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Legge

L.R. Abruzzo 7/2019

Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 11 agosto 2009, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 71/2001 (Rifinanziamento della L.R. n. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa abruzzese) e norme relative al recupero, alla salvaguardia e alla valorizzazione dei trabocchi da molo, anche detti ''caliscendi'' o ''bilancini'', della costa abruzzese) e 19 dicembre 2001, n. 71 (Rifinanziamento della L.R. n. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa teatina).

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 7/2019Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la disciplina abruzzese su trabocchi e caliscendi, fissando limiti di superficie, capienza e passerelle, requisiti edilizi e autorizzativi, divieti sui materiali e regole per l’uso turistico-didattico. Contiene una deroga stagionale per la somministrazione nel 2021 e non comporta nuovi oneri per il bilancio regionale.

Valorizzazione turistica dei trabocchi e adeguamento della disciplina regionale su recupero, uso e ristorazione

Valorizzazione turistica dei trabocchi e dei caliscendi

La legge regionale Abruzzo n. 7 del 2019 interviene sulle discipline regionali già dedicate al recupero e alla valorizzazione dei trabocchi della costa abruzzese, aggiornandone l’assetto terminologico, urbanistico-edilizio e funzionale. L’obiettivo è favorire l’uso turistico, didattico e culturale delle strutture, mantenendo al contempo vincoli di sicurezza, tutela paesaggistica e rispetto delle caratteristiche originarie.

Ambito di applicazione e oggetto degli interventi

Il provvedimento modifica la legge regionale n. 13 del 2009 e la legge regionale n. 71 del 2001, entrambe relative ai trabocchi della costa abruzzese, con effetti sulla disciplina del recupero, della ristrutturazione, della valorizzazione turistica e della somministrazione di alimenti e bevande. La normativa si applica solo nell’ambito territoriale della Regione Abruzzo.

Disciplina della valorizzazione turistica e limiti dimensionali

Per i trabocchi viene introdotta una disciplina più dettagliata della funzione di ristorazione e dell’uso turistico-didattico. In particolare:

  • la superficie complessiva massima di occupazione, comprensiva di specchio acqueo e strutture componenti il trabocco, è fissata in 2.000 metri quadrati;
  • la parte destinata alla ristorazione aperta al pubblico non può superare 160 metri quadrati calpestabili;
  • la parte destinata ai servizi accessori connessi alla ristorazione, come cucina e servizi, non può superare 50 metri quadrati calpestabili;
  • la capienza massima dell’attività di ristorazione è di 60 persone complessive, compresi ospiti e personale.

La passerella di accesso non rientra nel computo di tali parametri. La sua superficie è determinata in base alla distanza del trabocco dalla costa, mentre la larghezza massima consentita è di 2 metri, nel rispetto delle norme su sicurezza pubblica e abbattimento delle barriere architettoniche.

Requisiti per recupero, utilizzazione e ristrutturazione

Gli interventi sui trabocchi devono rispettare la disciplina edilizia statale, in particolare il d.P.R. n. 380 del 2001, per quanto compatibile e applicabile, oltre alle prescrizioni igienico-sanitarie, di sicurezza e antincendio vigenti. Restano necessari, quando previsti, i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta delle autorità competenti.

Per la verifica statica si applicano le disposizioni regionali già richiamate dalla legge sulla costa teatina.

Tutela paesaggistica e vincoli culturali

Per i trabocchi ubicati in aree soggette a vincolo paesaggistico o vincolati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, gli interventi di recupero, utilizzazione e ristrutturazione sono comunque consentiti solo previa autorizzazione dell’amministrazione competente alla tutela del vincolo. Restano ferme le prescrizioni derivanti da norme ambientali o paesaggistiche statali e regionali.

Regole costruttive e divieti sui materiali

Nella disciplina dei trabocchi viene rafforzato il vincolo di conservazione delle caratteristiche originarie. Negli interventi di recupero e ristrutturazione:

  • è vietato modificare le caratteristiche costruttive originarie del trabocco, salvo quanto consentito dalla disciplina applicabile;
  • è fatto divieto assoluto di utilizzare materiali quali legno lamellare, plastica o metalli diversi da quelli naturali originali.

Uso turistico-didattico e attività di ristorazione

Il titolare del trabocco deve garantire il perfetto funzionamento della macchina da pesca, anche per simulare almeno una volta al giorno, durante l’attività di ristorazione, l’antico metodo di pesca.

Fuori dalla stagione balneare, l’utilizzo del trabocco è consentito anche per attività turistico-didattiche. In tale ipotesi il titolare deve comunicare al Comune competente giorni e orari di apertura, per un monte minimo comunque non inferiore a 12 ore mensili.

La Regione Abruzzo, nei limiti delle risorse annualmente stanziate per le attività turistiche e culturali, può sostenere visite guidate sui trabocchi d’intesa con i titolari, allo scopo di promuovere la storia del trabocco e l’immagine della costa teatina in Italia e all’estero.

Terminologia regionale

La legge uniforma la terminologia usata nella normativa regionale:

  • il termine “travocco” resta in uso soltanto per gli impianti esistenti ubicati nel porto di Pescara;
  • per gli impianti situati sulla costa teatina il termine corretto diventa “trabocco”.

Disposizione transitoria per la stagione balneare 2021

Per la stagione balneare 2021 è consentito, per i trabocchi, lo svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande in conformità ai titoli abilitativi già rilasciati dalle autorità competenti. Se necessario, l’attività stagionale temporanea è avviata su istanza degli aventi diritto e previa attestazione di un tecnico abilitato sulla permanenza delle condizioni di sicurezza, igiene e salubrità della struttura in rapporto al numero massimo di persone ospitabili, ai sensi della disciplina edilizia regionale e statale richiamata.

Clausola di rinvio e profili finanziari

Per quanto non specificamente adeguato dalla legge, restano ferme le altre disposizioni regionali in materia. L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Abruzzo.

Entrata in vigore

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAT. La disposizione transitoria sulla somministrazione stagionale è invece riferita espressamente alla sola stagione balneare 2021.

Testo integrale

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