L.R. Sicilia 12/2026
Disposizioni in materia di lavoro, istruzione, turismo, beni culturali,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale siciliana aggiorna norme su collocamento dei disabili psichici, istruzione, prestiti d’onore universitari, programmazione turistica, comunicazione istituzionale del turismo, strutture ricettive, sospensione del CIN, enti dello spettacolo e FURS. Alcune misure hanno efficacia limitata nel tempo, in particolare la deroga sul FURS per il triennio 2026-2028 e il differimento del termine al 31 dicembre 2026 per gli adempimenti sulle strutture turistico-ricettive.
Disposizioni regionali siciliane in materia di lavoro, istruzione, turismo, spettacolo e beni culturali
Disposizioni regionali siciliane in materia di lavoro, istruzione, turismo, beni culturali, sport e spettacolo
La legge interviene su una pluralità di discipline settoriali della Regione Siciliana, modificando norme in materia di collocamento mirato, istruzione, sostegno agli studenti universitari, programmazione turistica, strutture ricettive e finanziamento dello spettacolo. Alcune previsioni hanno portata temporale specifica e applicazione limitata a determinati periodi.
Collocamento dei disabili psichici
Viene rafforzata la quota di riserva destinata ai disabili psichici nell’ambito del collocamento mirato presso l’amministrazione regionale, gli enti pubblici, le aziende dipendenti, vigilate o controllate, le società a prevalente partecipazione regionale e gli enti locali con le relative aziende o organismi a prevalente partecipazione locale.
La disciplina prevede che tali soggetti riservino ai disabili psichici almeno il 15% della quota di riserva obbligatoria calcolata ai sensi della legge n. 68 del 1999. L’avviamento avviene su richiesta nominativa tramite convenzioni, con programmi mirati predisposti dagli uffici competenti del collocamento mirato, sulla base di un elenco specifico aggiornato a livello provinciale. Le convenzioni devono indicare il numero di posti da coprire e le mansioni compatibili con la capacità lavorativa degli interessati.
Interventi per l’istruzione
La modifica alla normativa regionale sull’istruzione amplia l’oggetto delle iniziative finanziabili o attuabili, prevedendo che possano riguardare non solo iniziative e progetti, ma anche eventi, eventualmente anche tramite soggetti terzi. La disposizione rafforza dunque il perimetro operativo degli interventi regionali nel settore scolastico-formativo.
Prestito d’onore per studenti universitari
La disciplina del prestito d’onore per studenti universitari viene resa più ampia e più favorevole sotto diversi profili.
In particolare:
- la soglia ISEE per l’accesso sale da 20.000 euro a 30.000 euro;
- la durata del finanziamento è portata a 12 anni;
- il periodo di preammortamento può arrivare fino a 7 anni;
- il decreto attuativo deve assicurare adeguati strumenti di informazione e orientamento rivolti agli studenti.
Programma triennale di sviluppo turistico regionale
Viene modificata la tempistica per la presentazione del programma triennale di sviluppo turistico regionale: il termine non è più fissato al 30 giugno dell’anno precedente, ma entro 60 giorni dall’approvazione del bilancio regionale di previsione.
Sono inoltre soppresse due lettere del comma 3 della disciplina originaria, con conseguente riduzione degli elementi espressamente previsti nella procedura programmatoria.
Spese di comunicazione dell’Assessorato al turismo
Le spese dell’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo per l’acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa non concorrono alla base di calcolo per le riserve di quota previste dall’articolo 49 del decreto legislativo n. 208 del 2021. La disposizione è finalizzata a non penalizzare le attività di promozione istituzionale del territorio.
Modifiche alla disciplina delle strutture turistico-ricettive
La legge interviene sulla disciplina regionale del 2025 relativa alle strutture turistico-ricettive.
Le principali novità sono:
- tra le strutture considerate rientrano ora anche i villaggi turistici;
- per le strutture turistico-ricettive extralberghiere, le prescrizioni su accessibilità, adattabilità e visitabilità del d.m. 236/1989 si applicano alla ristrutturazione delle strutture preesistenti, alle strutture costruite dopo l’entrata in vigore del decreto e ai relativi spazi esterni di pertinenza.
Differimento dei termini e sospensione del CIN
Il termine del 31 dicembre 2024 previsto dalla legge regionale 2 aprile 2024, n. 7, è differito al 31 dicembre 2026, fermo restando quanto previsto dall’articolo 40, comma 2, della legge regionale n. 6 del 2025.
Inoltre, il Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo dispone la sospensione del Codice identificativo nazionale (CIN) delle strutture turistico-ricettive che non presentano la denuncia prevista dall’articolo 5 della legge regionale n. 6 del 2025 entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge.
Enti sottoposti a tutela o vigilanza dell’Assessorato al turismo
Per gli enti soggetti a tutela o vigilanza dell’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, viene precisato che l’applicazione del secondo periodo della disciplina della legge regionale n. 3 del 2016 avviene previa acquisizione del parere favorevole del Ministero della Cultura circa il mantenimento dei requisiti di accesso alle risorse del Fondo nazionale dello spettacolo dal vivo (FNSV).
Fondo unico regionale per lo spettacolo (FURS)
La disciplina del FURS viene modificata in più punti.
Da un lato, per i contributi agli enti già contemplati dalla norma, è prevista l’erogazione di un’anticipazione del 50% della somma assegnata, previa istanza del legale rappresentante corredata da dichiarazione che il programma in corso non si discosta sostanzialmente da quello presentato in allegato alla domanda di finanziamento.
Dall’altro lato, gli enti, associazioni e fondazioni a partecipazione pubblica possono presentare annualmente, con separate istanze, sia domanda per i contributi FURS riservati al settore lirico-sinfonico e musicale, sia domanda per quelli destinati alla prosa e alla danza.
Per il triennio 2026-2028, in deroga ai requisiti ordinari, chi richiede l’accesso al Fondo unico regionale per lo spettacolo deve documentare incassi propri derivanti dall’attività dell’ente non inferiori al 7% dei contributi pubblici ottenuti nell’anno precedente, escluso il FURS. Si tratta di una disciplina espressamente temporanea.
Ulteriori modifiche in materia di spettacolo
Viene inoltre soppressa, nella disciplina regionale del 2002, una parte del rinvio ai principi, alle procedure e ai tempi previsti dal decreto legislativo n. 367 del 1996, con effetto di semplificazione del testo normativo richiamato.
Ambito territoriale ed efficacia
La legge produce effetti esclusivamente nel territorio della Regione Siciliana. Le disposizioni con limiti temporali specifici devono essere lette come applicabili solo entro i periodi indicati, in particolare per la deroga FURS 2026-2028 e per il differimento del termine al 31 dicembre 2026.
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