L.R. Basilicata 32/2018
DECARBONIZZAZIONE E POLITICHE REGIONALI SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI (BASILICATA CARBON FREE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge definisce per la Basilicata obiettivi e strumenti di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, con linee strategiche su efficienza energetica, rinnovabili, mobilità sostenibile, economia circolare e tutela del territorio. Prevede PVR e SRAM entro termini prefissati, istituisce un Osservatorio tecnico sui cambiamenti climatici e sancisce la neutralità finanziaria.
Decarbonizzazione e politiche regionali sui cambiamenti climatici della Basilicata
Decarbonizzazione e politiche regionali sui cambiamenti climatici in Basilicata
La legge individua la riduzione delle emissioni climalteranti e l’adattamento ai cambiamenti climatici come obiettivi fondamentali delle politiche regionali della Basilicata. Il provvedimento definisce indirizzi strategici, strumenti di pianificazione e un organismo tecnico di supporto per integrare la compatibilità climatica nella programmazione regionale.
Principi generali e finalità
La Regione Basilicata assume come riferimenti i principi dell’Unione europea, l’Accordo di Parigi, la Costituzione e lo Statuto regionale. La finalità è ridurre i rischi connessi ai cambiamenti climatici, tutelare salute, benessere, beni della popolazione e patrimonio naturale, e mantenere o accrescere la capacità di adattamento dei sistemi naturali, sociali ed economici.
La legge mira anche a contribuire agli obiettivi nazionali, europei e internazionali di mitigazione, promuovendo innovazione tecnologica, efficienza e sostenibilità energetica, nonché l’uso dei meccanismi del Protocollo di Kyoto.
Strumenti di intervento e ambiti di azione
La Regione promuove accordi e iniziative con enti locali, imprese, autonomie funzionali e altri soggetti interessati. Gli interventi riguardano in particolare:
- formazione e accompagnamento per investimenti ambientali e uso dei meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto;
- strumenti per investimenti in efficienza energetica e sostenibilità ambientale delle imprese;
- programmi di sviluppo locale per efficienza energetica e fonti rinnovabili;
- progetti pilota di acquisti verdi per introdurre criteri ecologici negli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi;
- formazione e accompagnamento per misure di riduzione delle emissioni;
- programmi per fonti rinnovabili di origine agricola tramite contratti quadro e contratti di programma agroenergetici nell’ambito di intese di filiera;
- programmi per la realizzazione di nuovi boschi e sistemi verdi.
Il Piano Strategico regionale deve indicare gli obiettivi da raggiungere in attuazione di tali principi.
Linee strategiche per la decarbonizzazione
La transizione regionale verso un’economia a basse emissioni è perseguita attraverso politiche di contenimento e riduzione dei gas climalteranti, efficientamento energetico, innovazione tecnologica e sviluppo delle fonti rinnovabili compatibili con ambiente e paesaggio.
La Regione assume come principio cardine il disaccoppiamento tra sviluppo economico e impiego di risorse naturali, con forte riduzione dell’uso di fonti fossili.
Le linee strategiche della programmazione regionale si articolano, tra l’altro, su:
- economia circolare e permanenza delle materie prime ed energia nella catena del valore;
- efficienza energetica, reti intelligenti e rinnovabili a minore impatto territoriale e paesaggistico;
- retrofit del patrimonio edilizio pubblico e privato con obiettivi misurabili di riduzione del fabbisogno energetico;
- mobilità sostenibile, con particolare attenzione a trasporti pubblici a bassa emissione, autoveicoli a emissioni zero o quasi zero, car sharing e car pooling;
- risparmio idrico ed efficientamento della sua produzione;
- riduzione delle emissioni nei settori delle risorse naturali e dei rifiuti;
- sviluppo di settori produttivi a bassa intensità energetica e tecnologie low carbon;
- valorizzazione economica delle risorse forestali nei crediti di carbonio e nei servizi ecosistemici;
- studi e ricerche per strategie regionali di mitigazione e adattamento;
- sensibilizzazione dei cittadini sulla decarbonizzazione degli stili di vita;
- coinvolgimento degli enti locali attraverso il Patto dei Sindaci e i Piani d’azione per l’energia sostenibile (PAES);
- ricerca e sviluppo nell’agricoltura di precisione per ridurre emissioni, uso di fitofarmaci e consumo di risorse naturali, in particolare idrica.
Pianificazione regionale e compatibilità climatica
La Regione integra nella propria programmazione gli obiettivi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve trasmettere al Consiglio regionale il Piano di Valutazione delle Vulnerabilità Regionali (P.V.R.), riferito in particolare a:
- risorsa idrica;
- ambiente e biodiversità;
- costruzioni e infrastrutture;
- produzione energetica;
- prevenzione dei rischi industriali;
- salute umana;
- turismo;
- suolo;
- trasporti;
- rischio idrogeologico.
Il P.V.R. identifica le aree territoriali e i sistemi economici più esposti, ne valuta capacità di tenuta e adattamento, elabora la Carta regionale del rischio climatico e stima i costi degli effetti delle mutazioni climatiche.
Il Piano di Valutazione della vulnerabilità climatica ed energetica deve inoltre fornire informazioni sull’esposizione al rischio, indicazioni per selezionare le priorità di intervento, definire opzioni di policy e condizioni di attuazione e sorveglianza, nonché restituire elementi sugli effetti climatici sulle politiche settoriali e territoriali, per costruire strategie di riduzione e adattamento e procedure di integrazione tra policy, secondo logiche di climate proofing.
Entro 90 giorni dall’approvazione del P.V.R., la Giunta regionale predispone la Strategia Regionale di Adattamento e di Mitigazione climatica (S.R.A.M.), in coerenza con il Piano e con la Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici. La S.R.A.M. deve essere elaborata con partecipazione attiva delle istituzioni locali e degli stakeholder territoriali, sia nella definizione sia nell’attuazione.
A decorrere dall’entrata in vigore della legge, i piani sottoposti all’approvazione del Consiglio regionale possono contenere una sezione specifica sulla compatibilità climatica, con stima quantitativa dei gas climalteranti prodotti o sottratti, anche tramite scenari alternativi di politica settoriale e valutazione degli impatti sulla vulnerabilità territoriale e sull’adattamento.
Osservatorio sui cambiamenti climatici
È istituito l’Osservatorio sui Cambiamenti Climatici (O.C.C.), con funzione di supporto tecnico e metodologico per il coordinamento e la definizione delle strategie regionali di mitigazione e adattamento.
L’Osservatorio svolge, tra gli altri, i seguenti compiti:
- esprimere parere vincolante sui piani trasmessi al Consiglio regionale, per gli aspetti di compatibilità climatica;
- effettuare valutazioni preventive sui quantitativi di gas climalteranti indotti dalla pianificazione regionale;
- valutare i fattori di rischio climatico mediante metriche e indicatori specifici;
- tenere la contabilità dei gas climalteranti regionali attraverso il sistema statistico nazionale ed europeo o con il supporto di istituti di ricerca;
- produrre report sugli impatti socio-economici e ambientali dei cambiamenti climatici a scala regionale;
- proporre campagne informative per cittadini e stakeholder.
I componenti svolgono l’incarico a titolo gratuito, senza oneri per il bilancio regionale. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale istituisce l’Osservatorio con proprio atto, definendone funzionamento, composizione e collocazione organizzativa. L’organismo è composto da sette esperti: un rappresentante dell’Università della Basilicata, uno del CNR, uno del Consiglio delle Autonomie Locali, uno della Società Energetica Lucana, uno dell’ENEA, uno delle associazioni ambientaliste e un Direttore Generale della Regione Basilicata.
Regime finanziario
L’applicazione della legge non deve comportare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico del bilancio regionale. I dipartimenti interessati svolgono le attività previste utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Decorrenza ed efficacia
La legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed è immediatamente vincolante secondo le regole ordinarie di entrata in vigore richiamate dal testo. Il contenuto ha portata esclusivamente regionale e si applica nel territorio della Basilicata.
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