Deliberazione n. 150 del 13/03/2025
Provvedimento del 13 marzo 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica i provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti dei gestori di Facebook, Instagram, Telegram, YouTube e TikTok, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale audiovisivo o informatico a contenuto sessualmente esplicito potenzialmente destinato alla diffusione senza consenso. L’intervento mira a impedire l’ulteriore diffusione del materiale sulle piattaforme indicate e, in via accessoria, a imporne la conservazione per finalità probatorie per 12 mesi, con modalità idonee a tutelare la riservatezza e a evitare la diretta identificabilità degli interessati.
Ratifica urgente nei confronti di Facebook, Instagram, Telegram, YouTube e TikTok per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis Codice privacy
Ratifica urgente di misure contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento del 13 marzo 2025, le determinazioni d’urgenza adottate dal dirigente competente nei confronti dei gestori di Facebook, Instagram, Telegram, YouTube e TikTok. L’intervento si colloca nell’ambito della procedura prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy per le segnalazioni relative alla possibile diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito.
Fatti e origine del procedimento
La persona interessata ha presentato una segnalazione al Garante rappresentando di trovarsi in una delle situazioni contemplate dall’art. 144-bis del Codice, ossia il rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, fossero oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione tramite piattaforme digitali senza consenso.
Nella segnalazione sono state indicate le piattaforme Facebook, Instagram, Telegram, YouTube e TikTok, sulle quali si temeva la circolazione del materiale.
Base normativa richiamata
Il provvedimento richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante il potere di ricevere queste segnalazioni e di decidere entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire la diffusione del materiale, salvo successiva ratifica.
Misure urgenti adottate dal dirigente
A seguito della verifica di compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 80, 81, 82 e 83 del 12 marzo 2025, trasmesse il medesimo giorno ai gestori delle piattaforme.
Le misure disposte sono state:
- l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, Google Italy S.r.l., Google LLC, Google Ireland e TikTok Technology Limited di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare, a soli fini probatori, l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicare tempestivamente all’Autorità le modalità adottate.
Decisione del Garante
Il Garante, esaminate la documentazione in atti e le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente.
La ratifica concerne i provvedimenti nn. 80/2025, 81/2025, 82/2025 e 83/2025, adottati il 12 marzo 2025 nei confronti dei soggetti sopra indicati.
Implicazioni operative
Il provvedimento conferma l’utilizzo della procedura accelerata prevista per le segnalazioni in materia di revenge porn, con duplice finalità:
- bloccare tempestivamente la diffusione del materiale sulle piattaforme digitali;
- preservare, per un periodo limitato, la prova dell’eventuale materiale in chiaro, garantendo al contempo la protezione dell’identità degli interessati.
Per i gestori delle piattaforme, il provvedimento comporta un obbligo immediato di attivazione tecnica e organizzativa per impedire la circolazione del contenuto segnalato e per gestire l’eventuale conservazione probatoria nel rispetto delle indicazioni dell’Autorità.
Punti principali
Origine della segnalazione e competenza del Garante
La persona interessata ha presentato una segnalazione protocollata presso l’Ufficio del Garante, rappresentando di rientrare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, cioè la possibile diffusione senza consenso di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici sessualmente espliciti destinati a rimanere privati. Nella segnalazione sono state indicate le piattaforme Facebook, Instagram, Telegram, YouTube e TikTok come possibili canali di diffusione del materiale.
Provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 80-83 del 12 marzo 2025. Tali determinazioni hanno ingiunto ai gestori delle piattaforme l’immediata adozione di misure per impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e hanno prescritto, per l’eventuale materiale acquisito in chiaro, la conservazione a soli fini probatori per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento.
Ratifica del Garante
Ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento del Garante n. 1/2019, l’Autorità ha ratificato i provvedimenti d’urgenza nn. 80/2025, 81/2025, 82/2025 e 83/2025 adottati il 12 marzo 2025 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, Google Italy S.r.l., Google LLC, Google Ireland e TikTok Technology Limited.
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