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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 29234/2022 del 07/10/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto il risarcimento del danno per erroneo inquadramento (periodo indicato dall'1.10.1978 al 26.6.2002) contestando la mancata attribuzione della qualifica e le conseguenti perdite patrimoniali. I giudici di merito avevano rigettato la domanda ritenendola prescritta: per il primo giudice il termine decennale doveva decorrere dall'originario errore di inquadramento (anni '70), e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che il dies a quo fosse il momento dell'erroneo inquadramento e che la comunicazione della CO.TRA.L. del 2007 non avesse inciso sul decorrere della prescrizione. In cassazione il ricorrente ha invocato, fra l'altro, che il termine prescrizionale dovesse decorrere dalla cessazione dell'illecito permanente o dalla percezione oggettiva del danno (es. comunicazione del 2007) e che atti della controparte potessero interrompere o esprimere rinuncia alla prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo: ha ritenuto che l'erroneo inquadramento costituisse un illecito permanente (demansionamento/errato inquadramento protratto nel tempo), per il quale la prescrizione decennale decorre de die in diem fino alla cessazione della condotta illecita. Ne consegue che non è corretto fissare come unico dies a quo la data iniziale dell'errore; la sentenza di merito è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, perché verifichi se nel periodo fino al 26.6.2002 vi siano stati atti che abbiano interrotto la prescrizione o costituito rinuncia. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte regolerà le spese del giudizio di legittimità in sede di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato rispetto al vizio di extrapetizione e alla necessità che le deduzioni difensive siano pertinenti rispetto alla domanda; la Corte territoriale è stata criticata per la valutazione di questioni non sollevate in modo determinante dalla resistente.

  • art. 2103 c.c.

    Richiama il principio secondo cui l'inquadramento è collegato alle mansioni effettivamente svolte; la giurisprudenza individua in tale diritto un credito soggetto a prescrizione decennale.

  • art. 2937 c.c.

    Riferito alla possibile rinuncia o comportamenti incompatibili con l'eccezione di prescrizione; la corte rileva che la valutazione di eventuali atti con tali effetti spetta al giudice di rinvio.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Fondamento dell'impugnazione per violazione di legge; la Corte ha accolto il motivo di cassazione relativo alla decorrenza della prescrizione.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato nel ricorso relativo alla decorrenza della prescrizione; la Corte ha analizzato il principio generale sulla prescrizione del diritto azionato.

  • art. 2944 c.c.

    Citate dai giudici di merito in riferimento al termine decennale; la Cassazione si è richiamata però alla normativa e alla giurisprudenza che individuano la prescrizione decennale (art. 2946 c.c.) e al regime applicabile agli illeciti permanenti.

  • art. 2946 c.c.

    Indica il termine prescrizionale decennale applicabile ai crediti di lavoro; la Corte ne precisa l'applicazione al caso degli illeciti/permanenti (decorso de die in diem fino alla cessazione).

  • D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)

    D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis

    Richiamato in sede di deposito delle conclusioni del Pubblico Ministero; non inciso sulla soluzione sostanziale del caso.

Massime di principio

  • In caso di demansionamento o erroneo inquadramento protratto nel tempo (illecito permanente), la prescrizione decennale per il risarcimento dei danni decorre de die in diem e non unicamente dalla prima manifestazione dell'errore: il termine ricomincia ogni giorno finché la condotta illecita non cessa.
  • Il dies a quo della prescrizione può essere la cessazione della condotta illecita; di conseguenza il lavoratore può far valere la pretesa anche per periodi anteriori al decennio se l'illecito è perdurante.
  • Comunicazioni o atti della parte datoriale possono, a seconda del contenuto e del contesto, interrompere la prescrizione o costituire rinuncia: spetta al giudice verificare se siano integrati gli estremi dell'interruzione o della rinuncia (la rinuncia si configura solo se la prescrizione è già maturata).
  • È importante distinguere la domanda di riconoscimento della qualifica dal distinto diritto al risarcimento dei danni connessi: sono situazioni autonome, ma la svalutazione della prescrizione in caso di illecito permanente si applica anche al risarcimento per erroneo inquadramento.
  • Nelle controversie di lavoro con pretesa risarcitoria per fatti protratti nel tempo, il ricorrente deve documentare il periodo di protrazione e gli eventuali atti interruttivi/intervenuti; il giudice deve esaminare sia la sussistenza dello ius quam che gli effetti prescrizionali degli atti processuali e extraprocessuali.

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