Deliberazione n. 282 del 09/05/2024
Provvedimento del 9 maggio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa al rischio di diffusione, tramite Facebook, Instagram, Telegram e YouTube, di materiale a contenuto sessualmente esplicito. Le misure impongono ai gestori delle piattaforme di impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e di conservare, se acquisito in chiaro, il materiale a soli fini probatori per dodici mesi, con modalità idonee a non rendere direttamente identificabili gli interessati. La decisione si fonda sulla procedura accelerata prevista per i casi di c.d. revenge porn e sulla successiva ratifica del Garante.
Ratifica di misure d'urgenza nei confronti di Facebook/Meta, Telegram e Google per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito su piattaforme digitali
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento del 9 maggio 2024, una serie di misure urgenti adottate dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, Google Italy S.r.l., Google LLC e Google Ireland. Il procedimento origina da una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa al rischio di diffusione, senza consenso, di materiale a contenuto sessualmente esplicito riconducibile al c.d. revenge porn.
Presupposti normativi e procedimento accelerato
Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante il potere di intervenire in presenza di segnalazioni concernenti registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, e potenzialmente oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione tramite piattaforme digitali senza consenso. La norma prevede un intervento rapido dell’Autorità, che deve decidere entro 48 ore dal ricevimento della segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Intervento urgente del dirigente competente
In applicazione dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, come introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 187, 188 e 189 del 3 maggio 2024. Le misure sono state disposte dopo la verifica della compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata e sono state poi trasmesse ai gestori delle piattaforme interessate.
Contenuto delle misure impartite
Le determinazioni urgenti hanno previsto due ordini di misure:
- l’ingiunzione a impedire l’immediata diffusione sulle piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare, se acquisito in chiaro, l’eventuale materiale oggetto della segnalazione per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, esclusivamente a fini probatori e mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica finale del Garante
Il Garante, esaminata la documentazione in atti e le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 1/2000, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento non contiene una sanzione amministrativa né ulteriori prescrizioni sostanziali oltre alla conferma delle misure volte a impedire la diffusione del materiale e a garantirne l’eventuale conservazione probatoria per il tempo indicato.
Punti principali
Base normativa e competenza del Garante
Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante il potere di ricevere segnalazioni da chi abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere diffusi senza consenso tramite piattaforme digitali. La norma prevede inoltre che il Garante decida entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Misure urgenti adottate dal dirigente
In base all’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza determinazioni nn. 187-189 del 3 maggio 2024. Tali determinazioni hanno ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, Google Italy S.r.l., Google LLC e Google Ireland di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash.
Conservazione a fini probatori
Alle medesime società è stata prescritta la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente per fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento. La conservazione deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 9 maggio 2024, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d’urgenza adottati il 3 maggio 2024 nei confronti dei gestori delle piattaforme indicate. Non risultano nel testo ulteriori valutazioni di merito, sanzioni o prescrizioni diverse da quelle già impartite in via urgente.
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