L.R. Abruzzo 9/2019
Disposizioni di adeguamento all'articolo 1, commi 965, 966, 967, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021). Introduzione dell'indennita' a carattere differito in adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lett. m) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo adegua la disciplina dei vitalizi e introduce l’indennità a carattere differito per i consiglieri, con effetto dal 1° ottobre 2019 per il capo sui vitalizi. Prevede criteri contributivi di calcolo, rivalutazione, reversibilità, rinunce, esclusioni per condanne penali, norme transitorie per X e XI legislatura e copertura finanziaria interna al bilancio del Consiglio regionale.
Rideterminazione degli assegni vitalizi e introduzione dell’indennità a carattere differito per i consiglieri regionali Abruzzo
Rideterminazione dei vitalizi e indennità differita per i consiglieri regionali Abruzzo
La legge disciplina, per la Regione Abruzzo, due profili distinti: la rideterminazione degli assegni vitalizi e di reversibilità già in erogazione o non ancora erogati, e l’introduzione dell’indennità a carattere differito per i consiglieri regionali. L’assetto è costruito su criteri contributivi e prevede regole transitorie, cause di esclusione, facoltà di rinuncia e disciplina della reversibilità.
Ambito di applicazione e finalità
Il provvedimento adegua l’ordinamento regionale alle disposizioni statali richiamate dalla legge n. 145/2018 e dal d.l. n. 174/2012. Il primo capo riguarda gli assegni vitalizi e di reversibilità spettanti, in erogazione, non ancora erogati o sospesi, considerati al lordo. Il secondo capo introduce per i consiglieri regionali un’indennità a carattere differito calcolata con metodo contributivo.
Rideterminazione degli assegni vitalizi e di reversibilità
Gli assegni vitalizi sono rideterminati applicando al montante contributivo individuale i coefficienti di trasformazione indicati nell’Intesa richiamata dalla legge. Le frazioni di anno sono computate con un incremento proporzionale ai mesi. La rideterminazione non può comunque scendere sotto certe soglie di tutela:
- l’importo rideterminato non può essere inferiore al valore derivante dall’applicazione delle aliquote dell’Allegato A all’assegno spettante, secondo la fascia di importo e la differenza percentuale tra assegno originario e assegno ricalcolato;
- l’importo dell’assegno vitalizio e di reversibilità non può essere inferiore a due volte il trattamento minimo INPS, salvo che l’assegno già goduto prima della rideterminazione fosse inferiore a tale soglia;
- l’importo rideterminato non può superare l’assegno originariamente spettante o ancora da erogare.
Se, al momento della prima applicazione, la spesa complessiva eccede il limite indicato nell’Intesa, le aliquote base dell’Allegato A sono incrementate per parametri di 0,1 fino al raggiungimento del limite di spesa; tali aliquote restano poi applicabili anche agli assegni successivi.
Quando il calcolo contributivo puro risulta più favorevole della regola di salvaguardia dell’Allegato A, prevale tale calcolo e l’allegato non si applica. La reversibilità è calcolata sull’assegno vitalizio come rideterminato, secondo la percentuale prevista dalla normativa regionale vigente al momento della maturazione del diritto.
Montante contributivo e criteri di calcolo
Il montante contributivo è determinato secondo la nota metodologica allegata all’Intesa. Per il calcolo si considerano i contributi ordinari effettivamente versati oppure quelli dovuti per il completamento della legislatura, con riferimento alle scritture contabili o alle aliquote e indennità consiliari lorde vigenti nel periodo interessato. Si tiene conto, se del caso, dei dati della Tabella 1 dell’Intesa, escludendo altre indennità.
La contribuzione è ripartita in questo modo:
- quota a carico del consigliere: aliquota percentuale prevista dalla normativa di riferimento, comprensiva di eventuale contribuzione per il completamento volontario del quinquennio e di quella aggiuntiva per la reversibilità;
- quota a carico del Consiglio regionale: 2,75 volte la quota del consigliere.
I contributi sono calcolati sui giorni effettivi di calendario solare. Le quote per il completamento volontario del quinquennio sono determinate sulla base dell’indennità lorda e dell’aliquota vigenti nell’ultimo giorno della legislatura e si considerano versate in pari data.
Rivalutazione degli importi
Gli assegni vitalizi e di reversibilità rideterminati sono rivalutati automaticamente ogni anno, a partire dall’anno successivo all’applicazione della legge, in base all’indice ISTAT FOI. Per la rivalutazione trova applicazione anche la regola dell’articolo 1, comma 287, della legge n. 208/2015.
Decorrenza ed effetti temporali del capo sui vitalizi
Le disposizioni sul capo relativo ai vitalizi producono effetti dal 1° ottobre 2019. Sono inoltre abrogate, da tale data, le norme regionali precedentemente vigenti sui vitalizi indicate dalla legge.
Introduzione dell’indennità a carattere differito
A decorrere dalla XI legislatura regionale, ai consiglieri eletti spetta, alla cessazione del mandato, un’indennità a carattere differito determinata con metodo contributivo. La disciplina si applica anche ai consiglieri eletti nella X legislatura che presentino espressa richiesta al Servizio competente entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, a pena di decadenza.
Trattenute e contribuzione durante il mandato
L’indennità è corrisposta in dodici mensilità. A tal fine, sull’indennità di carica lorda è operata una trattenuta pari alla quota contributiva prevista. Se il consigliere conserva il trattamento economico presso l’amministrazione di appartenenza, può versare mensilmente i contributi per maturare l’indennità differita relativa al periodo coperto da tale opzione.
Requisiti per il diritto all’indennità differita
Il diritto matura al compimento di 65 anni e dopo almeno 5 anni di mandato consiliare, anche non consecutivi. Per ogni anno di mandato oltre il quinto, l’età richiesta si riduce di un anno fino al limite di 60 anni. Ai fini della durata del mandato, la frazione di anno vale come anno intero se pari ad almeno sei mesi e un giorno; non rilevano periodi di sei mesi o meno. Il consigliere può versare le quote per completare il quinquennio anche in caso di sostituzione temporanea di altro consigliere; non può farlo il consigliere la cui elezione sia stata annullata.
Calcolo dell’indennità differita
L’importo è determinato con metodo contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi versati per il coefficiente di trasformazione della tabella A dell’allegato 2 della legge n. 247/2007, come rideterminato ai sensi della legge n. 335/1995, in relazione all’età del consigliere al momento della maturazione del diritto. Le frazioni di anno sono calcolate con un incremento proporzionale ai mesi.
Il montante contributivo individuale è formato applicando alla base imponibile contributiva l’aliquota prevista e rivalutando annualmente, con capitalizzazione composta al 31 dicembre, i contributi versati. La base imponibile è l’indennità di carica lorda, con esclusione di ulteriori indennità di funzione e del rimborso delle spese di mandato. La quota contributiva a carico del consigliere è pari all’8,80% della base imponibile; quella a carico del Consiglio regionale è pari a 2,75 volte tale quota. Il tasso annuo di capitalizzazione corrisponde alla variazione media quinquennale del PIL nominale calcolata da ISTAT, con regola specifica in caso di revisione della serie storica.
Decorrenza dell’indennità differita
L’indennità è corrisposta dal primo giorno del mese successivo alla presentazione dell’istanza al Servizio competente, se il consigliere ha già maturato i requisiti. Se alla cessazione del mandato i requisiti sono già posseduti, la decorrenza è dal primo giorno del mese successivo alla cessazione. In caso di fine legislatura, chi ha già maturato il diritto la percepisce dal primo giorno del mese successivo alla fine della legislatura, previa istanza.
Esclusione dal beneficio per condanne penali
L’indennità differita è esclusa nei casi di condanna definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione del codice penale, se la condanna comporta interdizione dai pubblici uffici. L’esclusione decorre dal passaggio in giudicato e dura quanto l’interdizione. Si applica inoltre ai condannati definitivamente per associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso e ai delitti aggravati dall’articolo 7 del d.l. n. 152/1991, con decorrenza dal giudicato.
Rinuncia all’indennità differita e revoca della rinuncia
Il consigliere può rinunciare all’indennità differita con dichiarazione da rendere al Servizio competente entro 30 giorni dalla proclamazione; in tal caso non si applicano le trattenute contributive. È prevista anche la rinuncia successiva, prima dell’inizio della corresponsione, con restituzione dei contributi versati rivalutati al tasso legale e cessazione dei contributi mensili a carico del consigliere; la quota di accantonamento del Consiglio corrispondente alla restituzione è destinata al Fondo per il trattamento di fine servizio e fine rapporto, nei limiti del debito non ancora coperto.
Per i consiglieri che hanno rinunciato è possibile revocare la rinuncia:
- entro 30 mesi dalla proclamazione, durante il mandato, con versamento della quota a proprio carico anche in forma rateizzata;
- in caso di rielezione per un secondo mandato consecutivo, entro 30 giorni dalla proclamazione nel secondo mandato, con analogo versamento.
Reversibilità a titolo oneroso
Il consigliere può, con apposita istanza e previo versamento di una quota mensile pari al 25% della contribuzione obbligatoria a suo carico, destinare l’indennità differita al decesso in favore di:
- coniuge, finché permanga lo stato vedovile e non vi sia scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio o separazione per sua responsabilità;
- figli legittimi, legittimati, adottivi, naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati, fino a 18 anni;
- figli maggiorenni studenti fino a 26 anni, oppure totalmente inabili al lavoro con diritto alla pensione di reversibilità secondo le norme previdenziali.
La misura della reversibilità è quella prevista per i trattamenti pensionistici e di reversibilità dalla normativa statale vigente, solo ai fini di questa disciplina. Se la quota spetta ai figli, essa è divisa in parti uguali e, se uno o più perdono il diritto, la quota si redistribuisce tra gli altri. Il diritto si estingue con il venir meno delle condizioni o con il decesso del beneficiario. La prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla morte del consigliere, su istanza dei beneficiari.
Condizioni, comunicazioni e documentazione per la reversibilità
La reversibilità è erogata al coniuge o altro avente diritto solo se, al momento del decesso, il consigliere aveva già maturato i requisiti contributivi per l’indennità differita. Il consigliere che intenda destinare la reversibilità deve comunicarlo al Servizio competente entro la cessazione dello status di consigliere; può modificare in ogni momento i nominativi dei beneficiari con comunicazione scritta.
I beneficiari devono presentare istanza entro 24 mesi dal decesso. Titolari dell’indennità differita e della reversibilità devono inoltre certificare annualmente l’esistenza in vita, lo stato vedovile o il rapporto di filiazione; la struttura competente richiede ogni anno, nel mese di marzo, l’autocertificazione.
Disposizioni transitorie
Per i consiglieri eletti nella XI legislatura è possibile richiedere, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, i versamenti necessari per maturare l’indennità differita; i contributi relativi al periodo precedente possono essere versati in un’unica soluzione o rateizzati fino a 6 mesi.
Per i consiglieri eletti nella X legislatura che intendano avvalersi della disciplina è richiesta contestualmente anche la copertura contributiva dell’intero quinquennio, pur non completato, nel rispetto dei requisiti di accesso; il versamento può avvenire in unica soluzione o rateizzato fino a 24 mesi. Fino al completo versamento dei contributi non matura il diritto all’indennità.
Per gli assegni vitalizi non ancora erogati spettanti ai consiglieri in carica nella IX legislatura o cessati entro tale legislatura e non ancora in possesso dell’età richiesta, la rideterminazione si applica all’importo che sarebbe spettato secondo la normativa previgente richiamata.
La rinuncia all’indennità differita può essere esercitata, in sede di prima applicazione, entro 90 giorni dall’entrata in vigore. I consiglieri in carica della X e XI legislatura che abbiano aderito all’indennità differita possono anche avvalersi della reversibilità, presentando istanza e versando il contributo obbligatorio commisurato a tutta la durata delle legislature rispetto alle quali il diritto è stato conseguito, anche in forma rateizzata fino alla conclusione della XI legislatura.
Disposizioni finanziarie
Gli interventi sul capo dei vitalizi non devono comportare maggiori oneri per il bilancio del Consiglio regionale. Gli oneri derivanti dall’indennità differita sono coperti mediante un apposito capitolo di bilancio, denominato “Fondo per indennità a carattere differito”, con copertura quantificata in 500.000 euro per il 2019 e 600.000 euro per ciascuno degli esercizi successivi indicati. Le variazioni di bilancio sono attuate con provvedimenti periodici dell’Ufficio di Presidenza in relazione alle obbligazioni effettivamente derivanti dall’applicazione della disciplina.
Abrogazioni e regime di efficacia
Dal 1° ottobre 2019 sono abrogate le disposizioni regionali indicate relative ai vitalizi. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAT, mentre gli effetti del capo sui vitalizi decorrono dal 1° ottobre 2019. Le norme introdotte nel 2023 e nel 2024 hanno poi inciso su rinuncia, reversibilità, documentazione e decorrenze dell’indennità differita.
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