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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01984/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (associati)

La controversia

La controversia nasce da due giudizi riuniti: nel primo, il segretario nazionale del partito aveva chiesto di inibire ad alcuni ex/controversi esponenti l’uso del simbolo del partito, oltre al risarcimento del danno e alla pubblicazione della sentenza; nel secondo, lo stesso attore aveva chiesto di dichiarare inesistenti o nulle, o comunque contrarie alla legge e allo statuto, alcune delibere assunte nel febbraio 2008 dall’assemblea degli iscritti, dal congresso straordinario e dalla direzione nazionale del partito. In primo grado, dopo vicende processuali complesse (sospensione per querela di falso, riassunzioni, interruzione per decesso di una parte, ricusazione del giudice, smarrimento del fascicolo), il Tribunale aveva accolto la domanda inibitoria e di risarcimento nel primo giudizio e aveva dichiarato la nullità delle delibere nel secondo. In appello, la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione contro la sentenza non definitiva, rigettato gli appelli contro la sentenza definitiva e confermato le decisioni di primo grado. I ricorrenti in cassazione hanno dedotto otto motivi: nullità per difetti di notificazione e di contraddittorio, mancata considerazione del litisconsorzio necessario e della riassunzione dopo interruzione, tardività o erronea valutazione dell’appello avverso la sentenza non definitiva, omissioni nella ricostruzione del fascicolo smarrito, illegittima reiezione dell’istanza di ricusazione, difetto di legittimazione e interesse di controparte, errata interpretazione dello statuto del partito e conseguente invalidità delle delibere, nonché erronea quantificazione e decisione su inibitoria e risarcimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto tutti gli otto motivi. Ha ritenuto infondati i primi tre, affermando che il contumace tardivamente appellante non aveva provato la nullità della citazione né la mancata conoscenza del processo; che non vi era omessa pronuncia sul litisconsorzio necessario, poiché la domanda riguardava rapporti interni a un’associazione non riconosciuta e non richiedeva la partecipazione di tutti gli associati; e che l’inammissibilità dell’appello contro la sentenza non definitiva non poteva produrre effetti di rimessione in termini per gli altri. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché il giudice aveva già disposto le ricerche e la ricostruzione del fascicolo, mentre i ricorrenti non avevano indicato specificamente il contenuto degli atti mancanti e la loro decisività. Ha reputato inammissibile anche il quinto motivo sulla ricusazione, perché il rigetto dell’istanza non è autonomamente ricorribile e, comunque, la censura mirava a un riesame del merito. Ha disatteso il sesto e il settimo motivo sull’interpretazione dello statuto e sulla legittimazione degli attori, rilevando che la doglianza non rispettava i canoni di specificità del ricorso per cassazione e si risolveva in una diversa lettura del regolamento associativo; ha infine respinto l’ottavo motivo, ritenendolo reiterativo di questioni già esaminate e comunque volto a ottenere una nuova valutazione di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese.

Norme richiamate

  • art. 23 c.c.

    richiamato quale base per l’impugnazione delle delibere dell’associazione; la Corte ha trattato la controversia come interna a un’associazione non riconosciuta, applicando i principi dell’art. 36 c.c. sulla rappresentanza dell’ente.

  • art. 36 c.c.

    le associazioni non riconosciute stanno in giudizio nella persona di chi, secondo gli accordi associativi, ha la presidenza o la direzione; non è necessario il litisconsorzio necessario di tutti gli associati nelle impugnazioni delle delibere.

  • art. 306 c.p.c.

    la rinuncia agli atti del giudizio nei confronti di contumaci è stata ritenuta efficace senza necessità di accettazione, perché l’accettazione è richiesta solo se la controparte costituita ha interesse alla prosecuzione.

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato per dichiarare tardivo l’appello avverso la sentenza non definitiva.

  • art. 340 c.p.c.

    richiamato per escludere la riserva di appello sulla sentenza non definitiva.

  • art. 331 c.p.c.

    invocato dai ricorrenti per l’integrazione del contraddittorio, ma escluso perché non vi era litisconsorzio necessario.

  • art. 294 c.p.c.

    menzionato come rimedio possibile per il contumace che avesse avuto conoscenza del processo in corso, ai fini della rimessione in termini.

  • art. 292 c.p.c.

    richiamato in relazione alla notificazione degli atti al contumace quale profilo da provare per impugnare tardivamente.

  • art. 168 c.p.c.

    richiamato in tema di smarrimento e ricostruzione del fascicolo d’ufficio.

  • art. 177 c.p.c.

    invocato con riferimento alla revoca di ordinanze non rientranti tra quelle non revocabili/modificabili.

  • art. 281-sexies c.p.c.

    richiamato per la trattazione e decisione orale della causa in primo grado.

  • art. 300 c.p.c.

    richiamato per l’interruzione del processo per morte di una parte.

  • art. 302 c.p.c.

    richiamato per la riassunzione del processo dopo l’interruzione.

  • art. 291 c.p.c.

    richiamato per la riassunzione del processo a seguito della necessità di rinnovazione/integrazione degli atti notificatori.

  • art. 283 c.p.c.

    richiamato con l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata in appello.

  • art. 351 c.p.c.

    richiamato con l’istanza di sospensione in appello.

  • art. 52 c.p.c.

    richiamato in relazione alla sospensione del processo conseguente all’istanza di ricusazione.

  • art. 340 c.p.c.

    richiamato per la riserva di impugnazione della sentenza non definitiva.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate, ma la Corte ha ritenuto che le doglianze mirassero soprattutto a un nuovo esame del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate, senza che fosse ravvisato un effettivo vizio di legittimità.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di onere della prova, specie sulla prova della nullità della notificazione e della mancata conoscenza del processo.

  • art. 2728 c.c.

    richiamato tra le norme sull’onere probatorio e le presunzioni, senza accoglimento delle doglianze.

  • art. 1226 c.c.

    richiamato rispetto alla quantificazione del risarcimento, poi non accolto nei motivi di ricorso.

  • art. 24 Cost.

    richiamato dai ricorrenti per dedurre lesione del diritto di difesa e del giusto contraddittorio.

  • art. 111 Cost.

    richiamato dai ricorrenti per dedurre violazione del giusto processo.

  • art. 6 CEDU

    richiamato dai ricorrenti a sostegno delle censure sul contraddittorio e sull’imparzialità del giudice.

Massime di principio

  • Chi era rimasto contumace può proporre impugnazione oltre il termine annuale solo se prova sia la nullità della citazione o della notificazione degli atti rilevanti sia la mancata conoscenza del processo; la mera conoscenza di fatto del giudizio, acquisita quando il processo è ancora pendente, è sufficiente a escludere la rimessione in termini.
  • Nelle controversie interne alle associazioni non riconosciute, l’impugnazione delle delibere assembleari e le domande relative all’uso del simbolo o del nome dell’ente possono essere proposte nei confronti di chi ne ha la rappresentanza secondo lo statuto; non sussiste, di regola, un litisconsorzio necessario di tutti gli associati.
  • La rinuncia agli atti del giudizio nei confronti di contumaci non richiede accettazione della controparte non costituita; l’accettazione è necessaria soltanto quando la parte destinataria della rinuncia sia costituita e abbia interesse alla prosecuzione del processo.
  • La censura per omessa pronuncia è esclusa quando il giudice di merito abbia deciso la questione in modo implicito o l’abbia assorbita in una statuizione logicamente incompatibile con l’accoglimento della domanda o eccezione dedotta.
  • In sede di legittimità, la deduzione della mancata ricostruzione di atti smarriti o mancanti dal fascicolo deve essere accompagnata dalla specifica indicazione del contenuto degli atti e della loro decisività; altrimenti il motivo difetta di specificità.
  • L’ordinanza di rigetto dell’istanza di ricusazione non è impugnabile autonomamente in cassazione e il relativo vizio può essere fatto valere solo tramite l’impugnazione della sentenza resa dal giudice ricusato, nei limiti in cui la censura investa un concreto pregiudizio processuale.
  • La denuncia della violazione delle regole ermeneutiche sul contratto o sullo statuto non può risolversi in una mera contrapposizione tra interpretazioni: occorre indicare quali canoni interpretativi siano stati violati e trascrivere le clausole rilevanti, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Le censure formulate come violazioni di legge non possono essere usate per ottenere una nuova valutazione del merito, né per sostituire in cassazione la lettura dei fatti e degli atti operata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di litePatti parasocialiAssemblea
RamiProcesso civileContrattiSocietario
SottomaterieRicorso per cassazioneAppelloImpugnazione delibere assembleari
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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