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Messaggio

Messaggio numero 36298 del 3-11-2005

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il messaggio INPS n. 36298 del 3 novembre 2005 illustra come interpretare i dati dei flussi mensili EMens ai fini dell’accredito contributivo e della liquidazione delle prestazioni, in attesa della loro piena esposizione a montante negli estratti conto. Spiega la numerazione progressiva delle settimane, i codici di copertura, la gestione degli eventi figurativi e della "differenza accredito", nonché le modalità di utilizzo dei dati da parte delle Sedi.

Flussi retributivi EMENS: analisi dei livelli informativi

Flussi retributivi EMENS: analisi dei livelli informativi

Il messaggio disciplina la lettura dei dati retributivi e contributivi trasmessi mensilmente con il nuovo flusso EMens, introdotto dall’art. 44 della legge 24 novembre 2003, n. 326. L’obiettivo è fornire agli operatori criteri uniformi per valutare i periodi di contribuzione e per utilizzare correttamente le informazioni ai fini della liquidazione delle prestazioni e dell’accredito figurativo, nelle more della piena disponibilità dei dati a montante negli estratti conto.

Ambito di applicazione e finalità del flusso

La trasmissione telematica EMens riguarda:

  • i datori di lavoro già tenuti alla compilazione della parte C del modello 770 semplificato;
  • i committenti già obbligati alla compilazione del modello GLA;
  • gli associanti in partecipazione.

Il messaggio evidenzia che i dati EMens differiscono sotto vari aspetti da quelli della denuncia annuale O1/M, in particolare per:

  • individuazione delle assicurazioni coperte;
  • determinazione dell’anzianità contributiva di ciascun periodo;
  • indicazione degli eventi riconoscibili figurativamente;
  • valorizzazione della relativa retribuzione figurativa.

Viene inoltre precisato che, fino alla piena disponibilità dei dati EMens a montante, le Sedi non devono richiedere alle aziende dichiarazioni o documenti sostitutivi (mod. SA sost) per i periodi già trasmessi mensilmente con il sistema E-mens.

Consultazione dei dati e utilizzo operativo

I dati trasmessi mensilmente sono visualizzabili nell’Intranet, percorso:

  • soggetto contribuente;
  • Hydra Web.

In presenza di difficoltà di adeguamento al nuovo sistema, le Sedi devono utilizzare le informazioni contenute nei singoli flussi mensili secondo l’attuale tracciato, senza ricorrere alla documentazione sostitutiva prevista per il vecchio schema della denuncia annuale.

Numerazione progressiva delle settimane

Con il passaggio dalla denuncia annuale al flusso mensile è stato abbandonato il criterio del semplice conteggio delle settimane nel periodo considerato. È stato adottato un sistema di numerazione progressiva delle settimane di ciascun anno, che:

  • inizia dall’eventuale frazione compresa fra il 1° gennaio e il 1° sabato;
  • termina con l’eventuale frazione finale compresa fra l’ultima domenica e l’ultimo giorno dell’anno.

Con questo criterio possono essere numerate fino a 54 settimane in un anno e fino a 6 settimane in un mese. Il messaggio riporta una tabella esemplificativa per l’anno 2005, dalla quale si ricavano le frazioni iniziali e finali di ciascun mese.

Per i periodi ultramensili, le frazioni di settimana a cavallo di mese, contrassegnate dallo stesso numero progressivo, devono essere aggregate in settimane intere e sommate alle settimane intere comprese nel periodo. A titolo esemplificativo, per il periodo gennaio/aprile 2005 si conteggiano 15 settimane intere più 3 settimane aggregate, per un totale di 18 settimane.

Codici "tipo copertura"

Il datore di lavoro deve indicare, per ciascuna settimana del mese e per le eventuali frazioni iniziale e finale, il relativo "tipo copertura". I codici utilizzati sono:

  • X: settimana interamente retribuita, senza riduzioni per eventi accreditabili figurativamente;
  • 1: settimana interamente non retribuita, perché l’assenza di retribuzione deriva da eventi accreditabili figurativamente;
  • 2: settimana parzialmente retribuita, perché la retribuzione è ridotta per eventi riconoscibili figurativamente.

Il messaggio chiarisce che:

  • se la riduzione dipende da eventi non accreditabili figurativamente, la settimana resta X;
  • se la settimana è totalmente non retribuita per eventi non accreditabili figurativamente, può essere valorizzata con 0 oppure non codificata.

Per le settimane a cavallo di mese il codice si determina separatamente per ciascuna frazione. Le combinazioni possibili portano a queste regole:

  • X + X = X;
  • 1 + 1 = 1;
  • 2 + 2 = 2;
  • in caso di combinazioni diverse, la settimana assume sempre il codice 2.

Determinazione dell’anzianità contributiva

L’anzianità contributiva di un periodo, ai fini del montante, è data dalla somma di:

  • settimane con tipo copertura X;
  • settimane con tipo copertura 2.

Nel computo devono essere comprese anche le eventuali frazioni iniziale e finale del periodo considerato.

A queste si aggiungono le settimane con tipo copertura 1, che sono settimane interamente non retribuite ma accreditabili figurativamente in presenza di eventi previsti.

Il messaggio porta l’esempio del periodo gennaio/agosto 2005, nel quale risultano:

  • 32 settimane complessive accreditabili;
  • 27 settimane con tipo copertura X;
  • 5 settimane con tipo copertura 2;
  • 4 settimane con tipo copertura 1, riferite alle settimane 9, 15, 26 e 28.

Eventi accreditabili figurativamente

Il codice 1 o 2 viene attribuito solo se l’assenza o la riduzione della retribuzione dipende da eventi per i quali è previsto l’accredito figurativo. Le aziende devono quindi indicare il tipo di evento intervenuto mediante gli appositi codici.

Se in una stessa settimana ricorrono più eventi, è possibile riconoscere un solo evento figurativo per settimana: deve essere scelto quello più favorevole all’interessato. Il messaggio precisa che:

  • si privilegia la CIG rispetto ad altri eventi;
  • si privilegiano sempre altri eventi rispetto alla malattia se concomitanti con essa.

Viene fornito l’esempio della 26ª settimana di giugno, in cui coesistono CGO e MAL: la settimana viene considerata coperta figurativamente sulla base dell’evento più favorevole, cioè CGO.

Per il periodo maggio/agosto 2005 il messaggio riepiloga il seguente risultato di accredito:

  • 15 settimane interamente retribuite, tipo copertura X;
  • 2 settimane parzialmente retribuite, tipo copertura 2;
  • 1 settimana di integrazione figurativa per evento CGO, corrispondente al codice ARPA 349;
  • 1 settimana di integrazione figurativa per evento MAL, corrispondente al codice ARPA 319;
  • 1 settimana interamente non retribuita, tipo copertura 1, per evento MAL, corrispondente al codice ARPA 310.

Differenza accredito per periodi coperti con retribuzione effettiva

Per alcuni eventi, quando la retribuzione figurativa è determinata sull’imponibile effettivo dell’interessato, le aziende devono indicare la cosiddetta "differenza accredito", cioè il valore retributivo complessivo da registrare nelle settimane del mese contrassegnate dallo stesso codice evento.

Gli eventi elencati sono:

  • MAL: malattia di durata non inferiore a sette giorni;
  • INF: infortunio di durata non inferiore a sette giorni;
  • MA1: congedo di maternità o paternità ex artt. 16, 17, 20 e 28, D.Lgs. n. 151/2001;
  • MA2: congedo parentale ex art. 35, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001;
  • MA3: congedo per malattia del bambino di età inferiore a 3 anni ex art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001;
  • MA4: prolungamento del congedo parentale fino a 3 anni di età del bambino con handicap ex art. 33, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001 e art. 33, comma 3, legge n. 104/1992;
  • MA5: permessi mensili per figli con handicap grave ex art. 42, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 151/2001;
  • MA6: permessi mensili fruiti da lavoratore con handicap grave ex art. 33, comma 6, legge n. 104/1992;
  • MA7: permessi mensili per assistenza a parenti ed affini entro il 3° grado con handicap grave ex art. 33, comma 3, legge n. 104/1992;
  • MC1: congedo ex art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001;
  • ACT: malattia specifica ex lege 88/1987;
  • CGO: cassa integrazione guadagni ordinaria;
  • CGS: cassa integrazione guadagni straordinaria;
  • DON: assenza per donazione sangue ex art. 13, legge n. 107/1990.

La differenza accredito è quantificata distintamente per ciascun tipo di evento. Se lo stesso evento interessa più settimane dello stesso mese, l’importo dichiarato rappresenta la somma complessiva delle differenze riferite a quelle settimane.

Il messaggio precisa che tali importi concorrono a determinare la retribuzione pensionabile e devono essere considerati anche se riferiti a eventi non rilevanti ai fini dell’accredito figurativo.

Esempi di cumulo della differenza accredito

Viene riportato un esempio in cui, per la settimana 38 di settembre, coesistono CGO e MAL con differenze accredito pari rispettivamente a 500 e 100. Una volta stabilito l’evento da accreditare, la differenza accredito da registrare risulta pari alla somma degli importi relativi ai diversi eventi intervenuti, ossia 600.

Differenza accredito per periodi coperti da retribuzione convenzionale

Per una seconda categoria di eventi la differenza accredito non è comunicata dall’azienda, ma è determinata dall’Istituto rapportando alla durata del periodo il 200% del valore massimo annuo dell’assegno sociale.

Gli eventi elencati sono:

  • MB1: riposi giornalieri per allattamento fino al 1° anno di età del bambino, ex artt. 39 e 49, D.Lgs. n. 151/2001;
  • MB2: congedo parentale ex art. 35, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001, oltre i 6 mesi entro i 3 anni di età del bambino oppure fruito fra il 3° e l’8° anno di età del bambino;
  • MB3: riposi giornalieri per figli con handicap grave fino a 3 anni di età, ex art. 42, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001 e art. 33, comma 2, legge n. 104/1992;
  • MB4: congedi per malattia del bambino di età compresa fra 3 e 8 anni, nel limite di 5 giorni l’anno per ciascun genitore, ex art. 47, comma 2, D.Lgs. n. 151/2001;
  • MB5: riposi giornalieri fruiti da lavoratore con handicap grave ex art. 33, comma 6, legge n. 104/1992.

Per questi eventi:

  • l’azienda indica la durata dell’evento in settimane, espressa in centesimi, rapportando a settimana intera le ore di riposo o le giornate di congedo fruite nel mese;
  • il risultato della trasformazione equivale a 1 settimana = 100;
  • il calcolo della retribuzione figurativa tiene conto anche dell’importo medio settimanale della retribuzione convenzionale, pari a 1/52 del 200% dell’assegno sociale annuo.

L’esempio fornito riguarda il codice MB1: 44 ore di riposo mensili, con orario contrattuale di 40 ore settimanali, danno luogo a 1,1 settimane, cioè 110 centesimi. Applicando il valore convenzionale settimanale di 187,49 euro, la retribuzione figurativa da accreditare è pari a 206,24 euro.

Anzianità contributiva accreditata e capienza massima del periodo

Il messaggio richiama il criterio ordinario secondo cui le settimane di ciascun periodo assicurativo corrispondono al numero dei sabati compresi nel periodo, con incremento dell’eventuale frazione di settimana successiva all’ultimo sabato, da considerare come settimana intera.

Per evitare che l’applicazione mensile di tale criterio produca, a montante, un’anzianità eccedente la capienza massima del periodo, è stata introdotta la numerazione progressiva delle settimane.

In linea generale, l’anzianità contributiva di un periodo plurimensile è costituita da:

  • settimane intere del periodo;
  • eventuale frazione iniziale che si conclude con il primo sabato del periodo;
  • eventuale frazione finale con cui termina l’ultimo mese valutato.

Il messaggio esamina il periodo 1° gennaio - 31 marzo 2005, per il quale risulta:

  • un totale di 14 settimane secondo il criterio dei sabati e della frazione finale di marzo;
  • una capienza massima pensionistica pari a 13 settimane, applicando il coefficiente di conversione 4,333 (52/12) e arrotondando il risultato di tre mesi a 13.

Ne consegue che, ai fini pensionistici, il numero delle settimane del periodo deve essere considerato entro la capienza massima, mentre gli importi dichiarati dalle aziende a titolo di imponibile e di differenza accredito vanno comunque considerati per intero nella retribuzione pensionabile, riferiti alle settimane utili del periodo.

Registrazione dei periodi e utilizzo ai fini pensionistici

I dati comunicati con le denunce EMens saranno acquisiti automaticamente nell’estratto conto dei lavoratori interessati. Nelle more del rilascio delle procedure informatiche, le Sedi devono utilizzare ai fini pensionistici i dati trasmessi secondo i criteri illustrati nel messaggio.

Il documento si chiude con l’indicazione che il messaggio è emanato dal Direttore Generale Crecco.

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