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Provvedimento

Deliberazione n. 264 del 29/04/2025

Provvedimento del 29 aprile 2025

Garante Privacy264

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati il 22 aprile 2025 nei confronti dei gestori delle piattaforme Instagram e Telegram. Il caso riguarda una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa al rischio di diffusione di materiale a contenuto sessualmente esplicito riferito all’interessato. L’Autorità conferma l’ingiunzione a impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash e la prescrizione di conservarne l’eventuale versione in chiaro per finalità probatorie per dodici mesi, con misure idonee a impedirne la diretta identificabilità.

Ratifica urgente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis Codice privacy

Ratifica urgente per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ex art. 144-bis Codice privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento del 29 aprile 2025, due determinazioni d’urgenza adottate il 22 aprile 2025 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. Il procedimento trae origine da una segnalazione dell’interessato relativa al rischio di diffusione, tramite piattaforme digitali, di materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

Origine e base normativa dell’intervento

La segnalazione è stata esaminata alla luce dell’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni anche da minori ultraquattordicenni quando vi sia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi senza consenso attraverso piattaforme digitali. La stessa disposizione impone al Garante di decidere entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.

Provvedimenti d’urgenza adottati dal Dirigente

In applicazione dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, il Dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato, in via d’urgenza, le determinazioni nn. 124 e 125 del 22 aprile 2025. Con esse ha:

  • ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle piattaforme Instagram e Telegram;
  • disposto che il materiale, trasmesso in formato hash, fosse gestito in modo da prevenire la diffusione sulle piattaforme interessate.

Prescrizione sulla conservazione del materiale

Le determinazioni hanno inoltre prescritto alle società di conservare l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro, per un periodo di dodici mesi dal ricevimento del provvedimento e soltanto a fini probatori. La conservazione deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, e la relativa acquisizione deve essere comunicata tempestivamente all’Autorità.

Ratifica finale del Garante

Il Garante, preso atto delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 1/2000 e della documentazione in atti, ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati dal Dirigente. La decisione conferma quindi l’efficacia delle misure interdittive e conservative disposte per contenere il rischio di diffusione del materiale segnalato.

Punti principali

Origine della segnalazione e ambito applicativo

La decisione origina da una segnalazione presentata dall’interessato, che ha rappresentato di rientrare nelle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento del Garante nei confronti delle piattaforme Instagram e Telegram. La norma disciplina le segnalazioni relative al rischio di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione, tramite piattaforme digitali, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.

Provvedimenti d’urgenza adottati dal Dirigente

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il Dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 124 e 125 del 22 aprile 2025. Con tali atti ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale segnalato sulle rispettive piattaforme, trasmesso in formato hash.

Prescrizione di conservazione probatoria

Le stesse determinazioni hanno inoltre prescritto alle società destinatarie di conservare, qualora acquisito in chiaro, l’eventuale materiale oggetto della segnalazione per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, esclusivamente a fini probatori. La conservazione deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica del Garante

Il Garante, riunito il 29 aprile 2025, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti urgenti adottati il 22 aprile 2025. La ratifica conferma quindi sia l’ordine di prevenire la diffusione del contenuto segnalato sia la prescrizione di conservazione del materiale eventualmente acquisito in chiaro.

Come è indicizzato

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