, si verifica un mutamento sostanziale del rapporto con l'INPS.

In tali casi:

  • il lavoratore diventa l'unico e diretto responsabile del versamento dei contributi previdenziali;
  • i contributi sono dovuti su un reddito diverso rispetto a quello della precedente qualifica;
  • si applicano scadenze e modalità di pagamento proprie;
  • non sussiste alcun obbligo di denuncia nei confronti dell'INPS.

Conclusione operativa

L'INPS conclude che, ai fini del corretto svolgimento del rapporto contributivo, chi intraprende l'attività di lavoratore autonomo deve iscriversi alla Gestione separata in tale nuova qualità, anche se risulta già presente nella stessa Gestione con una diversa qualifica. Ai fini dell'obbligo di iscrizione non rileva l'unicità della posizione assicurativa già esistente.

Effetti per le strutture INPS

La comunicazione è trasmessa per conoscenza e per l'applicazione uniforme da parte delle strutture periferiche e centrali dell'Istituto, in attuazione delle determinazioni assunte dal Comitato amministratore della Gestione separata.

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